Tirare la corda in sede contrattuale,applicando ai finanziamenti tassi fissi o floor prossimi all’usura,obbliga banche e finanziarie a rinunciare all’esigibilità degli interessi sopra soglia.
E questo non per violazione della normativa sull’usura,ma per il generale principio di correttezza e buona fede che tutela le parti contrattuali.
La decisione assunta dal collegio di coordinamento dell’Abf affronta in modo approfondito la questione dell’usura sopravvenuta sui mutui(tassi pattuiti sotto soglia,ma che nel corso del rapporto la superano). Tredici pagine di analisi che,fino alla penultima,sembrano dare ragione a quella parte di dottrina e giurisprudenza che giustifica la pretesa del maggior interesse,rispetto al limite dell usura.
Ma è alla fine che il collegio di coordinamento sfodera il rimedio incentrato sui principio di correttezza e buona fede. Sempre che,come precisato,il contesto sia quello in cui i tassi concordati siano prossimi alla soglia di usura e il merito creditizio del debitore non sia nel frattempo peggiorato.
Per l’Abf è pacifico che sui mutui,quando al momento della stipula non sono superati i tassi soglia,l’usura sopravvenuta riguarda solamente l’esigibilità degli interessi sopra soglia,e non l’applicazione delle sanzioni penali o di quelle civili che prevedono l’azzeramento degli interessi. La conferma inequivocabile,infatti,viene dall’interpretazione autentica del legislatore,che circoscrive l’usurarietà agli interessi che superano i limiti nel momento in cui sono promessi o comunque convenuti,a qualunque titolo,indipendentemente dal momento del loro pagamento. Un intervento chiarificatore,questo,la cui illegittimità è stata ribadita anche dalla corte costituzionale con la sentenza n. 29 del 2002.
Un pronunciamento,però,che ha comunque lasciato aperte altre vie di uscita,precisando che la norma di interpretazione è si conferme alla Costituzione,ma solamente nei limiti in cui non pregiudica l’esperibilità di altri rimedi civilistici,diversi dalle nullità sancite dalle due norme sopraccitate,posti a tutela del mutuatario.
Nemmeno il rimedio civilistico,che contempla l’eliminazione del tasso pattuito (pro tempore sopra il limite dell’usura)e la sua sostituzione con il tasso soglia,sarebbe adeguato. Un meccanismo improbabile perchè,contemplando automaticamente la sostituzione del tasso,violerebbe la necessaria simmetria fra il tasso medio di mercato,e il tasso pattuito e quello dovuto. E inciderebbe in modo asimmetrico sui finanziamenti a tasso fisso,più esposti all’usura sopravvenuta,rompendo l’equilibrio sul rischio tasso (il cliente assume il rischio dei tassi discendenti,mentre la banche quello dei tassi crescenti)ed esponendo solo la banca che rischierebbe per l’aumento dei tassi senza beneficiarne in caso di diminuzione.
Un disincentivo,alla stipula di finanziamenti a tasso fisso,che avrebbe ripercussioni negative anche per la clientela.
Criticate le tesi della nullità totale o parziale,l’Abf inverte la rotta. Abbandona le argomentazioni strettamente connesse alla normativa sull’usura e ricorda come il principio generale di correttezza e buona fede imponga a ciascuna delle parti contrattuali il dovere di agire in modo da preservare gli interessi dell’altra,fino a quando ciò non comporti un apprezzabile sacrificio a proprio carico.
Un principio di solidarietà e reciprocità che è una tutela,a prescindere dagli obblighi contrattuali,contro l’eccessivo squilibrio delle condizioni contrattuali.
Come nel caso in esame,che tratta di finanziamento a tasso fisso(dicesi crediti personali) in cui il tasso effettivo globale-teg- (24,49%) era all’atto della stipula prossimo al tasso soglia (25,335%). E ciò nonostante quest’ultimo,come noto,già incorpori un differenziale elevato (ora fino ad 8 punti percentuali) rispetto al tasso medio di mercato. Un sistema,euallo dei tassi soglia dell’usura,le cui finalità calmieratrici sono per l’ABF evidenti e che,quindi,si presentano anche come riferimento per il principio di buona fede,individuato dall’Arbitro come il rimedio più congruo per trasferire in un finanziamento pluriennale i vantaggi economici derivanti dalla discesa dei tassi di mercato,senza alterare in modo eccessivo l’equilibrio contrattuale. Certo,solo in contesti penalizzati e non in ogni caso,sembra precisare l’Abf.
Ma pare improbabile,vista l’entità dello spread fra tasso soglia e tassi medi di mercato,che un contratto,stipulato a condizioni eque,debba poi fare i conti con l’usura sopravvenuta.
(lo staff)