Stamattina riportiamo uno scorcio di una sentenza in Cassazione avvenuta a settembre di quest anno sull’anatocismo bancario:
“C.N. elettivamente domiciliato presso lo studio del suo avvocato(per privacy non daremo nessuno tipo di nome),rappresentato e difeso dall’avvocato,giusta procura speciale a margine del ricorso;-ricorrente-contro BPER SCARL in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,elettivamente domiciliata,presso lo studio del suo avvocato,rappresentata e difesa,giusta procura speciale in calce al controricorso;
-controricorrente-avverso la sentenza n. 920/2010 della Corte d’Appello di Salerno del 27 luglio 2010
Il presente Procuratore generale ha accolto il ricorso
Il Sig C.N.convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Nocera Inferiore la BPER,per ottenere la condanna alla restituzione delle somme indebitamente addebitate e/o riscosse nell’ambito del contratto di conto corrente con affidamento di scoperto stipulato con la sua filiale di Nocera Superiore,previo accertamento della nullità parziale del contratto per violazione dell’art. 1283 c.c.,con riferimento,tra l altro,alla clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi.
Il tribunale accolse la domanda,negando in particolare la spettanza di qualsiasi capitalizzazione degli interessi a favore della banca.
La Corte d’appello di Salerno,adita da quest’ultima,ha emesso una prima sentenza non definitiva con la quale ha rigettato tutti i motivi di gravame ad esclusione di quello concernente la spettanza della capitalizzazione degli interessi,in relazione al quale ha disposto consulenza tecnica d’ufficio con separata ordinanza;quindi,con sentenza definitiva,in parziale accoglimento del gravame proposto dalla banca,conferma la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi,ha riconosciuto a favore della stessa la capitalizzazione con frequenza annuale ed ha condannato l’appellato al pagamento di euro 12.671,08 oltre interessi.
Il sig C ha quindi proposto ricorso per cassazione per un unico motivo,cui la banca ha resistito con controricorso.
Con relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c il Consigliere relatore ha ritenuto fondato il ricorso. La relazione è stata ritualmente comunicata al P.M.e notificata agli avvocati delle parti costituite,i quali non hanno presentato conclusioni o memorie.
Il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 1283 c.c,poichè la Corte d’appello ha ritenuto applicabile al rapporto bancario originato dal contratto,stipulato in data anteriore al 22 aprile 2000 e dunque nullo,e la capitalizzazione annuale in luogo di quella trimestrale dichiarata nulla.
Il ricorso è fondato.
Va in maniera preliminare sgombrato il campo dall’eccezione della controricorrente di inammissibilità del ricorso per omessa impugnazione della sentenza non definitiva della Corte d’appello.
Inverno,diversamente da quanto sostenuto dalla banca,con la sentenza non definitiva la Corte non si è espressa sul motivo di gravame relativo capitalizzazione degli interessi,in merito al quale ha invece disposto la prosecuzione del giudizio per l’espletamento della consulenza tecnica d’ufficio,espressamente chiarendo,in motivazione,che ciò era preliminare alla decisione della questione della spettanza o meno della capitaniamone e ,per il caso affermativo,della sua frequenta,e,in dispositivo,che venivano respinti i motivi di appello diversi da quello relativo alla capitaniamone degli interessi.
Quanto al merito della censura,si osserva che Cass. Sez.Un. 24418/2010,richiamata dal ricorrente,ha chiarito che,una volta dichiarata la nullità della previsione negoziale di capitalizzazione trimestrale,per contrasto con divieto di anatocismo stabilito dall’art. 1283 c.c.,gli interessi a debito del correntista debbono essere calcolati senza operare capitalizzazione alcuna.
Ne ha fondamento il rilievo della controricorrente secondo cui la richiamata pronuncia della Sezioni Unite,successiva alla decisione della Corte d’appello di Salerno,integrerebbe un ipotesi di c.d. overrulling,con conseguente esigenza di rimedi a tutela dell’affidamento incolpevole della banca.
Ai fini di tali rimedi,invero,rileva il solo mutamento,nella giurisprudenza di legittimità,della consolidata interpretazione di norme di carattere processuale,come chiaramente risulta da Cass.Sez.Un. 15144/2011,mentre nella specie il chiarimento delle Sezioni Unite non ha comportato alcuna modifica della precedente giurisprudenza di questa corte e ha riguardato norme di diritto sostanziale.
La sentenza impugnata va pertanto cassata,in relazione alla censura accolta,con rinvio al giudice indicato in dispositivo,che si terrà al principio di diritto enunciato al penultimo capoverso del paragrafo che precede e provvederà anche sulle spese processuali.
La corte accoglie il ricorso,cassa la sentenza impugnata e rinvia,anche per le spese,alla Corte d’appello di Salerno in diversa composizione.
Cosi deciso in Roma,nella Camera di consiglio,16 aprile 2013.”
Si spera di essere stati abbastanza chiari e concisi anche se capiamo che il linguaggio non era dei più chiari,abbiamo riportato questa sentenza anche per far capire,a chi è ancora titubante ad intraprendere le vie legali,che si può fare che le sentenze a favore dei correntisti stanno aumentando e che si deve prendere il coraggio di intraprendere questa strada.