Il motivo per il quale le cause contro le banche sono ormai vinte in partenza è che la loro attività è così illegale che la magistratura, pur tacendo per ora sulla gravissima questione del signoraggio primario e secondario, non può però esimersi dal condannarle almeno per le violazioni ordinarie.
L’opposizione al decreto ingiuntivo è basato sul fatto che il Tribunale, accertato il signoraggio secondario, dichiari non dovuta la restituzione del fido, mutuo, quinto di stipendio ecc.
Questo perché le banche prestano fino a 50 volte l’importo dei depositi, sostituendosi illecitamente allo Stato nel creare il denaro cartolare, per frodare così interessi anch’essi cinquantuplicati su questi prestiti di denaro altrui.
Al riguardo, il T.U.B. recita che la Banca è UN’IMPRESA COMMERCIALE la cui attività principale e tradizionale consiste nella RACCOLTA DEL RISPARMIO tra il pubblico e l’esercizio del CREDITO e non dispone affatto che le banche SIANO AUTORIZZATE A CREAZIONE DI MEZZI MONETARI DAL NULLA.
Ove il Tribunale non accolga la richiesta principale, la subordinata è allora che dichiari per il momento dovuta la restituzione del solo capitale, come previsto dalla LEGGE ANTIUSURA quando la banca, come generalmente accade specie nei fidi, pratica tassi usurari perché trattiene (quale che sia la causale, escluse tasse ed imposte) fino al 50% del tasso medio legale autorizzato in quel tipo di operazioni.
Si rammenta che la legge antiusura 108/96 ha fissato i limiti del costo del credito, per cui oltre tale limite si è in presenza di usura, REATO PENALE che prevede L’AZZERAMENTO DI TUTTI GLI INTERESSI E GLI ONERI pagati e/o reclamati dal creditore: il limite oltre il quale gli interessi sono ritenuti usurai è stabilito dal TASSO EFFETTIVO MEDIO GLOBALE (maggiorato del 50%) risultante dall’ultima rilevazione effettuata dalla BANCA D’ITALIA per conto del MINISTERO DELL’ECONOMIA. Le tabelle dei tassi medi vengono aggiornate e pubblicate regolarmente nella gazzetta ufficiale e sono disponibili per la visione cliccando sul sito della BANCA D’ITALIA.
Inoltre, l’articolo 20 della legge antiusura DISPONE (per chi è soggetto ad usura) LA SOSPENSIONE DEI TERMINI DI TUTTI I PAGAMENTI IN ESSERE; vale a dire che la persona fisica o l’impresa possono essere autorizzati dagli organi preposti, per un perido INIZIALE di 300 giorni, a sospendere tutti i pagamenti relativi agli ADEMPIMENTI CIVILI, AMMINISTRATIVI E FISCALI (fornitori, rate dei mutui, IVA, IRES, INAIL, INPS, pignoramenti e istanze di fallimento).
Ove infine il tribunale non accolga neanche la subordinata basata sull’usura (o se l’usura non c’è, ma c’è quasi sempre), si chiede accolga la seconda subordinata di condannarla a restituire quanto trattenuto per anatocismo, commissioni di massimo scoperto, accredito differito dei versamenti, tassi passivi ultralegali o attivi sublegali quando siano indeterminabili (lo sono in pratica sempre) ecc.
Tutti i ricorsi summezionalti sono vinti in partenza sia in relazione all’usura, e sia, se non c’è, per anatocismo, commissioni di massimo scoperto e così via, perché la giurisprudenza in materia è PACIFICA!
Per cui, forti della somma che si incassa in primo grado, si può proseguire in appello ed in cassazione per il signoraggio PRIMARIO E SECONDARIO attendendo l’evoluzione giurisprudenziale.