Il termina anatocismo è una parola di derivazione greca che trae origine dalla composizione delle parole “ana” (nuovo),e “tokos” (interesse)che riassume il concetto dell’azione di capitalizzazione dell’interesse,ovvero,dell’atto di sommare al capitale gli interessi ad ogni scadenza di pagamento,anche se in presenza del loro regolare pagamento.

Questa pratica illecita si verifica in pratica quando il calcolo degli interessi viene applicato non solo al capitale,ma alla somma del capitale e degli interessi già maturati in precedenza.

Ai termini di legge,con il termine anatocismo (come disposto dall’articolo 1283 del codice civile)si intende l’accumulo degli interessi su una somma dovuta,in modo che gli stessi diventino a loro volta fruttiferi di altri interessi.

L’articolo 1283 del codice civile recita infatti:

“in mancanza di usi contrari gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza,e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi.”

In termini più semplici,il calcolo degli interessi sugli interessi porta al pagamento di una quota di interessi che sono definiti composti,questi,in un regime di capitalizzazione composta anzichè di capitalizzazione semplice,hanno l’effetto perverso di determinare una crescita esponenziale del debito ai danni del contraente.

Gli interessi di tipo anatocistico sono quindi espressamente vietati,salvo eccezioni,applicabili esclusivamente in tre casi particolari:

– dal giorno della domanda giudiziale:è questo il tipico caso di una somma a debito oggetto di decreto ingiuntivo.

In questo caso il giudice,una volta accolto il ricorso per decreto ingiuntivo,autorizza a che tale importo,quando comprensivo di una parte di capitale e di una parte di interessi non pagati ma comunque maturati,venga ammesso come unico debito non differenziato e che su di esso sia lecita la maturazione di ulteriori interessi.

– in mancanza di usi contrari: vedremo come questi termini,nella realtà,siano stati interpretati disinvoltamente dalle banche concludendo che eventuali usi possono derogare a questa norma tassativa,rendendo cosi possibili azioni di capitalizzazione sugli interessi,generando cosi innumerevoli e gravissimi casi di anatocismo bancario.

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L’uso di inserire le clausole di capitalizzazione nei contratti tra le parti è stato ripetutamente reputato dalla Suprema Corte di Cassazione come mero uso negoziale,e non come uso con valenza normativa,con conseguenze molto importanti per le parti debitrici.

A questo proposito,però,è molto importante che i più recenti orientamenti giurisprudenziali sanciscono come,in moltissimi casi,queste pattuizioni siano nulle,in quanto gli usi negoziali non sono in grado di derogare al divieto espressamente citato nell’art 1283 c.c.

L’uso di clausole negoziali che prevedono l’anatocismo è sempre stato ampiamente utilizzato degli istituti di credito che,fin dal 1952,ne hanno previsto e ne prevedono ancora,nei contratti di conto corrente bancario,l’inserimento.
Il calcolo degli interessi a favore della banca viene effettuato infatti ogni tre mesi,mentre gli interessi a favore del cliente vengono calcolati annualmente.

Con la nullità delle clausole di capitalizzazione,il cliente dell’istituto bancario può esigere,secondo il combinato disposto dell’art. 2033 c.c. la restituzione degli interessi illegittimamente addebitati a seguito dell’applicazione di questa pratica.

Purtroppo però,delle conseguenze della sempre maggiore attenzione sull’argomento da parte dell’opinione pubblica e dell’ampia risonanza data dai media alle tematiche relative all’anatocismo,è stata il proliferare di aziende di consulenza,spesso accompagnata da offerta di servizi professionali non sempre di alto profilo.

E’ importante essere consapevoli che le attività necessarie per recuperare gli interessi indebitamente pagati a banche e finanziarie possono essere estremamente complesse e delicate,e solo affidando a queste attività a chi ha grande esperienza nel settore potrete evitare di intraprendere azioni che possono esporre la vostra azienda a contenziosi che,nella migliori delle ipotesi,possono vedervi soccombere.

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(lo staff)