ANNULLATO IL DEBITO DELLA BANCA SE… LO DICE LA CASSAZIONE
🔴SALDO ZERO 🔴 Fenomenale 🔝 nulla è dovuto alla banca
Contratti bancari: nelle azioni di accertamento si applica il saldo zero
In un rapporto bancario quali sono le conseguenze della mancata produzione di tutti gli estratti conto dall’inizio del rapporto in un giudizio di accertamento e ripetizione promosso dal correntista? La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 28819 del 30 novembre scorso, torna ad occuparsi della vexata quaestio e, in evidente discontinuità con il precedente espresso da Cass. n. 9201/2015, ritiene condivisibili le motivazioni espresse dalla Corte di Appello di Lecce, secondo cui la ricostruzione del dare avere tra le parti doveva essere effettuata attribuendosi un saldo di partenza pari a “zero”.
Nella parte motiva i Giudici del gravame si erano in primis richiamati alle numerose pronunce della S.C. secondo cui, nei rapporti bancari in conto corrente, una volta che sia stata esclusa la validità, per mancanza dei requisiti di legge, della pattuizione di interessi ultralegali a carico del correntista, la banca, al fine di dimostrare il proprio credito, ha l’onere di produrre gli estratti a partire dall’apertura del conto e non può sottrarsi all’assolvimento di tale onere invocando l’insussistenza dell’obbligo di conservare le scritture contabili oltre dieci anni, perché non si può confondere l’onere di conservazione della documentazione contabile con quello di prova del proprio credito (così Cass. 25.11.2010 n. 23974; conf. Cass. 26.1.2011 n. 1842 e 19.9.2013 n. 21466).
Con la conseguenza che, prosegue la Corte di Appello, qualora manchi detta documentazione completa, non può prendersi a riferimento quale saldo iniziale quello debitore del primo estratto conto disponibile in quanto si tratta di un saldo privo di qualsiasi attendibilità, poiché determinato, dall’illegittima applicazione di interessi debitori e di capitalizzazione trimestrale degli stessi interessi mentre gravava sull’Istituto di credito, il quale deduceva l’esistenza di una sua posizione creditoria alla data del primo estratto prodotto, l’onere di provare la legittimità di tale credito e, cioè, che lo stesso non fosse, in ipotesi, determinato dall’applicazione degli oneri suindicati, a carico del correntista, illegittimamente previsti in contratto.
Il Presidente DECIBA Gaetano Vilnò spiega le procedure
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La Corte di Appello a quo inoltre dichiarava espressamente di non ritenere condivisibile il principio, affermato da Cass. 7.5.2015 n. 9201 secondo cui nell’ipotesi di azione di accertamento proposta dal correntista fosse onere di quest’ultimo fornire l’estratto conto zero dovendosi altrimenti partire dal primo saldo debitore prodotto, sull’argomentazione che l’oggetto della domanda era l’accertamento dell’esatto ammontare del dare/avere tra le parti ad una certa data e che, rispetto a tale accertamento, dall’impossibilità, per mancanza di idonea documentazione, di ricostruire le poste attive e passive del primo periodo non poteva farsi derivare una sorta di sanatoria degli addebiti illegittimi verosimilmente operati dall’Istituto di credito in tale periodo, al pari del periodo successivo (questo sarebbe il risultato dell’adozione, come base per i conteggi successivi, del saldo risultante dal primo estratto conto disponibile).
Dalla mancanza dei documenti relativi al primo periodo, secondo i principi di cui all’art. 2697 c.c. , concludevano i Giudici a quo, appare invece ragionevole trarre in ogni caso la conseguenza che i conteggi dovranno partire da un “saldo zero”, ovvero da una posizione in cui nessuna delle parti vanta debiti/crediti nei confronti dell’altra. Il c.d. saldo zero, d’altra parte, proseguivano, non è necessariamente un punto di partenza favorevole al correntista, poiché l’integrale disponibilità dei dati sui movimenti di c.c. per il periodo precedente potrebbe anche comportare, come spesso avviene, all’esito del ricalcolo operato con esclusione degli addebiti illegittimi, un saldo addirittura positivo per il cliente della Banca. Rispetto al saldo zero, in definitiva, ognuna delle parti resta onerata della prova di un proprio eventuale credito, derivante dalle operazioni pregresse sul c.c.b., e in mancanza di elementi di prova idonei a determinare, mediante legittimi accrediti e addebiti sul conto, un diverso saldo, correttamente il saldo zero costituisce il punto di partenza per le operazioni di ricalcolo relative al periodo per cui sono disponibili le informazioni relative alle operazioni effettuate sul c.c.b.
Come detto, la Suprema Corte con la pronuncia n. 28819/2017 nel rigettare l’appello proposto dalla banca ha dichiarato fondato l’iter logico seguito dai Giudici a quo nel ritenere, una volta acclarata l’illegittima pattuizione e/o applicazione di interessi ultralegali, anatocismo, commissioni e spese, di dover ricostruire il dare avere azzerando il saldo debitore del primo estratto conto nel caso di mancanza di tutti gli estratti conto del rapporto.
Nel solco di Cassazione n. 28819/2017 si inserisce anche la recente sentenza del Tribunale di Firenze n. 96/2018, Giudice Dott. Maione Mannamo, che presenta notevole interesse per l’iter argomentativo seguito e la dovizia di richiami giurisprudenziali di merito di legittimità.
Afferma infatti il Giudice fiorentino che sulla correttezza in ordine all’operazione contabile dell’assunzione di un saldo iniziale pari a zero quale base di calcolo dell’andamento del conto corrente, si vedano, oltre alle innumerevoli sentenze di merito (Corte d’Appello di Venezia, 26 Giugno 2013; Tribunale Brindisi, 9 Agosto 2012; Corte d’Appello Milano, 1 Dicembre 2010) anche Cass. n. 23974/2010 in parte motiva nonché, in termini ancora più espliciti, la successiva Cass. n. 28819/2017 che ha affrontato la questione ex professo. D’altra parte era onere della banca, anche a fronte della domanda di accertamento negativo proposta dagli attori, dare prova del proprio credito. Ed invero, costituisce principio costante che «in tema di riparto dell’onere della prova ai sensi dell’art. 2697 cod. civ., l’onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo» (Cass. n. 16917/2012; Cass. n. 3973/1998; il principio riguardo l’onere della prova in tema di domanda avente ad oggetto un accertamento negativo, è stato ribadito anche recentemente in Cass. n. 26158/2014, in fattispecie avente ad oggetto un credito derivante dall’escussione di una polizza fideiussoria).
Pertanto, sarebbe gravato sulla convenuta- una volta esclusa la validità, per mancanza dei requisiti di legge, della pattuizione di interessi anatocistici a carico del correntista- produrre in giudizio gli estratti conto in serie continua a decorrere dall’apertura del conto(si veda, al riguardo, Cass. n. 16719/2017), sì da dare dimostrazione e certificazione delle movimentazioni debitorie e creditorie intervenute dall’ultimo saldo, con le condizioni attive e passive applicate dall’istituto. D’altra parte, soltanto la produzione degli estratti a partire dall’apertura del conto corrente consente, attraverso una integrale ricostruzione dei rapporti dare/avere con l’applicazione del tasso legale, di determinare il credito della banca, e sempre che la stessa non risulti invece a debito nei confronti del correntista (Cass. n. 23974/2010; Cass. n. 16679/2009; Cass. n. 10692/2007). Non avendo assolto a tale onere probatorio, si è proceduto a determinare i rapporti dare/avere ponendo come base di calcolo il c.d. saldo zero.
FONTE : http://www.altalex.com/…/contratti-banc…
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