Tassi da usura e usura sopravvenuta,ma cosa è l ‘usura sopravvenuta,spieghiamo in due righe:

Nei finanziamenti a tasso variabile la rata oscilla in base all’andamento del mercato. Questo significa che può diventare,in corso di contratto,più alta rispetto al momento della stipula. E’un rischio,perfettamente legale,che il contraente accetta al momento della stipula del mutuo. Ma esiste un limite oltre il quale la rata è troppo alta e il tasso di interesse rischia di configurare il reato di usura. Nello specifico si parla di usura sopravvenuta.

Una decisione dell Arbitro Bancario Finanziario del 10 gennaio 2014 merita di essere spiegata per chiarire i dubbi dei consumatori sui tassi usurari di prestiti,mutui e finanziamenti in genere (compreso lo scoperto di conto corrente)in quanto deve essere letta anche in relazione all’imposizione che Bankitalia ha dato già nel 2013 per il calcolo del tasso effettivo globale medio e per i controlli sui tassi di usura e gli intermediari finanziari.

Come affermato dell ‘ABF non ci possono essere differenze,il confronto tra tassi contrattuali e tassi soglia,i tassi medi rilevati e aumentati di un quarto con l’aggiunta di quattro punti,per un totale massimo consentito di più otto punti,deve essere simmetrico: per definire se il contratto è da usura bisogna guardare al momento della firma.

Bankitalia rileva i tegm distinguendo tra finanziamenti con ammortamento predefinito,ovvero mutui,prestiti personali o finalizzati,e finanziamenti a utilizzo flessibile,come le aperture di credito,cioè quelli su conto corrente: per i primi si rilevano i tassi dei nuovi contratti stipulati nel trimestre di riferimento ma anche quelli dei mutui/prestiti rinegoziati,per i secondi invece si rilevano i tassi dei contratti in essere nel trimestre anche se stipulati prima.

Ogni trimestre il Ministero dell’Economia emana un decreto per disporre che gli intermediari finanziari controllino l’usurarietà degli interessi che applicano e Bankitalia monitora la situazione con controlli telematici automatici per quel che riguarda i finanziamenti in conto corrente.

Invece per i mutui ed i prestiti il controllo informatico scatta solo al momento della stipula del contratto o della rinegoziazione;purtroppo eventuali cambiamenti,ovvero eventuali situazioni di usura sopravvenuta,non sono monitorate.

L’Abf ha stabilito che l’usura sopravvenuta è da considerarsi illegittima e gli interessi eventualmente pagati in più vanno rimborsati.

Come effetti immediati si può con relativa certezza presumere che i controlli sui tassi di prestiti e mutui saranno più stretti e puntuali e che l’eventuale decisione di un intermediario finanziario di rifiutare di portare i tassi concordati sotto la soglia di usura dovrà coinvolgere anche i vertici della società,con ovvie conseguenze.

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(lo staff)