Un azienda di Pescara con una vertenza conclusasi velocemente, meno di due anni, e felicemente per l’imprenditore ma anche per la giustizia giusta italiana che ha visto il giudice Sergio Casarella argomentare al meglio uno dei tanti casi che coinvolgono quotidianamente banche e imprese, sempre sui conti correnti ordinari abbinati a conto anticipo fatture.
Nel luglio 2013 la banca ingiungeva all’impresa di pagare la somma complessiva di euro 131.570,85 di cui euro 42.269,74 per credito derivante da un finanziamento chirografario di originari 150.000 euro, ed euro 89.301,00 per credito derivante da anticipo fatture clienti non pagate alla scadenza, in virtù di affidamento concesso al debitore principale.
L’imprenditore fa valutare anche altri rapporti bancari, estinti e volturati a sofferenza già nel 2013, il conto corrente ordinario con apertura di credito e il rapporto conto anticipi comprese tutte le volture successive;
VERIFICA DELLA REGOLARITA’ DI TUTTI I RAPPORTI BANCARI
Il conto con apertura di credito risaliva ad epoca anteriore al 1992 e tutti i conti era stati tenuti in violazione degli artt. 1283 e 1284 c.c. e 117 e 118 TUB, per la discrasia tra tassi nominali e tassi effettivamente applicati, mancato adeguamento alla delibera CICR del 9 febbraio 2000;
Il finanziamento chirografario dei 150.000,00 originari era stato imposto dalla banca per riequilibrare la presunta esposizione debitoria della società; il risultato delle perizie di parte accertavano invece un credito di 686.112,00, una bella differenza rispetto ai 131.570,00 richiesti dalla banca – soli 554.542,00 euro – oltre mezzo milione di euro! In conclusione il Giudice Casarella DICHIARA la nullità delle clausole contrattuali relative alla determinazione degli interessi debitori con rinvio agli usi su piazza, alla loro capitalizzazione trimestrale, alle commissioni di massimo scoperto trimestrali e delle altre analoghe commissioni, oneri e spese applicate e non pattuite, accogliendo l’opposizione e revocando il decreto ingiuntivo opposto;
LA CONDANNA E IL RIMBORSO
CONDANNANDO la banca ….s.p.a. al pagamento in favore della società …….dell’importo di euro 428.464,98, oltre rivalutazione ed interessi legali dalla domanda al saldo effettivo;
DICHIARANDO l’illegittimità della segnalazione del nominativo degli opponenti alla Centrali Rischi e, per l’effetto, ne ordina l’immediata cancellazione sin dal giorno dell’iscrizione.
CONDANNA
S.p.a. al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. liquidandoli equitativamente nell’importo complessivo di euro 40.000 per le voci indicate in motivazione;
CONDANNA
.. .... s.p.a. al rimborso delle spese processuali in favore degli opponenti, in solido tra loro, liquidandole in complessivi euro 21.387,00 per compenso ed euro 880,00 per esborsi, oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CPA, come per legge, con distrazione in favore dei Procuratori dichiaratisene anticipatari.
Pone definitivamente a carico di……s.p.a. le spese di CTU già liquidate.
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