Banca d’Italia ha fornito alcuni chiarimenti sul suo ruolo nell’applicazione delle leggi anti usura.
Con un chiarimento dello scorso luglio Bankitalia è intervenuta nel chiarire e ricordare a tutti i cardini delle norme anti usura,le proprie competenze,i documenti e materiali di riferimento. La legge n. 108/96 ha introdotto un limite ai tassi effettivi sulle operazioni di finanziamento,il cui superamento determina un caso di usura. I tassi soglia non sono fissati dalla Banca d’Italia ma determinati da un automatismo stabilito dalla legge,a partire dai tessi medi di mercato rilevati trimestralmente dalla Banca d’Italia e pubblicati dal Ministero dell’Economia e delle Finanza.
Dal 14 maggio 2011 il limite è pari al tasso medio segnalato dagli intermediari aumentato di 1/4,cui si aggiungono quattro punti percentuali.In precedenza la soglia era pari al tasso medio aumentato del 50%.
Ma quale è il ruolo di Banca d ‘italia nel’ applicazione di tale norma?
La verifica dell’usurarietà dei tassi applicati a singoli contratti e le conseguenti valutazioni,sotto l’aspetto civile e penale,sono rimesse all’autorità giudiziaria.
Invece la Banca d’Italia provvede a:
1. emanare le istruzioni per la rivelazione dei tassi effettivi globali medi,che tengono conto delle caratteristiche tecniche delle diverse operazioni di finanziamento; 2. effettuare la rivelazione trimestrale,verificando in tale sede,che gli intermediari rispettino il limite delle soglie di usura;poichè la rivelazione raccoglie dati aggregati per intermediario,categoria e classe di importo,le verifiche trimestrali riguardano i dati medi,non riferiti alle singole operazioni; 3.verificare la funzionalità delle procedure di calcolo del TEG e di segnalazione trimestrale,sulla base delle regole previste nelle istruzioni. Eventuali disfunzioni procedurali sono comunicate agli organi aziendali,cui vengono richiesti i necessari interventi correttivi.Mentre gravi carenza organizzative e procedurali sono sanzionate sulla base delle norme del testo unico Bancario; 4.Controllare,nel corse delle verifiche di trasparenza,che le tabelle con i tassi soglia siano correttamente esposte e pianamente accessibili alla clientela; 5.esaminare gli esposti,secondo le linee guida indicate sul sito internet,fermo restando che non può pronunciarsi nel merito delle controversie,anche quando riguardino i tassi applicati;
6.Provvedere a segnalare alla autorità Giudiziaria gli aspetti di possibile rilevanza penale riscontrati nell’esercizio dell’attività di vigilanza.
I TEG rilevati e gli interessi di mora
I TEG medi rilevati dalla Banca d’Italia includono,oltre al tasso nominale,tutti gli oneri connessi all’erogazione del credito. Gli interessi di mora sono esclusi dal calcolo del TEG ,perchè non sono dovuti al momento dell’erogazione del credito ma solo a seguito di un eventuale inadepimento da parte del cliente.
L’esclusione evita di considerare nella madia operazioni con andamento anomalo.
Infatti,essendo gli interessi moratori più alti,per compensare la banca del mancato adempimento,se inclusi nel TEG medio potrebbero determinare un eccessivo innalzamento delle soglie,in danno della clientela.
Tale impostazione è coerente con la disciplina comunitaria sul credito al consumo che esclude dal calcolo del TEG le somme pagate per l’inadempimento di un qualsiasi obbligo contrattuale,inclusi gli interessi di mora.
In ogni caso,anche gli interessi di mora sono soggetti alla normativa anti usura. Per evitare il confronto tra tassi disomogenei(TEG applicato al singolo cliente,comprensivo della mora effettivamente pagata,e tasso soglia che esclude la mora),i decreti trimestrali riportano i risultati di una indagine per cui la maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento è mediamente pari a 2,1%.
In assenza di una previsione legislativa che determini una specifica soglia in presenza di interessi moratori,la Banca d’Italia adotta,nei sui controlli sulle procedure degli intermediari,il criterio base al quale i TEG medi pubblicati sono aumentati di 2,1 punti per poi determinare la soglia su tale importo.
La Banca d’Italia,attraverso le istruzioni per la rivelazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull’usura e i connessi chiarimenti,fornisce gli intermediari i criteri tecnici da seguire per segnalare in modo corretto e omogeneo i teg applicati,utilizzati per l’individuazione delle soglie trimestrali.
I decreti ministeriali che aggiornano i tassi soglia dispongono che gli intermediari verifichino l’usurarietà dei tassi applicati sui singoli contratti sulla base degli stessi criteri tecnici.
Le istruzioni della Banca d’Italia sono costantemente aggiornate per tenere conto dell’evoluzione della normativa in tema di contratti bancari e dell’innovazione finanziaria.
Tali istruzioni possono costituire una metodologia di riferimento per la valutazione dei casi concreti condotta dalla magistratura ma non ne vincolano le decisioni.
(lo staff)