DECIBA annuncia una nuova frontiera matematica,l’indeterminatezza. Sono molto a parlare di usura e anatocismo,l’argomento è confuso per chi non ha dimestichezza nei numeri ma l’indeterminatezza apre un nuovo filone semplice ed applicabile . In poche parole senza utilizzare parole incomprensibili la banca applica un tasso di interesse che nei fatti è completamente diverso. Facciamo un’esempio,nel Mutuo,Leasing o prestito possiamo facilmente verificare il tasso di interesse applicato,questo termine solitamente è definito TAEG O ISC,in breve questa sigla comprende tutti i costi relativi ad un determinato finanziamento. Attraverso un conteggio matematico DECIBA ha scoperto che nella realtà dei fatti la maggior parte dei finanziamenti hanno un tasso non corrispondente a quello menzionato nel contratto,questo illecito crea indeterminatezza ART. 117 T.U.B il tasso passa al Euribor e verosimilmente sono circa 2/3 di interessi che non si dovranno pagare alla banca o addirittura devono essere restituiti,in Italia ci sono già varie Sentenze in questo senso
Con sentenza , il Tribunale di Udine ha dichiarato la nullità del combinato disposto delle «“Condizioni Particolari”» e delle clausole contrattuali di un leasing disciplinanti «le modalità di variazione futura della misura dei canoni mensili per effetto di due criteri di indicizzazione, così condannando la Banca a restituire alla Società le somme «effettivamente pagatele in modo indebito».
Secondo quanto riportato nella pronuncia, nel contratto di leasing – che «impone in generale all’utilizzatore il pagamento di canoni mensili fissi n° 180, ciascuno da € … oltre iva; per un corrispettivo totale di € … oltre iva» – «è indicato il tasso effettivo».
Tale previsione contrasta, però, con le «clausole particolari» dello stesso contratto, «le quali affermano che il piano finanziario prevede canoni variabili in base a due criteri di indicizzazione: a) futuro andamento dell’indice Libor CHF 3 mesi 365 rispetto alla misura pattiziamente indicata (quale parametro che si dice in realtà utilizzato per costruire il piano finanziario); b) futuro andamento del tasso di cambio fra CHF ed Euro rispetto al livello pattiziamente indicato in contratto (avendo le parti, si dice, voluto rapportare la provvista usata da … per pagare il prezzo del bene al tasso di cambio in parola)».
Oltre a differire da quanto previsto nelle pattuizioni contrattuali, dette «clausole particolari» risultano pure – secondo il Tribunale di Udine – nulle per indeterminatezza.
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