Stamattina rinfreschiamoci la memoria su Bankitalia indagata per usura e sulla sentenza 46669/2011,sicuramente ne abbiamo già parlato ma è sempre meglio fare un ripasso per tenere aggiornata la mente e soprattutto i nostri movimenti con le banche.
La Corte di Cassazione con sentenza 46669/2011 ha smascherato il ruolo svolto dalla Banca d’Italia,oramai acerrima nemica di tutti noi italiani,nell’affare usura. Recita la sentenza: “Quindi,come per altro rilevato sia dal Tribunale che dalla corte Territoriale,anche la CSM devev essere tenuta in considerazione quale fattore potenzialmente produttivo di usura,essendo rilevanti ai fini della determinazione dal tasso usurario,tutti gli oneri che l’utente sopporta( e se mi permettete ne sopporta veramente tanti,calcolando che in Europa siamo veramente tra i pochi che pagano per aprire un conto corrente,per chiuderlo e per mantenerlo),in relazione all’utilizzo del credito,indipendentemente dalle istruzioni o direttive della Banca d’Italia,in cui si prevedeva che la CSM non doveva essere valutata ai fini della determinazione del tasso effettivo globale degli interessi,traducendosi in un aggiramento della norma penale che impone alla legge di stabilire il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari. Le circolari e le fonti della Banca d’Italia non rappresentano una fonte di diritti e di obblighi e nell’ipotesi in cui gli istituti bancari si conformino ad un erronea interpretazione fornita dalla banca stessa in una circolare,non può essere esclusa la sussistenza del reato sotto il profilo dell’elemento oggettivo.
Le circolari o direttive,ove illegittime e in violazione di legge,non hanno efficacia vincolante per gli istituti bancari sottoposti alla vigilanza di Bankitalia,neppure quale mezzo di interpretazione,trattandosi di questione nota nel’ambiente del commercio che non presenta in se particolari difficoltà,stante anche la qualificazione soggettiva degli organi bancari e la disponibilità di strumenti di verifica da parte degli istituti di credito”
La Corte di Cassazione interpretando correttamente la legge 108/96 aveva riaffermato che indipendentemente da quanto stabilito dai banchieri e dalla norme amministrative di Bankitalia,il codice penale,ai sensi del quarto comma dell’art. 644 c.p. impone di considerare rilevante ai fini della fattispecie di usura,tutti gli oneri che un utente sopporti in connessione con il suo uso del credito,e tra di essi rientra la CSM.
Ancor prima di questa definitiva pronuncia ed a seguito della sentenza n.12028 della seconda sezione penale della Suprema Corte di Cassazione,che riprendeva la sentenza n.870 del 18/01/2006 prima sezione Civile di Cassazione,Adusbef presentò denunce penali contro Bankitalia,per concorso nel reato di usura,abuso d’ufficio,favoreggiamento proprio per la famigerata circolare emanata dopo la legge 108/96,in quanto aveva platealmente abusato del suo ruolo nell’escludere dal calcolo dei tassi di soglia il “pizzo” della CSM .
Per moltissimi anni,imprenditori strozzati dagli alti tassi di interesse imposti dalla banche,non hanno potuto far sentire la propria voce in giudizio,perchè anche se i tassi rilevati trimestralmente eccedevano i tassi soglia,trovavano ostacolo nella circolare di Bankitalia,che impediva il computo della commissione di massimo scoperto a quei corretti conteggi,ribaditi da plurime sentenze delle Corte Suprema.
Adusbef inoltrò numerosi esposti alle Procure della Repubblica,richiamando in causa una Banca d’Italia prona agli esclusivi interessi delle banche,per aver favorito vantaggi usurari illeciti e non dovuti nella determinazioni dei tassi sugli impieghi in aperta violazione dell’art.644 della legge antiusura 108/96,che non aveva bisogno di interpretazioni.
Alcuni magistrati titolari di processi penali fatti contro alcune banche per il reato di usura,hanno preso in considerazione la tesi avanzata da Adusbef relativamente al reato di concorso in usura determinato dalla banca d’italia, e procederanno a tutela di imprenditori strozzati ed usurati dal combinato disposto banche-bankitalia.
(lo staff)