Mutuo usurario, la banca non poteva pignorare la casa. Il giudice: ”Restituitela ai proprietari”
La sentenza farà giurisprudenza anche a livello nazionale
Non potevano pignorare la loro casa, né metterla in vendita e ora l’istituto di credito deve restituire la villetta ai suoi proprietari. E’ l’importante sentenza – che farà giurisprudenza anche a livello nazionale – emessa dalla prima sezione del Tribunale di Pavia (giudice unico Fabrizio Carletti).
La sentenza è la n.77 dello scorso 15 gennaio. Il tribunale ha riconosciuto la “usurarietà” del contratto di mutuo stipulato tra la banca e i mutuatari, ritenendo rilevante, ai fini della usura, anche la commissione per la estinzione anticipata del contratto di finanziamento.
Il giudice ha così dichiarato la parziale nullità del contratto, disposto la restituzione delle somme corrisposte a titolo di interessi (48 mila euro) e dichiarato l’inesistenza del diritto dell’istituto di credito a procedere con la esecuzione forzata. Stabilendo pure la compensazione del debito con il credito residuo vantato dalla stessa banca.
Fortunatamente ci sono Giudici eccellenti in Italia ,la questione è discussa da molto tempo ricordiamo i primi in Italia che hanno ottenuto questo favoloso risultato tanto da farne palare la RAI .
“Il giudice ha sancito il principio che la penale di estinzione anticipata è costo inerente all’erogazione del credito, essendo contenuta nel contratto di mutuo, stimolandone il regolare adempimento e costituendo comunque remunerazione contrattuale, avendo a mente tutti i costi relativi al finanziamento al momento della stipula, e non quella dell’effettiva applicazione di interessi o spese, unico metodo realmente aderente ai dettami dell’art. 644 c.p. ed alla legge n. 24/2001 di interpretazione autentica. Da qui l’applicazione della sanzione civilistica dell’articolo 1815, 2° comma, del codice civile con la restituzione di tutte le somme versate a titolo di interessi, poste in compensazione con la sorte capitale ancora dovuta’.
Infine il giudice, elemento importantissimo, ritenendo che al momento della decadenza dal beneficio del termine i mutuatari non fossero inadempienti, ha dichiarato la inesistenza di un titolo esecutivo idoneo a legittimare il pignoramento, dichiarando pertanto l’inesistenza del diritto della banca di procedere con la esecuzione.”
Il Presidente DECIBA Dott.Gaetano Vilnò spiega il Mutuo in usura