Cartelle esattoriali equitalia. La cartella di pagamento può essere impugnata entro il termine perentorio di 60 giorni dall’avvenuta notifica, trascorso il quale la stessa diventa titolo esecutivo.
Sempre più spesso ci si imbatte in una cartella esattoriale di Equitalia ma come già ampiamente detto in altri articoli scritti sul punto bisogna verificare la sussistenza di ipotesi di nullità.
L’argomento è di grande attualità, anche alla luce della pronuncia della Corte Costituzionale, n. 37/2015, con cui sono stati rimossi dall’incarico di dirigenti 767 funzionari dell’Agenzia delle Entrate, promossi senza concorso.
Tale sentenza ha determinato la nullità degli atti sottoscritti dai “falsi dirigenti”, previa, l’opposizione da proporre tramite ricorso da parte del debitore interessato.
In merito sono arrivate la prime sentenze di annullamento dell’avviso di accertamento firmato dal funzionario “falso dirigente” (Commissione Tributaria Provinciale di Milano n. 3222/15, Commissione Tributaria Provinciale di Campobasso n. 784/15, ecc…).
Quindi l’atto sottoscritto dal dirigente nominato in modo illegittimo vizia la cartella esattoriale ed è un’ipotesi di nullità dell’atto.
Sono inoltre nulle le cartelle sprovviste della relazione di notifica oppure nel caso in cui questa non sia apposta correttamente.
Un’ulteriore ipotesi di nullità è il mancato computo degli interessi maturati.
Se le il diritto di difesa del debitore, che deve essere posto in condizione di valutare agevolmente l’esattezza della pretesa creditoria.
Sussiste, invece, una vera e propria inesistenza giuridica della notificazione della cartella di pagamento, se l’inoltro dell’atto da parte di Equitalia avviene senza il tramite dei soggetti a ciò legittimati, espressamente individuati dalla legge.
Si tratta, nel dettaglio, degli ufficiali della riscossione, degli agenti di polizia municipale, dei messi comunali, previa sottoscrizione di una convenzione tra Comune e concessionario e degli altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge.
Ad oggi, sono numerose le pronunce emesse in materia di nullità delle cartelle esattoriali, e ciò rappresenta una prova evidente che la giurisprudenza sta iniziando a recepire. Pertanto, se vi dovessero notificare una cartella di pagamento, meglio controllare nei minimi dettagli data, pretesa creditoria, nominativo del dirigente che ha emanato l’atto e i dati del soggetto che ha provveduto la notifica.
Avv Emanuele Di Maso
Del Foro di Bologna
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