Parliamo sempre dell’Arbitro Bancario Finanziario,ma non abbiamo mai spiegato cosa effettivamente è e cosa fa;noto anche come ABF,è un sistema di risoluzione stragiudiziale previsto dalla legge sul risparmio n. 262 del 2005,altrimenti detta Testa Unico Bancario,al quale i clienti di banche e intermediari finanziari possono rivolgersi con un reclamo in caso di controversie.
E’ un organismo indipendente e imparziale che opera attraverso tre collegio giudicanti (Milano,Roma,Napoli) composto ognuno da 5 membri:tre nominati dalla Banca d’Italia;uno dall’associazione di categoria dei consumatori e delle imprese;e uno dall’associazione bancaria o dalla categoria alla quale l’intermediario finanziario appartiene.
L’Arbitro è al centro di un nuovo ambito della vigilanza coincidente con una dinamica relazionale che -a partire dagli anni 2000-ha sostituito i rapporti di massa a poche tipologie di servizi e di prodotti.
l’Arbitro Bancario Finanziario è previsto dall’articolo 128 bis del Testo unico bancario (TUB),introdotto dalla legge sul risparmio n. 262 del 2005.Il Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio ha stabilito i criteri guida e ha affidato alla Banca d’italia il compito di curarne l’organizzazione e il funzionamento.
La sua struttura è cosi composta: da un organo decidente e da una segreteria tecnica.L’organo decidente è articolato sul territorio nazionale in tre collegi,Milano,Roma,Napoli.L’organo decidente in ogni collegio è composto da 5 membri.
-Il Presidente e due membri scelti dalla Banca D’italia -un membro designato dalle associazioni degli intermediari
-un membro designato dalle associazioni che rappresentano i clienti.
Tutti i componenti devono possedere requisiti di esperienza,professionalità,integrità e indipendenza.Ogni collegio ha la sua segreteria tecnica,gestita dalla Banca D’italia.
Ovviamente c è una procedura da seguire prima di rivolgersi all’arbitro bancario;il cliente deve aver fatto almeno un tentativo di risolvere il problema direttamente con la banca attraverso la presentazione di un reclamo,l’arbitro se da ragione al cliente ordina all’intermediario di risolvere rapidamente il problema.
In caso in cui l’intermediario non rispetti la decisione dell’arbitro,quest ultimo pubblica il contenuto della decisione con un annuncio sulla stampa e sul sito web dell’arbitro,permettendo ai cittadini e ai clienti di conoscere il nominativo della banca o dell’intermediario inadempiente.Nonostante i numerosi casi trattati in questi primi anni di esistenza,pochissime banche non hanno aderito alle decisioni dell’arbitro.
Gli indirizzi della ricerca più recenti hanno analizzato una tendenza riscontrabile nel processo evolutivo della regolazione dell’Arbitro Bancario Finanziario,orientata verso l’attivazione di presidi volti ad assicurare ambiti di garanzia sempre più ampi,anche se ovviamente diversi da quelli che qualificano lo svolgimento dell’attività giurisdizionale.
Riscontrando una minima relazione tra ciò che è accaduto prima e ciò che accade dopo,si sono evidenziate linee di sviluppo del nostro ordinamento sintetizzate in un comune riferimento,ciò,anche al fine di chiarire la natura dell’attività complessivamente condotta dall’ABF e dalla sua segreteria tecnica.
Sul punto rilevano talune indicazioni di alcuni esponenti della stessa banca d’italia,nelle quali l’inquadramento della funzione dell’abf all’interno del complesso interventistico che caratterizza la superviosine bancaria viene correlato alla identificazione di una lettura più aggiornata del ruolo della vigilanza,estese,come è noto,dall’accordo di Basilea II sino alla prevenzione dei rischi legali collegati a contenziosi di massa o seriali.
Donde l’affermazione di una ipotesi che riconduce alla gestione dell’arbitro a compiti di vigilanza prudenziale..
Resta,tuttavia,ancora da chiarire se l’ABF-inteso quale meccanismo di enforcement-sia solo un operatore collaterale della vigilanza e ,quindi,di funzionalizzazione dell’attività svolta dal medesimo a scopi altri e diversi da quelli direttamente ricollegabili alle finalità di giustizia,ovvero se possa essere considerato alla stregua di uno strumento di primario rilievo nel quadro dei mezzi a disposizione della nostra banca centrale,in vista del corretto esercizio delle sue funzioni istituzionali.
(lo staff)