Come difendersi da Equitalia? Ecco una piccola guida alla sopravvivenza per evitare di lavorare e arricchire le tasche dello stato.
Difendersi da Equitalia si può. Nel caso l’ente impositore non dovesse rispondere entro 220 giorni dall’istanza presentata dal presunto debitore, vale la regola del “silenzio assenso”.
Colui che ha depositato una istanza di sospensione delle cartelle esattoriali Equitalia, come scritto nella Legge di Stabilità del 2013 ( condizione essenziale è quando il contribuente si oppone con fondati motivi sulla NON debenza delle imposte richieste ed iscritte al ruolo), non potrà essere soggetto a pignoramenti o ipoteche o fermi auto.
Equitalia deve infatti, una volta ricevuta l’istanza del contribuente, inviare l’atto all’ente impositore / presunto creditore per valutare le ragioni addotte dal contribuente valide per la richiesta di sospensione, sospendendo temporaneamente le azioni di riscossione.
A questo punto l’ente interessato ha 220 giorni di tempo per formulare le risposte al contribuente con le adeguate motivazioni del caso, diversamente gli atti sono illegittimi e devono essere annullati, come ha disposto una recente CTP di Milano con sentenza n. 5667/40/15 del 23.6.2015
Continuando se l’ente impositore non dovesse rispondere nei termini previsti ed Equitalia notifica ugualmente l’inizio della procedura cautelare con l’avviso di iscrizione di ipoteca, il contribuente può legittimamente impugnare quest’ultimo atto e riaprire la procedura sin dal principio.
Le giustificazioni alla base dell’opposizione delle pretese degli enti impositori devono essere valide come abbiamo detto precedentemente, ma se a questo si aggiunge la possibilità di contare sulla farraginosità dell’amministrazione finanziaria, il calvario del contribuente che con ragione chiede semplicemente di pagare ciò che è giusto può vedere la luce molto prima.
La conclusione di questo percorso avverrà con la procedura per far emergere la decadenza e/o prescrizione dell’azione accertativa e/o esecutiva agli enti impositori al fine di far proclamare con sentenza i fatti sopra riportati.
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