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Stipuliamo mutui,la maggior parte delle volte inconsapevoli di alcune cose,tipo l’ipoteca che cosa è e che cosa comporta,qui di seguito una spiegazione a grandi linee.

In diritto l’ipoteca è un diritto reale di garanzia che riguarda, principalmente, beni immobili o beni mobili registrati. Esso tuttavia non comporta la perdita del possesso, da parte del debitore-proprietario del bene gravato, del bene stesso che è oggetto della garanzia.

La moderna configurazione dell’ipoteca quale garanzia reale su cosa altrui è il punto di equilibrio raggiunto fra le opposte esigenze di tutela del credito e di libertà nella circolazione dei beni. In epoca anteriore alle codificazioni moderne il vincolo ipotecario su un bene ne comportava l’inalienabilità. Il Code Napoléon lo trasformava in vincolo gravante, con diritto di seguito, su un bene liberamente negoziabile. La successiva ricerca di un equilibrio ottimale ha reso assai complessa la regolazione dell’ipoteca.
Nell’ordinamento italiano è regolato dagli articoli 2808 e seguenti del Codice civile italiano. In particolare, secondo il codice, l’ipoteca è un diritto reale di garanzia su una cosa altrui, costituito per fungere da garanzia di un credito.

L’ipoteca si distingue dal pegno anzitutto per l’oggetto (art. 2810), che può essere costituito da:

beni immobili, diritti reali minori sugli immobili, beni mobili iscritti in pubblici registri (autoveicoli, navi, aerei, rendite dello Stato).

Si distingue, in secondo luogo, perché la sua costituzione richiede una speciale formalità, l’iscrizione nei pubblici registri.

Infine, a differenza del pegno, non è necessario lo spossesso del bene, il godimento rimane infatti al proprietario (debitore).

Ipoteca volontaria
Si basa

su un contratto fra il debitore o il terzo datore di ipoteca da una parte e il creditore dall’altra; su un atto unilaterale fra vivi del debitore o del terzo datore di ipoteca.

Il contratto o l’atto unilaterale devono avere la forma scritta a pena di nullità. Non è ammessa la concessione per testamento (art. 2821)

È necessario che la sottoscrizione di chi ha concesso l’ipoteca sia autenticata o accertata giudizialmente (art. 2835).

Nulla vieta che il valore economico dell’ipoteca possa essere maggiore dell’ammontare del debito.

Ipoteca giudiziale
Si basa:

su una sentenza che rechi condanna al pagamento di una somma di danaro o all’adempimento di un’altra obbligazione o al risarcimento del danno da liquidarsi successivamente; su un decreto ingiuntivo reso esecutivo; su altri provvedimenti giudiziali cui la legge abbia attribuito tale effetto (sentenza di separazione personale fra coniugi, decreto di omologazione della separazione consensuale); su lodi arbitrali resi esecutivi;

su sentenze straniere delibate dall’autorità giudiziaria italiana.

Ipoteca legale
Può essere iscritta, anche contro la volontà del debitore, nei casi previsti dalla legge. Hanno diritto a essa:

l’alienante di un bene immobile o di un bene mobile registrato che non sia stato pagato dall’acquirente; ciascun coerede sugli immobili dell’eredità, a garanzia del pagamento del conguaglio in danaro spettantegli;

lo Stato sui beni dell’imputato o della persona civilmente responsabile del reato, a garanzia del pagamento delle pene pecuniarie, del rimborso delle spese processuali e delle spese di mantenimento del condannato in carcere.

Costituzione
Tanto l’ipoteca giudiziale quanto quella legale dello Stato si costituiscono per iniziativa, meramente facoltativa, del creditore. L’ipoteca legale a favore dell’alienante e del coerede è iscritta d’ufficio dal conservatore della conservatoria dei registri immobiliari, a meno che non risulti dal titolo o da separato atto pubblico che vi è stata rinuncia all’ipoteca.

Iscrizione di ipoteca
Il contratto o l’atto unilaterale per l’ipoteca volontaria, la sentenza o altro provvedimento per l’ipoteca giudiziale, l’atto di alienazione del bene per l’ipoteca legale sono semplicemente titolo per ottenere la costituzione dell’ipoteca: questa si costituisce solo con l’iscrizione nei registri immobiliari (art. 2808, 2° comma). È una forma di pubblicità giuridica analoga, per le formalità di esecuzione, alla trascrizione. Da questa differisce, tuttavia, perché è pubblicità costitutiva. Il che non significa però che sia condizione sufficiente per l’esistenza dell’ipoteca: questa si estingue se si estingue l’obbligazione garantita o se viene dichiarato nullo o annullato o reso inefficace il titolo da cui traeva origine.

Su un medesimo bene si possono iscrivere più ipoteche, a garanzia di crediti diversi. Ogni successiva ipoteca è, in ordine di tempo, contrassegnata da un numero, che prende il nome di grado (ipoteca di primo grado, di secondo grado e così via). Se il bene ipotecato verrà sottoposto a vendita forzata, con il ricavato della vendita si soddisferà anzitutto il creditore con ipoteca di primo grado e, se c’è un residuo, quello di secondo grado e così via (artt. 2852 ss.).
Il creditore che ha una ipoteca di grado inferiore può estinguere, con il pagamento, il credito di chi ha un’ipoteca di grado superiore, con l’effetto di surrogarsi nei suoi diritti (surrogazione ipotecaria di pagamento, art. 1203, n. 1)

L’iscrizione conserva il suo effetto per venti anni, trascorsi i quali l’ipoteca si estingue, salvo che con istanza del creditore l’iscrizione non venga rinnovata prima della scadenza (art. 2847 c.c). L’ipoteca prende grado dal momento dell’iscrizione: il grado determina un ordine progressivo tra le varie ipoteche che possono gravare sul medesimo bene. Pertanto, il creditore la cui ipoteca ha grado anteriore, si soddisferà per primo sul bene e il criterio del soddisfacimento proporzionale opera solo tra creditori di pari grado (artt. 2852-2854 c.c.).

È anche possibile lo scambio per grado dei creditori ipotecari, nel senso che il grado dell’ipoteca può essere oggetto di veri e propri atti di disposizione, con efficacia reale e non meramente obbligatoria (si parla di “postergazione” o “permuta” a seconda della contiguità o meno del grado che viene scambiato). Può anche verificarsi l’ipotesi di una surrogazione legale nel grado ipotecario (cosiddetta surrogazione del creditore perdente: art. 2856).

Postergazione e surrogazione costituiscono alcune delle vicende successive all’iscrizione che devono essere annotate in margine all’iscrizione: l’annotazione, come l’iscrizione, ha efficacia costitutiva, nel senso che la trasmissione del credito garantito o il vincolo dell’ipoteca non produce effetti finché la stessa non sia eseguita.

Riduzione
L’ipoteca può essere ridotta se si verifica una sproporzione tra il valore dei beni vincolati e il valore del credito garantito (perché ad esempio sono stati eseguiti pagamenti parziali). La riduzione si opera limitando l’iscrizione a una parte soltanto dei beni o riducendo la somma per la quale è stata presa l’iscrizione (art. 2872), quando vi consente il creditore, che in tal caso rinuncia parzialmente al diritto (riduzione convenzionale) oppure quando interviene una sentenza passata in guidicato pronunciata a seguito di azione di riduzione promossa dagli interessati (debitore, terzo acquirente, terzo datore, creditore successivamente iscritto: cosiddetta riduzione giudiziale). La riduzione deve essere annotata in margine all’iscrizione per avere effetto rispetto ai terzi.

Estinzione
L’ipoteca si estingue con la sua cancellazione dal registro. Anche per la cancellazione occorre un titolo:

l’estinzione dell’obbligazione garantita, la rinuncia espressa e redatta per iscritto del creditore all’ipoteca, la vendita forzata della cosa ipotecata il perimento della cosa (vedi alla voce Diritti reali di garanzia) lo spirare del termine ventennale senza rinnovazione

Il conservatore dei registri non può procedere d’ufficio alla cancellazione.

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Circolazione del bene ipotecato
Il bene ipotecato può essere venduto, ma chi lo compera, acquista un bene gravato da ipoteca, esposto all’azione esecutiva del creditore ipotecario. Il bene si trasmette agli eredi, e ciascuno di essi è tenuto “ipotecariamente per l’intero” (art. 754), stante l’indivisibilità dell’ipoteca (e in deroga al principio della parziarietà della responsabilità dei coeredi per i debiti ereditati).

Posizione del terzo
Alla scadenza il creditore del credito non pagato ha diritto di promuovere la vendita forzata del bene anche in confronto del terzo acquirente. Questi, per evitare la vendita forzata, ha tre possibilità (art. 2858):

egli stesso paga i creditori ipotecari, liberando il bene dall’ipoteca, effettua il rilascio del bene ipotecato, ossia rinuncia alla proprietà con una apposita dichiarazione resa presso la cancelleria del tribunale, in modo che l’esecuzione non avvenga contro di lui ma contro l’amministratore nominato dal tribunale, libera il bene dall’ipoteca (purgazione dell’ipoteca): offre ai creditori una somma pari al prezzo di acquisto del bene (pari al valore del bene se l’acquisto è avvenuta a titolo gratuito); se nessun creditore si offre di acquistare per un prezzo superiore di almeno un decimo, il bene è liberato dall’ipoteca contro il pagamento della somma offerta dal terzo acquirente.

Il terzo acquirente, che subisca l’esecuzione forzata o che liberi il bene o che rilasci il bene, ha azione di regresso verso il debitore principale. Per il regresso può avvalersi della surrogazione ipotecaria, ma non in danno dei creditori che abbiano una iscrizione anteriore alla trascrizione del suo titolo di acquisto.

Il terzo datore di ipoteca si trova in posizione analoga: egli non può invocare, nei confronti del creditore precedente, il beneficio della preventiva escussione del debitore, se il beneficio non è stato convenuto (art. 2868). È direttamente esposto all’azione esecutiva. Per evitarla, deve pagare i creditori ipotecari. Anch’egli ha azione di regresso verso il debitore e diritto di surrogazione nell’ipoteca del creditore.

Specialità e indivisibilit
L’ipoteca è, in linea di principio, speciale e indivisibile: grava solo sui beni specificamente indicati e solo per una somma determinata di danaro; e grava, per intero, su tutti i beni ipotecati e su ogni loro parte (art. 2809).[1]

La specialità dell’ipoteca va considerata sotto un duplice aspetto:

con riguardo al credito garantito:
La prelazione sul bene vale solo nei limiti della somma per la quale l’ipoteca è iscritta (ma il credito garantito non deve per questo necessariamente essere un credito pecuniario). La prelazione assiste il credito, anche oltre questo limite, per ciò che attiene ai suoi accessori (spese di costituzione, iscrizione e rinnovazione dell’ipoteca, spese ordinarie dell’intervento nel processo di esecuzione).

con riguardo ai beni ipotecati:
il principio è che l’ipoteca può essere iscritta solo “su beni specialmente indicati”. Tali non sono i beni futuri (potendo l’ipoteca essere iscritta solo quando la cosa è venuta a esistenza; art. 2823), né i beni altrui (l’ipoteca può essere iscritta solo quando la cosa è acquistata del concedente; art. 2822). È invece possibile iscrivere ipoteca su una quota di proprietà indivisa, anche se l’ipoteca produrrà effetto rispetto ai beni che al debitore verranno assegnati in sede di divisione (art. 2825).

L’ipoteca si estende alla pertinenze dell’immobile, i miglioramenti e le accessioni. L’estensione dell’ipoteca alle accessioni dell’immobile ipotecato (come l’edificio costruito sul terreno oggetto di ipoteca) finisce con il tradursi in garanzia ipotecaria, su cose future, non menzionate nell’iscrizione ipotecaria. Può accadere che un mutuo venga erogato per un importo superiore al valore del terreno offerto in ipoteca, quando il mutuo è concesso per finanziare l’edificazione e l’ipoteca è iscritta per una somma che tiene conto del valore dell’edificio da costruire. Il rischio che l’opera non sia portata a compimento incombe sul creditore.

L’ipoteca è, in linea di principio, indivisibile al pari del pegno. Continua a gravare su tutti i beni ipotecati e su ogni loro parte, anche se il credito si sia in parte estinto o se il valore dei beni ipotecati sia successivamente aumentato. Tuttavia, con il consenso del creditore o con sentenza, si può ottenere la riduzione dell’ipoteca. Questa può consistere nella riduzione della somma per la quale l’ipoteca fu iscritta o nella riduzione dell’iscrizione a una parte soltanto dei beni originariamente ipotecati.

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(lo staff)

Continuiamo con l ultima parte dell nostro articolo suoi mutui,oggi esploreremo quattro parti fondamentali che fanno parte del contratto di mutuo.

L’ESTINZIONE ANTICIPATA:

Anche se potrebbe apparire in un certo senso illogico,ed anche se la materia è discussa,la richiesta di estinzione anticipata del mutuo da parte del cliente è considerata inadempimento,poichè dalla cessazione del rapporto dipende un mancato titolo del mutuante a richiedere interessi per la residua parte di tempo di durata del mutuo originariamente prevista: per comprendere meglio questo meccanismo,potrebbe essere utile un esempio. Se,si ponga,in un mutuo previsto per una durata di 10 anni,il mutuatario richiede di saldare il suo debito dopo,diciamo, 7 anni,egli dovrà corrispondere al mutuante l’intero capitale residuo e gli interessi già venuti a maturazione;il contratto però stabiliva che il mutuante dovesse continuare a percepire interessi sul denaro prestato per altri 3 anni.

Il mutuatario perciò non consente al mutuante di percepire gli interessi sul previsto impiego del capitale per gli anni restanti;in questo consisterebbe l’indampimento,poichè egli si era obbligato a pagare il prestito ottenuto con un prezzo stabilito in base alla durata del rapporto e per questo numericamente assommante ad un dato importo.

L’argomento,spinoso quanto pochi in materia,è in pratica interpretato come azione che danneggia il mutuante in termini di lucro;è fonte di dibattuta dialettica l’obbezione che il mutuante,tipicamente una banca,nel momento in cui delibera la concessone del mutuo,a sua volta si garantisce la provvista di denaro necessaria per l’operazione calcolandola con riferimento alla durata prevista e dunque prevedendo costi ed accantonamenti in funzione di tale operazione,come dimostrerebbe la dettagliata previsione di un piano di ammortamento.

A tale obiezione si ribatte che,soprattutto nel caso decisamente prevalente che la concessione di mutui sia oggetto proprio dell’attività d’impresa del mutuante,l’anticipazione estinzione debba considerarsi a tutto titolo elemento del rischio impresa,e dunque materia che non dovrebbe poter riguardare un mutuatario che intenda per etica o per vantaggio risolvere al più presto una situazione debitoria;che di questo rischio d’impresa il mutuante sia ben al corrente sin dal principio,tanto da non potersi conferire all’estinzione anticipata carattere di eccezionalità,ma che anzi questa sia considerata uno dei possibili esiti del rapporto,sarebbe dimostrato dalla ordinaria presenza di apposite previsioni contrattuali sullo sconto.

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO:

Se il cliente difficilmente ottiene una modifica delle condizione contrattuali e prima del 2007 doveva corrispondere una penale per l’estinzione anticipata,il mutuante ha facoltà di rescindere il contratto in qualunque momento,se chi riceve il finanziamento viene meno ad una delle obbligazione previste nella clausola risolutiva o in altre parti del contratto.

La finanziaria del 2008 ha abolito le penali per estinzione anticipata del mutuo,possono avere luogo tuttavia,penali nel momento in cui il mutuatario è inadempimento davanti a legittime nuove obbligazioni richieste dalla banca,come la risoluzione espressa dal contratto o la richiesta di reintegro delle garanzie.
La clausola risolutiva espressa limita tale facoltà per specificare obbligazioni,e non è applicabile per circostanze generiche.

La specificità non significa soggettività della circostanza,ovvero l’inosservanza dell’obbligazione debbe dipendere esclusivamente da un comportamento non corretto del mutuatario,ed abbia dunque le caratteristiche di prevedibilità.Un motivo di risoluzione,ad esempio,può essere un mancato reintegro delle garanzie,,per lui non prevedibile,per il mutuatario,in cui il mutuatario non soddisfa le richieste della banca

La rescissione comporta la restituzione in tempi rapidi dell’intero debito,con gli interessi previsti ed un eventuale penale.

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MUTUI PER LA CASA:

La maggior parte dei mutui è concessa con vincolo di destinazione,ovvero deve essere espressamente specificato per quali scopi verrà utilizzato il denaro preso in prestito.cosa si acquisterà con esso.

I mutui per l’acquisto della prima casa costituiscono la maggior parte dei mutui concessi dalle banche.L’ammontare del capitale erogato non può superare un importo il cui rimborso annuale sia in genere il 30% del reddito del nucleo familiare del richiedente;in pratica,se la famiglia del mutuatario ha un reddito annuo di 100,non può prendere mutui che costino più di 30 all anno per i rimborsi,e dunque l’importo del capitale massimo erogabile si calcola a partire dall’importo della rata del rimborso.
Inoltre,l’importo massimo erogabile è condizionato al valore del bene prestato on garanzia:da qualche anno,una certa deregulation del mercato consente di registrare offerte di mutui che arrivano a coprire il 100% del valore di perizia dell’immobile.La perizia eseguita a questi fini,deve tener conto dell’aspetto prospettico della sua eventuale utilità,poichè in ragione della cospicua durata del mutuo e della possibile modificazione nel tempo degli equilibri fra molti parametri da prendere in esame,essa deve restituire un valore di garanzia sostanziale in favore dell’ente erogante,tale che nell’ipotetica necessità di estinzione alla vendita forzata del bene,che potrebbe accadere in un imprecisato momento del rapporto,si disponga di un valore stabilmente tenutosi realistico.Ciò determina in genere una differenza fra l’importo di perizia ed il valore commerciale effettivo del bene,detraendosi da questo valori che rendono ragione dei rischi di deperimento tecnico-fisico e delle eventuali modificazioni del mercato di riferimento.

La concessione del mutuo è in genere subordinata alla disponibilità di un reddito stabile ed attendibile,ad esempio,un contratto di lavoro a tempo indeterminato o di altri redditi stabili.

Sperando di esservi stati d’aiuto con questa guida sui mutui.

(lo staff)

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Esaminiamo tre distinte polizze di assicurazioni,una imperniata sul credito,come segnatamente intesa a coprire dai rischi di malattia,morte e invalidità totale e permanente del cliente finanziato.Le altre due concernenti invece il bene verso il cui acquisto è stato espressamente indirizzato il finanziamento: gap più e valore sereno,per l’esattezza,nel concreto poste a copertura di furto,incendio,distruzione per danno totale,eventi naturali e socio politici,assistenza,tutela giudiziaria,rottura cristalli e kasko della vettura che,per l’appunto,è cosi comperata.

Dal canto suo,la discussione verte sull’eventuale usurarietà dell’operazione.Il carico economico gravante sul cliente finisce per andare a superare il limite massimo stabilito da legge e regolamenti.A difesa del proprio operato,l’intermediario afferma in specie che,in ottemperanza alle disposizioni legislative vigenti ,non ha ricompreso nel conto le voci relative alle due polizze sul bene,in quanto coperture assicurative facoltative.

Adottando l’opposta soluzione( dichiarata la natura usurario dell’operazione,la decisione accerta la nullità ex art. 1815 comma 2 c.c delle clausole che stabiliscono gli interessi applicati al contratto di finanziamento di cui trattasi.) L’arbitro ritiene non condivisibile il rilievo svolto dall’intermediario;questo sulla base del ragionamento qui di seguito riferito.

La circostanza,che le due polizze relative al bene acquisito a mezzo del finanziamento risultino espressamente annoverate nello schema contrattuale predisposto,dall’intermediario,tra quelle che compongono le condizioni economiche del credito finalizzato,viene stimata dal collegio indice evidente delle sussistenza di un collegamento negoziale tra il contratto di finanziamento e le polizze. Risulta poi ammessa la circostanza della contestualità della conclusione dei contratti aventi a oggetto i servizi assicurativi rispetto alla concessione del finanziamento;che tale è il requisito indicato dalle istruzioni della banca d’italia in proposito.
Del resto,annota il collegio,la prescrizione dell’art 644 comma 4 c.p.,si manifesta particolarmente rigorosa,stabilendo la rilevanza di tutte le spese collegate al credito finanziato.

La decisione appena riassunta si manifesta,per la verità,di importanza sicura.
Per due distinte ragioni,la prima si sostanzia nel suo proporre un approccio non frequente,a livello di decisioni dell’arbitro,al tema dell’inclusione delle polizze assicurative nel conto dell’eventuale usurarietà dell’operazione.La seconda sta nel modo in cui essa viene a leggere e interpretare uno degli aspetti contenutistici delle istruzioni che la banca d’italia ha emanato in materia.

Per quanto riguarda il primo punto,è opportuno ricordare la decisione del collegio di Roma n. 1419/2012 per cui,secondo l’interpretazione più accreditata della norma,le spese assicurative rappresentano una componente del costo del finanziamento e devono essere incluse nel conteggio del tasso annuo effettivo globale,quando sono considerate obbligatorie dal creditore.Ove invece queste siano maramente facoltative,non concorrono al suddetto calcolo.
Si veda,inoltre,l’altra decisione del collegio di Roma,n 2981/2012,per questa risulti orientata su una linea prospettica già meno rigida in linea della precedente: le circostanze che la dichiarazione contrattuale sottoscritta dal cliente sia contenuta in condizioni generali di contratto predisposte dall’intermediario;le polizze assicurative siano stipulate per il tramite e nell’interesse sostanziale del finanziatore;e che almeno una delle compagnie assicuratrici faccia parte del medesimo gruppo a cui appartiene l ‘intermediario,tutte queste cose nel oro insieme lasciano presumere che non vi sia stata alcuna iniziativa autonoma e spontanea da parte del cliente,il quale probabilmente si era indotto a sottoscrivere le polizze perchè gli si era lasciato intendere che,il finanziamento non sarebbe stato erogato.

Compulsando queste decisioni,emerge dunque come il requisito della contestualità alla stipulazione del contratto di finanziamento spesso non sia preso in considerazione ai fini del calcolo del taeg,valutandosi piuttosto la presenza,o meno,del requisito de c.d. obbligatorietà della polizza medesima.
Pur se poi risulta variamente intesa questa nozione di obbligatorietà:tra la condizione formalmente imposta dalla banca e la semplice induzione di fatto.

E’ da notare,per altro,come il riferimento alla contestualità di cui appunto alla decisione in esame,per certi versi almeno si ponga,come sorta di passaggio evolutivo rispetto alla soluzione dell’obbligatorietà intesa quale mero fatto induttivo.
Nel senso che la contestualità si manifesta,in buona sostanza,come una semplice decolorazione di quest ultima:l’induzione venendo a essere rappresentata,infine,dalla stessa concomitanza in atti tra stipula dell’assicurazione e stipula del mutuo: si può forse aggiungere,che la concomitanza non è solo temporale,ma pure di contesto e di soggetti,una concomitanza di tipo circostanziale.

Se per il profilo appena considerato la decisione non si distacca dalle vigenti istruzioni della Banca d’Italia,lo stesso non può dirsi ove essa sia assunta invece da un diverso angolo prospettico. Che emerge netto non appena alla constatazione che.delle polizze prese in esame due riguardavano il bene acquistato dal cliente a mezzo del finanziamento si aggiunga quella per cui su tale bene non venivano a gravare particolari diritti di garanzia a favore della banca .

Nel campo delle spese assicurative,che riguardano un bene specifico e che vanno calcolate nel conto dell’usura,le istruzioni giungono ad includere quelle intese a tutelare i diritti del creditore,in quanto relative ad esempio a polizze per furto e incendio sui beni concessi in leasing o in ipoteca.Insomma,il riferimento delle istruzioni è polarizzato sulla protezione assicurativa dei beni che risultano gravati da specifiche garanzie reali.

Pur nell’essenza di un diritto reale della banca sul bene,su cui gravitino le coperture assicurative e al cui acquisto il finanziamento è diretto,la presente decisione dell’arbitro ritiene le polizze inerenti all’operazione di credito e al complessivo carico economico che dalla concreta stipulazione della medesima viene a conseguire per il cliente.

Nel dichiarare la usurarietà e nullità delle clausole che stabiliscono gli interessi applicati al contratto di finanziamento,l’ABF adotta una interpretazione sistematica,orientata alla protezione della clientela,delle condizioni economiche dello schema contrattuale,nelle quali le spese assicurative relative al bene sono collocate,che consente di inserire queste ultime nel costo complessivo dell’operazione.
Questa prospettiva ha come base normativa la disposizione dell art. 127,comma 2,T.U.B. ,nella quale e rinvenibile la base di un canone interpretativo improntato proprio al principio di protezione del cliente,derivante dall’imminenza nel settore bancario della clausola di buona fede.Bisogna quindi rammentare che anche la nullità prevista dall’art 1815,comma 2 c.c., è provvista della natura di nullità di protezione.

Questa interpretazione permetterebbe di colpire le condotte che mirano ad aumentare in modo esoso il peso remunerativo che spetta alla banca,in apparenza parzialmente coperto dal velo di un servizio che questa fornisce al cliente. Un servizio che non ha nulla a che vedere con il credito finalizzato all’acquisto di un auto.
La banca,in questo caso,aveva proposto alla cliente un prodotto che,per le sue caratteristiche,sta fuori i prodotti bancari. A ben vedere le polizze,sono state proposte dall’intermediario in una sede che non può ritenersi idoneo alla loro stipulazione:nella proposta delle coperture assicurative medesime,è possibile cogliere,una sorta di approfondimento dell’occasione da parte della banca:per l’appunto intesa a sfruttare quell’impropria concomitanza di contesto di cui si è appena accennato.

Quindi mi raccomando quando stipulate contratti di mutuo o leasing per auto e case,controllate sempre le polizze assicurative che vi propongono.

(lo staff)