Che Bankitalia fosse collusa con le banche adoperandosi con istruzioni posticce per aggirare le norme penali di legge e le sentenze per favorire le sue carissime socie,non è più solo un sospetto,,ma è scritto nero si bianco dalla Corte di Cassazione,la cui sentenza n.46669/2011 ha smascherato il ruolo che ha svolto nell’affare usura. Recita la sentenza: “Quindi,come peraltro rilevato sia dal Tribunale che dalla Corte Territoriale,anche la csm deve essere tenuta in considerazione quale fattore potenzialmente produttivo di usura (…) Le circolari e le istruzioni della Banca d’Italia non rappresentano una fonte di diritti e di obblighi e nella ipotesi in cui gli istituti bancari si conformino ad una erronea interpretazione fornita dalla suddetta banca in una circolare,non può essere esclusa una sussistenza del reato sotto il profilo dell’elemento oggettivo.

Le circolari o direttive,ove illegittime e in violazione di legge,non hanno efficacia vincolante per gli istituti bancari sottoposti alla vigilanza di Bankitalia,neppure quale mezzo di interpretazione,trattandosi di questione nota nell’ambiente del commercio che non presenta in se particolari difficoltà (…).

Non contenta di questa grave censura della Corte Suprema,che smascherato dopo un decennio,il colpevole comportamento,che ha usurato milioni di utenti,la Banca d’Italia ci riprova, si vede che è recidiva,con l’ennesima circolare- ovviamente come al solito priva di firma a riprova che la trasparenza e la legge vigente nella Pubblica Amministrazione non sono di casa a Palazzo Koch- dopo la sentenza in Cassazione 350/2013 del giugno scorso che aveva stabilito che “quando il tasso di mora,le penali e le varie spese,tutte messe insieme superano il tasso soglia,stabilito dalla legge anti usura 108/96,anche i mutui diventano usurari e possono essere annullati con le relative procedure giudiziali bloccate.”

La Cassazione infatti,con tale sentenza n. 350/2013 oltre a permettere il recupero integrale degli interessi pagati sui mutui,leasing e finanziamenti,quando i tassi o le penali superano la soglia di usura,ha stabilito che il mutuo ipotecario può essere annullato se ricorrono alcuni estremi che lo riportino a superare il tasso di usura e quindi usufruendo di tutte le possibilità previste dalla legge 1815,richiamato anche dall’art 644 CP e dall’art 4 della legge 108/96 che in sintesi prevedono la nullità della clausola contrattuale.
Recita infatti tale art 1815 sugli interessi ” Salvo diversa volontà delle parti,il mutuatario deve corrispondere gli interessi al mutuante,per la determinazione degli stessi si osservino le disposizioni dell’art 1284. Se sono convenuti interessi usurari ,la clausola è nulla e non sono dovuti interessi”.

Per determinare il tasso di usura bisogna inserire tutte le somme addebitate dalla banca tra spese,penali,interessi di mora ecc..,e l’ammontare complessivo rappresenterà la quota precisa che dovrà determinare il cosiddetto TEG “tasso effettivo globale”, se questo è superiore al Tasso Soglia ,il rapporto è in usura.

Tale situazione si verifica in presenza di insolvenze o di ritardi nei pagamenti,con le penali applicate precedentemente pattuite in modo sproporzionato rispetto ai limiti del tasso di usura,ad oggi con la nuova sentenza diventa molto più agevolato far valere questo principio. Questa opportunità di poter verificare e valutare anche sui mutui i tassi di usura,applicando tale principio già stabilito per i rapporti di affidamento bancario,diventa un elemento di ulteriore verifica da effettuare per far valere i propri diritti e poter sospendere azioni giudiziali in corso e illegittime.

Nonostante tale ennesima chiara pronuncia contro le banche,Bankitalia il 3 luglio,emanava ancora una volta una circolare non firmata, dove affermava che gli interessi di mora erano esclusi dal calcolo del Teg perchè non dovuti dal momento dell’erogazione del credito; poichè anche questa circolare è illegale come le altre censurate dalla Cassazione,varie associazioni e studi di consulenza bancaria e illeciti bancari,hanno depositato svariate denunce contro la Banca d ‘Italia,ipotizzando il reato di concorso nel’ usura.
Tutto questo per dare voce a cittadini e imprenditori strozzati dagli alti tassi di interesse imposti dalle banche,che non hanno potuto far valere le proprie ragioni in giudizio poichè,anche se i tassi rilevati trimestralmente eccedevano i tassi soglia stabiliti dal codice penale,trovavano ostacolo nella famosa circolare,che impediva il computo della commissione di massimo scoperto a quei corretti conteggi,ribaditi da plurime sentenze della Suprema Corte.

(lo staff)