Denuncia per diffamazione su internet o sui social ( facebook, google, twitter, messenger, whatsapp,oggi più che mai questa pratica Legale riempie i Tribunali . Il web è tutto,possiamo trovare tutto il contrario di tutto,infatti basta cercare una propria ragione e come per magia la troviamo . Il “caso” della blogger Betti l’abbiamo già affrontata

DEBORAH BETTI UNA STORIA CHE NON CI CONVINCE

Una persona che ha avuto problemi con una società di consulenza nel diritto bancario e ha perso la causa,dopo questa sua disavventura si è improvvisata “paladina della giustizia” ha aperto un blog attaccando incessantemente la SDL CENTRO STUDI (società che aveva scelto per la sua consulenza privata .

Viene da sé che essendo SDL CENTRO STUDI una società importante ha molti clienti,fra questi anche chi non è contento del servizio ricevuto,questo accade spesso,si potrebbe fare una valutazione di tutti i grandi gruppi,difficilmente si troverebbe il 100% dei clienti contenti .

La blogger per un certo periodo ha avuto visibilità,a nostro parere ha sfruttato il malcontento e forse anche la disperazione delle persone ma da un’analisi evidente possiamo evidenziare che i suoi maggiori alleati sono sia persone fuori usciti da SDL CENTRO STUDI,sia operatori nel campo del Diritto bancario,probabilmente anche a scopo commerciale.

La blogger ha scritto decine di articoli contro SDL CENTRO STUDI,la tecnica utilizzata è “con me o contro di me ” intercetta clienti scontenti le invita attraverso una mail list a leggere i suoi articoli e alimenta azioni di denuncia nei confronti sia di SDL CENTRO STUDI sia di altri gruppi non in linea con la sua idea.

Precisiamo che non ha nessuna credibilità nel Diritto Bancario,a nostro parere è solo una persona scontenta di un servizio che vuole cavalcare la visibilità del suo Blog .

I commenti ai suoi post sono di diverso tipo,ironia,parolacce,per arrivare persino ad una minaccia di morte dove lei stessa mette un “mi piace “.

La Blogger ha anche interpellato l’associazione DECIBA che dopo un’attenta analisi ha deciso di non collaborare a questa strumentalizzazione della disperazione,probabilmente arrabbiata da questo rifiuto risponde con un’articolo completamente falso e con varie diffamazione

http://www.deborahbetti.it/deciba-sdl-centrostudi-prove-di-disonesta-ipocrisia-e-falsita/

DECIBA in questo articolo nei commenti ha ricevuto persino minacce di Morte,la blogger con ironia e arroganza appoggia con un “mi piace” il commento al quanto stupido e pericolo,così la scelta di presentare in Procura una denuncia .

Il web è uno strumento meraviglioso,purtroppo le fake new e le diffamazioni sono all’ordine del giorno,quindi stiamo attenti a chi diamo credibilità .

Occorre sapere, invece, che la pubblicazione di immagini o scritti diffamatori in un sito web o sui social network o su una chat di gruppo whatsapp, o la creazione di un sito web a contenuto diffamatorio è stata ricondotta alla fattispecie della diffamazione commessa “con qualsiasi altro mezzo di pubblicità”, di cui all’articolo 595, comma 3 codice penale. Il reato di diffamazione a mezzo di sito web si consuma, inoltre, non al momento della diffusione del messaggio offensivo, ma al momento della percezione dello stesso da parte di soggetti che siano “terzi” rispetto all’agente e alla persona offesa. Se il commento che si trova sui social network o su una chat di gruppo whatsapp è offensivo, la relativa condotta costituisce il reato di diffamazione aggravata (595 c.p.; cfr. sentenzaCassazione penale n. 24431/15). Anche l’invio di e-mail a contenuto diffamatorio, realizzato tramite l’utilizzo di internet, integra un’ipotesi di diffamazione aggravata e l’eventualità che fra i fruitori del messaggio vi sia anche la persona a cui si rivolgono le espressioni offensive, non consente di mutare il titolo del reato nella diversa ipotesi di ingiuria ( C., Sez. V, 16.10.2012, n. 44980). Requisiti del reato di diffamazione : assenza dell’offeso (se è presente sussisterà il reato di ingiuria) offesa all’altrui reputazione La persona diffamata non deve essere necessariamente indicata nominativamente ma tuttavia deve essere individuabile agevolmente e con certezza. In sostanza è sufficiente che l’offeso possa essere individuato per esclusione, o in via deduttiva. comunicazione a più persone. Non sussiste quindi il reato di diffamazione nella lesione della reputazione comunicata ad una persona solamente, pur potendo essere ciò sufficiente per richiedere il risarcimento del danno in via civile. Con riguardo alla diffamazione a mezzo Internet la sussistenza della comunicazione a più persone si presume nel momento stesso in cui il messaggio offensivo viene inserito su un sito Internet che, per sua natura, è destinato ad essere visitato da un numero indeterminato di persone in breve tempo Differenza tra diffamazione e calunnia. La calunnia consiste nell’incolpare falsamente taluno, che si sa con certezza essere innocente, di un reato avanti l’autorità giudiziaria.

Differenza tra diffamazione e ingiuria. L’ingiuria si commette se si offende l’onore o il decoro di una persona. Con la recente depenalizzazione dal codice penale l’ingiuria viene trasformata in un illecito civile.