BANCHE E USURA : superamento tassi soglia – commento alla sent.di Cass. n. 350 del 2013

Vedremo in questo articolo di spiegare come può essere semplice riconoscere, in un primo momento l’usura bancaria, quali devono essere i controlli da effettuare prima di accendere un mutuo e quali possono essere le insidie che nessuno per ovvie ragioni non ci rivelerà mai.

Questo articolo è sia per i professionisti sia per utenti,oltre 100 mila perizie sbagliate provocheranno 100 mila cause perse,analizziamo insieme tutto .

L’usura, in tanto, nel nostro ordinamento, è riconosciuto un reato perseguibile sia civilmente che penalmente ma è chiaro che prevenire è sempre meglio che curare (art.644 cp)

E’ buona norma dunque, qualora si voglia accendere un Prestito o un Mutuo conoscere alcune nozioni principali per tutelare i propri diritti.

La Banca D’Italia ogni tre mesi stabilisce i tassi di interessi che dovranno essere applicati dalle banche ad ogni tipo di contratto in relazione alla loro tipologia. Il superamento di questi tassi, detti tassi soglia, come più avanti vi mostreremo meglio, determina l’usura bancaria. Quest’ultima può essere di due specie, usura originaria contratta all’atto della stipula contrattuale e usura sopravvenuta che si manifesta durante il normale andamento del piano di rimborso.

Il tasso d’interesse è dato dal TAN (tasso annuo nominale) e TAEG (tasso annuale effettivo globale) queste due sigle, articolati e combinati in conteggi, sono differenti da una banca all’altra, il loro rilevamento è dato da fattori che li determinano quali: tipo di contratto, durata e rata, il superamento della soglia quindi, stabilita dalla Banca D’Italia determina l’USURA. Ricordiamo che in caso di superamento tasso soglia il contratto diventa gratuito e tutti gli interessi andranno restituiti Info www.deciba.it

Un’altra sigla a cui bisogna stare attenti è il TEGM (tasso effettivo globale medio) in questa, sono calcolati tutte le spese accessorie contratte in mutuo, quali: interessi corrispettivi, tasso di mora, spese assicurative, penali, insomma, tutto quello che riguarda le spese contratte e quelle periodiche.

Attenzione, è possibile, facendo un confronto semplicissimo sulle sigle TAEG e TEGM, verificare in un primo momento, se il prestito che ci viene offerto sia per noi vantaggioso o meno, infatti, se la percentuale del Taeg risulta inferiore al Tegm, vuol dire che il prestito si mostra vantaggioso e corretto per noi e che soprattutto mantiene i canoni regolari dell’andamento del mercato, nel caso contrario invece, e cioè se il Taeg è superiore al Tegm, allora, il consiglio è quello di cambiare immediatamente Banca.

Questo video spiega con semplicità la procedura di accertamento

La tipologia dei tassi di interessi applicata sui Mutui o prestiti, sono, Tasso Fisso e Tasso Variabile, in questi casi bisognerà calcolarne i vantaggi prima di scegliere, valutare il risparmio, e la cosa più importante è ovviamente quella di farsi due conti prima di firmare. Può verificarsi in seguito alla stipula di un mutuo, a secondo dei mercati e all’incidenza dei saggi d’interessi, che vi sia un vantaggio passare dal tasso fisso al tasso variabile o viceversa a secondo delle nostre convenienze, c’è sempre, comunque, la possibilità di chiedere alla propria banca una rinegoziazione e la si può richiedere in ogni momento e tutte le volte che vogliamo.

Diffidate ovviamente ogni forma restrittiva in tal senso, la banca è tenuta a dare corretta informazione per via delle norme che regolano tali rapporti, i tassi, come sopra abbiamo detto, cambiano trimestralmente, pertanto, è un nostro diritto scegliere e cambiare il tasso d’interesse a nostro vantaggio, valutarne ogni effetto che si può rivelare nel tempo e così cambiarlo.

Facciamo adesso un esempio di calcolo per capire quale sia il Tasso Soglia Usura (TSU).

Dal 14 maggio 2011 il limite oltre il quale gli interessi sono ritenuti usurari è calcolato aumentando il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) di un quarto cioè 25% , a cui si aggiungono ulteriori 4 punti percentuali la formula è la seguente: TSU= TEGM*1,25+4

Con un esempio sarà facilissimo comprendere meglio.

Allora, se il nostro TAEG è 6, il limite soglia oltre il quale sarà riconosciuta l’usura sarà: 6+1,5+4 = 11,5, quest’ultimo come possiamo vedere è considerata la Soglia limite.

Inoltre la differenza tra tasso Soglia e il Tasso Effettivo Globale Medio non può e non deve comunque mai essere superiore a 8 punti percentuali

Commento alla sentenza 350/2013 sulla natura dell’ USURA

In ordine a quanto è avvenuto negli ultimi anni in molte aule di tribunali, molti mutuatari sono stati indotti a fare causa alle banche per usura bancaria, molti studi professionali e professionisti elaboravano Perizie Econometriche applicando quanto interpretato dalla sentenza della Corte, gli attori deducevano la natura usuraria del proprio mutuo e chiedevano, in base le loro risultanze, che nella valutazione del superamento dei tassi soglia venissero tenuti conto anche gli interessi di mora e delle altre spese previste in caso di ritardato pagamento, ebbene, il tutto si è rivelato un grosso abbaglio che non ha portato a niente se nella fattispecie lo sforamento dei tassi soglia avveniva solamente per sommatoria del tasso nominale con quello del tasso soglia.

Riportiamo alcuni spunti giuridici sulla materia che stiamo affrontando – Sentenza n. 206/2017 pubbl. il 24/02/2017 RG n. 3870/2013 superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, quindi anche a titolo di interessi moratori (Corte cost. 25 febbraio 2002 n. 29: “il riferimento, contenuto nel D.L. n. 394 del 2000, art. 1, comma 1.

Le verifiche effettuati dai CTU, chiamati a periziare, in molti tribunali, hanno ritenuto che le prospettazioni attoree, in questo senso, sono del tutto infondate, le loro richieste venivano avanzate solamente sulla base di interpretazioni di una sentenza ma non sull’effettiva natura dell’usura.

Riportando alla luce la sentenza di Cassazione n. 350/2013 in senso stretto del commento, possiamo dire che le interpretazioni della sentenza sono state ben discordanti tra loro, la Cassazione ha semplicemente affermato che anche la pattuizione relativa al saggio degli interessi moratori debba essere oggetto di valutazione in ordine al superamento del tasso soglia, senza tuttavia esprimere il principio secondo cui i tassi pattuiti con funzioni distinti ed autonome, debbano essere considerati fonti unitarie.

In altre parole, in nessun punto della sentenza n. 350 del 2013 risulta scritto che gli interessi corrispettivi e quelli di mora debbano essere sommati, la maggiore osservazione assunta dalla giurisprudenza fino ad ora è stata quella di avere un orientamento univoco, la tesi del cumulo fra interessi moratori e corrispettivi non deve e non può essere condivisa in ragione della diversità funzionale delle due categorie di interessi.

DECIBA fra i massimi esperti (www.deciba.it) in materia danno un’allarma,sono state vendute oltre 100 mila perizie con la somma dei tassi e probabilmente perderanno tutte .

Difatti, il tasso di mora ha una autonoma funzione quella della penalità per il fatto imputabile al mutuatario e solo eventuale, del sopraggiunto ritardato pagamento, e quindi la sua incidenza va esclusivamente rapportata al protrarsi ed anche alla gravità della inadempienza, del tutto diversa la funzione di remunerazione propria che riguardano gli interessi corrispettivi o nominali che siano.

Sussiste, inoltre, una notevole differenza tra interessi nominali ed interessi moratori con riferimento alla base di calcolo ed ai periodi di applicazione. Gli interessi corrispettivi, per la propria natura, si applicano sull’ammontare totale del credito e per il periodo di durata di tutto il finanziamento. Gli interessi di mora si applicano, invece, sull’ammontare delle rate non pagate ed esclusivamente per il periodo relativo all’inadempimento.

Sulla base di tale tesi, va osservato dunque, che gli oneri derivati dagli interessi di mora non partecipano alla natura corrispettiva, quindi non possono essere oggetto di rilevazione dell’usura e poi, in riferimento alla normativa in materia di usura il corrispettivo è il tasso inequivocabilmente legato al fisiologico ed ordinario svolgimento del contratto, al contrario invece, gli oneri derivanti dagli interessi di mora, essi, infatti, non partecipano alla natura corrispettiva in quanto per la loro applicazione non possono rientrare nell’orbita naturale della rilevazione dell’usura.

Con i giusti calcoli e professionisti ogni giorno la banca paga,stiamo attenti,non tutti sono adeguatamente preparati .