Associazione DECIBA Banca Popolare di Vicenza deve risarcire gli azionisti, ai quali ha venduto azioni tra il 1° gennaio 2007 ed il 31 dicembre 2016, divenute “carta straccia”. La Banca Centrale Europea ha portato allo scoperto, nei bilanci di Banca Popolare di Vicenza, 950 milioni di euro di prestiti erogati a clienti in cambio dell’acquisto di azioni della Banca. In effetti, tra il gennaio 2013 e l’aprile 2014, chi si recava presso questo Istituto di credito per ottenere un finanziamento, era costretto ad acquistare azioni della Banca (il cui valore, all’epoca, si aggirava attorno ai 62 euro per azione); azioni che oggi non valgono più nulla, a seguito del dissesto della Banca. La Procura della Repubblica di Vicenza sta indagando, per falso in bilancio, aggiotaggio ed ostacolo alla vigilanza, gli ex amministratori. Qualora si arrivasse a processo, sarebbe possibile per gli azionisti danneggiati costituirsi parte civile e richiedere il risarcimento dei danni subiti. Nel frattempo, però, Banca Popolare di Vicenza sta cercando di “limitare i danni”, contattando gli azionisti e proponendo loro di rinunciare alle richieste risarcitorie, a fronte di un “indennizzo” pari a 9,00 euro per azione. L’indennizzo proposto è però ben poca cosa, rispetto al danno subito (la perdita per l’azionista sarebbe infatti pari all’85% circa).

Se però la Banca, in sede di acquisto delle azioni, non ha informato correttamente il cliente dei rischi che stava correndo (ed in particolare del rischio di liquidità connesso alla natura dei titoli e cioè azioni non quotate), quest’ultimo potrebbe rivolgersi al Giurì Bancario, ovvero al Giudice civile e richiedere un risarcimento “pieno” del danno subito.

DECIBA annuncia richieste di risarcimento in arrivo www.deciba.it

Mancato avviso al cliente dell’illiquidità delle azioni acquistate; la banca deve restituire almeno parte della somma. Se siete tra i molti che hanno acquistato azioni di istituti di credito ed ora credete di essere possessori solamente di carta straccia? Anche il Giurì Bancario Ombudsman vi riconosce il diritto a veder risarcito il danno subito. Tra i molti errori commessi dalle banche all’atto della vendita delle proprie azioni, errori che si possono far valere in Tribunale con speranza di buon esito, l’Ombudsman ne ha riconosciuto un’ulteriore decretando l’annullamento del contratto d’acquisto delle azioni stesse. In molti casi all’atto dell’acquisto delle azioni bancarie gli Istituti di credito hanno omesso di informare con le doverose modalità che le azioni acquistate erano illiquide, cioè non tramutabili agevolmente in denaro liquido tramite la vendita delle stesse. Tale omissione, più frequente del creduto, ha fatto ritenere che “l’intermediario va ritenuto responsabile dei danni subiti dal medesimo [cliente] a causa della mancata informativa della suddetta illiquidità”[Ricorso 548/2015]. La mancata informativa – in sede di sottoscrizione di titoli azionari ‐ circa l’illiquidità dell’investimento effettuato, determinando una violazione degli obblighi di correttezza e trasparenza sanciti a carico dell’intermediario, rende quest’ultimo responsabile dei danni subiti dall’investitore [Ricorso n. 653/2015]. In entrambi i casi Ombudsman ha conseguentemente ritenuto la banca tenuta a corrispondere, entro trenta giorni dalla propria decisione, al proprio cliente una somma calcolata in via equitativa a titolo di risarcimento del danno.

Tale somma, determinata nel 20% del valore di acquisto delle azioni, potrà facilmente essere ricalcolata in una percentuale superiore a seguito della causa che potrà essere instaurata in Tribunale contro la banca in forza della decisione dell’Ombudsman stesso.