MUTUI : QUANDO LA BANCA DEVE RESTITUIRE GLI INTERESSI PAGATI

Dispositivo dell’art. 1815 Codice Civile

Salvo diversa volontà delle parti, il mutuatario deve corrispondere gli interessi al mutuante Per la determinazione degli interessi si osservano le disposizioni dell’articolo 1284.
Se sono convenuti interessi usurari la clausola è nulla e non sono dovuti interessi

Ai sensi dell’art. 1 del D.L. 29 dicembre 2000, n. 394, convertito, con modifiche, nella l. 28 febbraio 2001, n. 24, “si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento de loro pagamento”

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Sentenze relative a questo articolo

Mutuo, interessi di mora, usura, tasso soglia, superamento, illegittimità
Cassazione Civile, sez. I, sentenza 09/01/2013 n° 350

Ai fini dell’applicazione dell’art. 644 c.p., e dell’art. 1815 c.c., co. 2, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, quindi anche a titolo di interessi moratori. Infatti il riferimento, contenuto nel D.L. n. 394 del 2000, art. 1, co. 1, agli interessi a qualunque titolo convenuti rende plausibile – senza necessità di specifica motivazione – tale assunto.

Cass. n. 19698/2008

Nel regime anteriore alla legge n. 108 del 1996 il negozio di mutuo era da considerarsi illecito per pattuizione di interessi a tasso eleva­to solo nel caso di sussistenza degli estremi del delitto di usura ai sensi dell’art. 644 cod. pen. (nella previgente formulazione). In particolare, lo stato di bisogno preso in considerazione dal detto precetto penale poteva essere indifferentemente determinato da cause incolpevoli oppure da vizi, prodigalità o altre cause inescusabili, poiché la norma perseguiva la finalità di colpire l’usurario quale persona socialmente nociva, che non ces­sava di essere tale, quale che fosse la natura o la causa del bisogno del debitore, e sussisteva quand’anche l’offeso avesse inteso insistere negli affari al di fuori di ogni razionale criterio im­prenditoriale. Ne consegue che lo stato di biso­gno nel reato di usura ricorreva tutte le volte in cui la persona offesa non era in grado di ottenere altrove e a condizioni migliori la prestazione di denaro o altra cosa occorrente anche ai fini della sua attività d’impresa e doveva, invece, sottostare alle esose condizioni imposte per il prestito; deve, pertanto, escludersi che quella privazione o grave limitazione della libertà di scelta del mutuatario, che qualifica l’usura, fosse incompatibile con il carattere commerciale dell’attività lucrativa in cui l’usura venga ad inserirsi. (In applicazione del riportato principio la S.C. ha cassato la sentenza dei giudici di merito secondo cui – offrendone un’interpretazione riduttiva – lo stato di bisogno doveva essere escluso nel caso in cui il mutuatario si fosse ripromesso dal prestito uno scopo di lucro, sotto il profilo dell’investimento del denaro ricevuto, soltanto o anche per intraprendere o in­crementare affari commerciali).

Cass. n. 2317/2007

In tema di contratti di mutuo, perchè una convenzione relativa agli interessi sia validamen­te stipulata ai sensi dell’art. 1284, terzo comma, c.c., che è norma imperativa, la stessa deve avere un contenuto assolutamente univoco e contenere la puntuale specificazione del tasso di interesse; ove il tasso convenuto sia variabile, è idoneo ai fini della sua precisa individuazione il riferimento a parametri fissati su scala nazionale alla stregua di accordi interbancari, mentre non sono suffi­cienti generici riferimenti, dai quali non emerga con sufficiente chiarezza quale previsione le parti abbiano inteso richiamare con la loro pattuizio­ne. (Nella specie, relativa ad un contratto con­cluso nel 1981, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva dichiarato la nullità della pattuizione degli interessi convenzionali, perché essa non consentiva di individuare univocamente la banca o il gruppo bancario cui fare riferimento e neppure se quello preso in considerazione da­gli stipulanti fosse il tasso applicato per i mutui, il tasso di sconto o il tasso praticato per i conti correnti bancari, ed in questo caso se dovesse far­si riferimento ai tassi praticati ai clienti ordinari o invece al «prime rate»).

Cass. n. 5324/2003

In tema di contratto di mutuo, l’art. 1 della L. n. 108 del 1996, che prevede la fissazione di un tasso soglia al di là del quale gli interessi pattuiti debbono essere considerati usurari, riguarda sia gli interessi corrispettivi che gli interessi morato­ri, ma non si applica ai contratti contenenti tassi usurari stipulati prima della sua entrata in vigore se relativi a rapporti completamente esauriti al momento della entrata in vigore della legge Cass. n. 14899/2000

In tema di contratto di mutuo, la pattuizione di interessi moratori a tasso divenuto usurario a seguito della L. n. 108 del 1996 è illegittima anche se convenuta in epoca antecedente all’entrata in vigore di detta legge e comporta la sostituzione di un tasso diverso a quello divenuto ormai usura­rio, limitatamente alla parte di rapporto a quella data non ancora esaurito.