Siamo tutti d’accordo,se la banca truffa deve pagare,ma attenzione senza la giusta professionalità si rischia il perfetto contrario,sempre meglio rivolgersi a persone competenti con comprovata esperienza .
Il “mercato” delle perizie econometriche è diventato un vero business,ma quanto è importante ?
Nei contenziosi tra clienti ed istituti di credito, assume un’importanza decisiva “l’apparato probatorio”, ossia l’insieme delle prove che il cliente pone a fondamento delle domande di causa. Il fatto che la Banca sia il “contraente forte”, ed il cliente il “contraente debole”, non assume particolare rilievo nell’ambito dell’onere della prova, che resta a carico della parte che formula la domanda, ossia del cliente. Con la recente sentenza n. 2410 del 18 novembre 2016, il Tribunale di Bologna ha respinto la domanda di un cittadino, che aveva intentato causa alla propria banca, senza produrre il contratto di apertura del conto corrente, ed altresì senza produrre la documentazione relativa alla movimentazione del predetto conto corrente. Il cliente aveva chiesto al Giudice di ordinare alla banca (ex art. 210 c.p.c.) di produrre tutta la documentazione, ha tale domanda veniva però respinta, perché i clienti delle banche (ai sensi dell’art. 119 del Testo Unico Bancario e dell’art. 1175 del codice civile), hanno il diritto di chiedere la documentazione direttamente alla banca, a cui incombe l’obbligo di fornirla. In ragione di quanto sopra, il non essersi procurato la documentazione è stata giudicata come mancanza di chi ha promosso la causa.
Nel caso specifico, il cliente si era limitato a produrre una perizia che il Giudice ha ritenuto: “del tutto inattendibile”, perché basata su calcoli effettuati in base a formule ritenute non attendibili.
Il Giudice ha pertanto respinto la richiesta di una Consulenza Tecnica d’Ufficio richiesta, perché ritenuta esplorativa.
La mancata produzione della documentazione, unitamente ad una perizia inattendibile, hanno portato il Giudice a respingere integralmente le domande proposte dal cliente della banca; a riprova della regola che “l’improvvisazione non paga mai”, soprattutto in una materia particolarmente complessa come quella bancaria, dove i clienti “traditi” dalle banche possono far valere i propri diritti, ma non per questo possono permettersi di affrontare una causa con una perizia inattendibile e senza fornire le prove a chi deve giudicare.
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