Questa mattina vi inoltriamo una circolare di marzo 2014 del Ministero del Tesoro e delle Finanze che è entrata in vigore il primo di aprile di quest anno,riguardante la rivelazione dei tassi di interesse effettivi globali medi,il tutto per un chiarimento istituzionale e per orientarci in maniera più chiara in questo labirinto di cose dette a metà.

usura-bancaria-300x130-3376839“Vista la legge 7 marzo 1996,n.108,recente disposizione in materia di usura e,in particolare,l’articole 2,comma 1,in base al quale “il Ministro del Tesoro,sentiti la Banca d’Italia e l’ufficio italiano cambi,rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio,comprensivo di commissioni,remunerazioni a qualsiasi titolo e spese,escluse quelle per imposte e tasse,riferito ad anno degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi tenuti dall’ufficio italiano dei cambi e dalla banca d’italia ai sensi degli articoli 106 e 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993,n. 385,nel corso del trimestre precedente per operazioni della stessa natura;

Visto il proprio decreto del 23 settembre 2013,recante la classificazione delle operazioni creditizie per categorie omogenee ai fini della rivelazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari;

Visto,da ultimo,il proprio decreto del 19 settembre 2013,pubblicato nella gazzetta ufficiale n. 308 del 28 dicembre 2013,e,in particolare,l’articolo 3,comma 3,che attribuisce alla banca d’italia il compito di procedere per il trimestre 1 ottobre 2013- 31 dicembre 2013 alla rivelazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari;

Avute presenti le istruzioni per la rivelazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull’usura emanate dalla banca d’italia;

Vista la rivelazione dei valori medi dei tassi effettivi globali medi segnalati dalle banche e dagli intermediari finanziari con riferimento al periodo ottobre-dicembre 2013 e tenuto conto della variazione,nel periodo successivo al trimestre di riferimento,del valore medio del tasso applicato alle operazioni di rifinanziamento principali dell’eurosistema determinato dal consiglio direttivo della banca centrale europea,la cui misura sostituisce quella del tassi determinato dalla Banca d’italia ai sensi d.lgs 24 giugno 1998,n 213,in sostituzione del tasso ufficiale di sconto;

Visti il D.L. 29 dicembre 2000,n 394,convertito,con modificazioni,nella legge 28 febbraio 2001,n 24,recente interpretazione autentica della legge 7 marzo 1996,n. 108, e l’indagine statistica effettuata nel 2002 a fini conoscitivi dalla banca d’italia e dall’ufficio italiano dei cambi,condotta su un campione di intermediari secondo le modalità indicate nella nota metodologica,relativamente alla maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardo pagamento (per la nota metodologica si fa riferimento al prossimo articolo);

Vista la direttiva del Ministero in data 12 maggio 1999,concernente l’attuazione del decreto legislativo numero 29/1993 e successive modificazioni e integrazioni,in ordine alla delimitazione dell’ambito di responsabilità del vertice politico e di quello amministrativo;

Atteso che,per effetto di tale direttiva,il provvedimento di rivelazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi dell’art 2 della legge 108/1996,rientra nell’ambito di responsabilità del vertice amministrativo;

Avuto presente l’art 62 del d.lgs 21 novembre 2007,n. 231,pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 290 del 14 dicembre 2007,che ha disposto la soppressione dell’Ufficio italiano cambi e il passaggio di competenze e poteri alla Banca d’Italia;

DECRETA:

ARTICOLO 1:

1. I tassi effettivi globali medi,riferiti ad anno,praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari,determinati ai sensi dell’articolo 2,comma 1,della legge 7 marzo 1996,n. 108,relativamente al trimestre ottobre- dicembre 2013;

ARTICOLO 2:

1 Il presente decreto entra in vigore il 1 aprile 2014.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 2014,ai fini della determinazione degli interessi usurari ai sensi dell’articolo 2,comma 4,delle legge 7 marzo 1996,n 108,come modificato dal D.L. 13 maggio 2011,n.70,convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011,n. 106,i tassi riportati dal presente decreto devono essere aumentati di un quarto,cui si aggiunge un margine di un ulteriore 4 punti percentuali.La differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a otto punto percentuali.

ARTICOLO 3:

1. Le banche e gli intermediari finanziari sono tenuti ad affliggere in ciascuna sede o dipendenza aperta al pubblico in modo visibile la tabella dei tassi effettivi globali medi.

2.Le banche e gli intermediari finanziari,al fine di verificare il rispetto del limite di cui all’articolo 2,comma 4,della legge 7 marzo 1996,n.108,come modificato dal D.L. 13 maggio 2011,n 70,convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011,n. 106,si attengono ai criteri di calcolo delle istruzioni per la rivelazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull’usura emanate dalla banca d’italia.

3. La banca d’italia procede per il trimestre gennaio-marzo 2014 alla rivelazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari con riferimento alle categorie di operazioni indicate nell’apposito decreto Ministero dell’Economie e delle finanza.

4. I tassi effettivi globali medi di cui l’articolo 1,comma 1,del presente decreto non sono comprensivi degli interessi di mora contrattualmente previsti per i casi di ritardo pagamento. L’indagine statistica condotta nel 2002 a fini conoscitivi dalla Banca d’Italia e dall’ufficio italiano di cambi ha rilevato che,con il riferimento al complesso di operazioni facenti capo al campione di intermediari considerato,la maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardo pagamento è mediamente pari a 2.1 punti percentuali.”

Ecco il decreto che ha emanato il ministero,facciamo riferimento al prossimo articolo per la nota metodologica.

(lo staff9