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Facciamo un piccolo riassunto,per rinfrescare la memoria,su cosa fare,come difendersi dall’usura bancaria.

Anche a causa della crisi economica,sta emergendo in tutta la sua graaità il preoccupante e crescente fenomeno dell usura bancaria,che insieme al Credit Crunch,è diventato uno dei problemi più gravi della nostra economia.
Dal problema relativo ai tassi di interesse usurai illegalmente praticati dalle banche e dalle finanziarie si sono occupati anche i media,con dettagliate inchieste che hanno evidenziato come,in molti casi,su prestiti che le banche hanno erogato in questi ultimi 10 anni su mutui e finanziamenti,ma anche su situazioni di scoperti di conto corrente non affidati,siano stati praticati su larga scala tassi di interesse da usura.

Molti casi di usura bancaria sono spesso originati dal fatto che pochi controllano attentamente il proprio c/c,non immaginando quanto possa costare uno sconfinamento senza fido. In molte occasioni,la situazione può diventare grave,con conseguenze importanti per le aziende e i cittadini. Il paradosso dell’attuale situazione è che,mentre le banche concedono crediti e fidi con molta difficoltà,nello stesso tempo applicano tassi da usura sugli scoperti.

In questi casi la pratica dell’usura bancaria è favorita dal fatto che la modalità con la quale le commissioni previste nei contratti di apertura c/c predisposti dagli istituti di credito sono,sugli scoperti di conto corrente di norma poco trasparenti e inserite in postille che i clienti spesso tendono a non leggere attentamente o a sottovalutare.

E’ invece di tutta evidenza che uno sconfinamento anche minimo sul proprio conto corrente può costare parecchie decine di euro,anche solo per un giorno.
Uno scoperto di fido o di conto può generare costi altissimi per i clienti che lo superano determinando condizioni e tassi anomali che spesso possono produrre usura bancaria.

A tal proposito va ricordato che la commissione di massimo scoperto,ampiamente utilizzata negli anni 70/80/90,ha concorso a determinare interessi composti che hanno prodotto anatocismo e nei casi più eclatanti usura bancaria.
Nello specifico il problema come è ben noto risiede nella rivelazione del tasso effettivo globale medio che,a norma dell’art. 2 della legge 108/96 deve ricomprendere su base annua tutte le commissioni o remunerazioni che a qualsiasi titolo vengono chieste ad esclusione di imposte e tasse.

La verifica del rispetto delle soglie di legge,da parte di ciascun intermediario finanziario,richiede il calcolo del tasso concreto praticato,sommando tutti gli interessi e gli oneri in relazione all’importo accreditato su c/c comprensivo della CSM.
I recenti interventi legislativi,hanno previsto espressamente che le commissioni e le provvigioni a favore delle banche,calcolate sulla effettiva durata dell’ utilizzazione delle somme accreditate,dovranno essere rivelate ai fini del tasso effettivo globale medio.

Per inquadrare il problema con precisione è indispensabile chiarire anzitutto la nozione di tasso di usura: Per definire l’entità e quindi la natura,la Banca d’Italia stabilisce,con cadenza trimestrale,il valore del tasso massimo di interesse,come l articolo che riportava le soglie per il primo trimestre del 2014 che è stato pubblicato i primi di questo mese,che le banche possono applicare ai loro clienti,sia quando gli stessi richiedono un mutuo,un prestito o un affidamento in c/c.

Quando avviene il superamento del tasso soglia stabilito da Bankitalia,si verifica un caso di usura bancaria,in questa circostanza,i clienti che l hanno subita possono,utilizzando le vie legali,richiedere la restituzione del denaro indebitamente pagato.

Ma vediamo in dettagli,per legge l’istituto di credito è obbligato a fornire i documenti relativi ai rapporti degli ultimi 10 anni,e cosi pure i contratti relativi al c/c e al fido.
A tal proposito,la giurisprudenza con alcune sentenze fra cui quella emessa dal tribunale di Larino 119/2012 è stata accolta la richiesta di un imprenditore in merito alla restituzione degli interessi pagati in più,in un caso di mutuo con ammortamento alla francese in quanto la banca che a utilizzato questo tipo di capitalizzazione ha violato gli articoli 1283 e l articolo 1284 del codice civile.

In particolare la violazione del art. 1284 cc avviene per mancata trasparenza e certezza fra tasso contrattuale e tasso applicato nel piano di ammortamento. Il tasso di mora è l interesse aggiuntivo che le banche richiedono nei casi nei quali il debitore paghi in ritardo o non riesca a pagare qualche rata alla sua regolare scadenza. E in questo caso avviene che l’importo addebitato a titolo di interesse moratorio superi il tasso soglia consentito dalla legge,e arriva l’usura.

IL CONTRATTO STIPULATO è DA RITENERSI ,IN QUESTO CASO ,NULLO A NORMA DI LEGGE.

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Ma cosa dice la legislazione;le motivazioni di una prima sentenza,emessa nel dicembre 2011 dalla Corte di Cassazione in merito all’usura bancaria,hanno aperto alle aziende e ai privati cittadini la strada del risarcimento civile.
La sentenza,nonostante l’assoluzione di tre banchieri,ha comunque configurato la possibilità di ottenere il risarcimento per la scorretta applicazione della CSM,quando la stessa va a generare tassi usurari.

Come si legge nella motivazione della sentenza:

“Le circolari e le istruzioni della Banca d’Italia non rappresentano una fonte di diritti ed obblighi e nella ipotesi in cui gli istituti bancari si conformino ad una erronea interpretazione fornita dalla Banca d ‘Italia in una circolare,non può essere esclusa la sussistenza del reato di usura sotto il profilo dell’elemento oggettivo”

Il decreto sviluppo,convertito in legge nel luglio 2011,ha per la Suprema Corte “introdotto un regime maggiormente favorevole agli istituti di credito in relazione al reato di usura”, ma la stessa corte ha ribadito come tale norma non abbia effetto retroattivo
La stessa corte,nell’esaminare le nuove norme di regolamentazione del mercato creditizio,che hanno elevato il TEG di credito,ha stabilito che banche e finanziarie non possono avvalersi di tali normative in caso di denuncia da parte di imprese o privati che accusino l’applicazione di interessi usurari.

Nelle motivazioni viene riportato testualmente questo inciso:

” la portata dell ‘intervento innovativo sulla determinazione dei criteri di individuazione del tasso soglia e la mancanza di norme transitorie,certamente non dovuta a disattenzione,denotano che si è volto dare alla normativa( che ha introdotto un regime maggiormente favorevole agli istituti di credito in relazione al reato di usura) operatività con esclusivo riferimento a condotte poste in essere dopo la sua entrata in vigore,senza produrre effetti su preesistenti situazioni,regolate dalla normativa precedente”

La Suprema Corte di Cassazione poi,in storica sentenza del 2013,cosi ribadisce la conseguenza di comportamenti scorretti tenuti da istituti di credito e finanziarie:

“se sono convenuti interessi usurari la clausola è nulla e non sono dovuti interessi”

Come conseguenza diretta di questa sentenza,in molti contratti di mutuo nei quali erano stati applicati tassi di mora elevati,applicazione che dava luogo a casi acclarati di usura bancaria,l’accertamento,a seguito di opposizione a decreto di ingiunzione,dell’esistenza di questa pratica illecita ha portato l’autorità giudiziaria a concedere provvedimenti di sospensiva nell’atto di pignoramento degli immobili.

Inoltre,qualora venissero riscontrate anomalie finanziarie nei contratti da parte degli ispettori della Banca d’Italia,Banche e finanziarie possono venire sanzionate economicamente anche di importi significativi,soprattutto a seguito dell’accertamento di applicazione dei tassi di interesse inquadrabile nell’usura bancaria.

(lo staff)