Molti pensano che contro la banca non si vinca,questa ipotesi si fa per l’inefficienza dei media tradizionali,noi quasi tutti i giorni vi pubblichiamo sentenza a favore dei cittadini ,aiutateci a diffondere l’informazione . ESCLUSIVO COMMENTO DEL PRESIDENTE GAETANO VILNO E L’AVVOCATO ROSA CHIERICATI   images-4-3259159 23 Agosto 2014 – ORDINANZA Sospensione della provvisoria esecutività del Decreto Ingiuntivo L’art. 117 T.U.B. esige la forma scritta ad substantiam per la validità delle clausole economiche del rapporto bancario. In mancanza di produzione del contratto, manca la prova della legittimità degli addebiti e della formazione del saldo. Nel contratto di finanziamento, ove sia indicato un ISC che non tenga conto di tutti i costi collegati al’erogazione del credito, viene violata la legge sulla trasparenza e gli obblighi di determinatezza del tasso, derivandone la nullità. Con un’ordinanza che si inserisce nel solco ormai profondo tracciato dalla Giurisprudenza di legittimità degli ultimi 15 anni, e in perfetta applicazione del precetto legislativo, il Tribunale di Rovigo, sospende la provvisoria esecuzione di un decreto ingiuntivo di circa Euro 89.000 costituito dal’apparente saldo a debito di un conto corrente e di un apparente debito residuo di un finanziamento, sia nei confronti del debitore principale, sia nei confronti del fideiussore. La Banca ha omesso di produrre il contratto di conto corrente, nonostante sia stata svolta piena eccezione in tal senso, ed abbia avuto tutto il tempo per farlo, a nulla rilevando la produzione in giudizio di tutti gli estratti conto. Il Giudice, infatti, osserva che l’art. 117 T.U.B. impone la forma scritta ad substantiam per i contratti bancari e la mancata produzione del contratto di conto corrente impedisce in origine la legittimità degli addebiti a titolo di interessi, spese e commissioni di qualunque genere. Del pari, ove in un finanziamento l’Indicatore Sintetico di Costo sia inferiore a quello effettivamente applicato per effetto dei costi collegati al’erogazione del credito sono violate le norme in tema di trasparenza e di determinatezza del tasso. Sussistono pertanto i presupposti di fumus e di periculum per la sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo. images-8306984 La Banca aveva ottenuto il Decreto Ingiuntivo, per di più provvisoriamente esecutivo, al di fuori delle previsioni di legge. Rimescolando le carte, aveva tentato di far passare per “contratto” un documento diverso, costituito da una modifica di condizioni di contratto sottoscritta nel 2006. Il conto corrente, tuttavia, era iniziato nel 2002. Non solo. Questo conto era stato aperto con un nuovo numero presso una filiale di nuova apertura, più vicina al correntista, in corrispondenza della chiusura del vecchio conto corrente intrattenuto in precedenza presso una filiale diversa e attivo da molti anni. Il vecchio conto, tra l’altro, era assistito dalla fidejussione della moglie di questo correntista. La banca si è dimenticata di far sottoscrivere al suo cliente il nuovo contratto pur aprendogli un nuovo conto e con il fido accordato al nuovo, subito dopo l’apertura, andava ad azzerare ed estinguere il vecchio nella precedente filiale. Giunti al punto di criticità 11 anni dopo, la Banca, accorgendosi di non avere il contratto non si è certamente fermata. A tutti i costi, anche falsificando documenti, ha voluto ottenere il Decreto Ingiuntivo, per di più provvisoriamente esecutivo, pur sapendo di non averne diritto. Da un lato ha tentato di far passare per contratto, ciò che contratto non era, dal’altro lato ha modificato alcuni dati della fidejussione della moglie (luogo e data di emissione), che invece era estinta molti anni prima con l’estinzione del vecchio conto utilizzandola per il nuovo conto corrente che invece era sprovvisto di garanzie. Il Giudice, in prima battuta, il Decreto Ingiuntivo l’ha concesso, ma poi non si è fatto prendere in giro una seconda volta, ed ha prontamente sospeso l’esecuzione. Non è la prima volta che accadono fatti del genere, ormai è pane quotidiano: contratti falsificati, firme false, firme di ratifica di vecchi contratti sconosciuti che i direttori di banca, truffando su ordine dei propri superiori, ottengono dai clienti ignari raccontando loro che sono per conformare la documentazione alla legge e via di seguito in una serie infinita di truffe che le banche compiono ogni giorno in danno dei clienti dopo aver sottratto loro illecitamente denaro per decenni. Il provvedimento in commento è chiaro e lineare nel’applicare la legge e nel seguire gli indirizzi interpretativi forniti dalla Cassazione. Ed è proprio tale chiarezza e linearità a dare forza e conforto a tutti coloro i quali abbiano subito furti, appropriazioni indebite e truffe mascherate, da parte delle banche perché dà a tutti la consapevolezza che in ogni momento si può smettere di vivere nel’ansia e nel terrore perché se si vuole cambiare rotta e fare valere i propri diritti nei confronti delle banche, oggi si può. logo-deciba-300x226-1873774

Con sentenza del 07 maggio 2014, n. 18778, la Corte Penale di Cassazione ha affrontato il tema della c.d. usura in concreto.

Sul punto si ricorda la distinzione tra la c.d. usura presunta, per la cui integrazione è sufficiente la pattuizione di un tasso di interessi che ecceda il limite del tasso-soglia; e la c.d. usura in concreto, nel qual caso sono espressamente considerati usurari anche gli interessi, pur se inferiori al limite previsto dal tasso-soglia, e gli altri vantaggi o compensi che, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni, similari risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all’opera di mediazione, quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria (art. 644, comma 3, secondo periodo, c.p.).

In particolare, con la presente decisione la Cassazione ha affermando i seguenti principi diritto.

Ai fini dell’integrazione dell’elemento materiale della c.d. usura in concreto (art. 644, commi 1 e 3, seconda parte, c.p.) occorre che il soggetto passivo versi in condizioni di difficoltà economica o finanziaria e che gli interessi (pur inferiori al tasso-soglia usurario ex lege) ed i vantaggi e i compensi pattuiti, risultino, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari, sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all’opera di mediazione.

In tema di c.d. usura in concreto (art. 644, commi 1 e 3, seconda parte, c.p.) la “condizione di difficoltà economica” della vittima consiste in una carenza, anche solo momentanea, di liquidità, a fronte di una condizione patrimoniale di base nel complesso sana; la “condizione di difficoltà finanziaria” investe, invece, più in generale l’insieme delle attività patrimoniali del soggetto passivo, ed è caratterizzata da una complessiva carenza di risorse e di beni.

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In tema di c.d. usura in concreto (art. 644, commi 1 e 3, seconda parte, c.p.) le “condizioni di difficoltà economica o finanziaria” della vittima (che integrano la materialità del reato) si distinguono dallo “stato di bisogno” (che integra la circostanza aggravante di cui all’art. 644, comma 5, n. 3 c.p.) perché le prime consistono in una situazione meno grave (tale da privare la vittima di una piena libertà contrattuale, ma in astratto reversibile) del secondo (al contrario, consistente in uno stato di necessità tendenzialmente irreversibile, non tale da annientare in modo assoluto qualunque libertà di scelta, ma che comunque, comportando un impellente assillo, compromette fortemente la libertà contrattuale del soggetto, inducendolo a ricorrere al credito a condizioni sfavorevoli).

In tema di c.d. usura in concreto (art. 644, commi 1 e 3, seconda parte, c.p.) le “condizioni di difficoltà economica o finanziaria” della vittima (che integrano la materialità del reato) vanno valutate in senso oggettivo, ovvero valorizzando parametri desunti dal mercato, e non meramente soggettivo, ovvero sulla base delle valutazioni personali della vittima, opinabili e di difficile accertamento ex post.

In tema di c.d. usura in concreto (art. 644, commi 1 e 3, seconda parte, c.p.) il dolo generico, oltre alla coscienza e volontà di concludere un contratto sinallagmatico con interessi, vantaggi o compensi usurari, include anche la consapevolezza della condizione di difficoltà economica o finanziaria del soggetto passivo e la sproporzione degli interessi, vantaggi o compensi pattuiti rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all’opera di mediazione.

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(lo staff)

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Stipuliamo mutui,la maggior parte delle volte inconsapevoli di alcune cose,tipo l’ipoteca che cosa è e che cosa comporta,qui di seguito una spiegazione a grandi linee.

In diritto l’ipoteca è un diritto reale di garanzia che riguarda, principalmente, beni immobili o beni mobili registrati. Esso tuttavia non comporta la perdita del possesso, da parte del debitore-proprietario del bene gravato, del bene stesso che è oggetto della garanzia.

La moderna configurazione dell’ipoteca quale garanzia reale su cosa altrui è il punto di equilibrio raggiunto fra le opposte esigenze di tutela del credito e di libertà nella circolazione dei beni. In epoca anteriore alle codificazioni moderne il vincolo ipotecario su un bene ne comportava l’inalienabilità. Il Code Napoléon lo trasformava in vincolo gravante, con diritto di seguito, su un bene liberamente negoziabile. La successiva ricerca di un equilibrio ottimale ha reso assai complessa la regolazione dell’ipoteca.
Nell’ordinamento italiano è regolato dagli articoli 2808 e seguenti del Codice civile italiano. In particolare, secondo il codice, l’ipoteca è un diritto reale di garanzia su una cosa altrui, costituito per fungere da garanzia di un credito.

L’ipoteca si distingue dal pegno anzitutto per l’oggetto (art. 2810), che può essere costituito da:

beni immobili, diritti reali minori sugli immobili, beni mobili iscritti in pubblici registri (autoveicoli, navi, aerei, rendite dello Stato).

Si distingue, in secondo luogo, perché la sua costituzione richiede una speciale formalità, l’iscrizione nei pubblici registri.

Infine, a differenza del pegno, non è necessario lo spossesso del bene, il godimento rimane infatti al proprietario (debitore).

Ipoteca volontaria
Si basa

su un contratto fra il debitore o il terzo datore di ipoteca da una parte e il creditore dall’altra; su un atto unilaterale fra vivi del debitore o del terzo datore di ipoteca.

Il contratto o l’atto unilaterale devono avere la forma scritta a pena di nullità. Non è ammessa la concessione per testamento (art. 2821)

È necessario che la sottoscrizione di chi ha concesso l’ipoteca sia autenticata o accertata giudizialmente (art. 2835).

Nulla vieta che il valore economico dell’ipoteca possa essere maggiore dell’ammontare del debito.

Ipoteca giudiziale
Si basa:

su una sentenza che rechi condanna al pagamento di una somma di danaro o all’adempimento di un’altra obbligazione o al risarcimento del danno da liquidarsi successivamente; su un decreto ingiuntivo reso esecutivo; su altri provvedimenti giudiziali cui la legge abbia attribuito tale effetto (sentenza di separazione personale fra coniugi, decreto di omologazione della separazione consensuale); su lodi arbitrali resi esecutivi;

su sentenze straniere delibate dall’autorità giudiziaria italiana.

Ipoteca legale
Può essere iscritta, anche contro la volontà del debitore, nei casi previsti dalla legge. Hanno diritto a essa:

l’alienante di un bene immobile o di un bene mobile registrato che non sia stato pagato dall’acquirente; ciascun coerede sugli immobili dell’eredità, a garanzia del pagamento del conguaglio in danaro spettantegli;

lo Stato sui beni dell’imputato o della persona civilmente responsabile del reato, a garanzia del pagamento delle pene pecuniarie, del rimborso delle spese processuali e delle spese di mantenimento del condannato in carcere.

Costituzione
Tanto l’ipoteca giudiziale quanto quella legale dello Stato si costituiscono per iniziativa, meramente facoltativa, del creditore. L’ipoteca legale a favore dell’alienante e del coerede è iscritta d’ufficio dal conservatore della conservatoria dei registri immobiliari, a meno che non risulti dal titolo o da separato atto pubblico che vi è stata rinuncia all’ipoteca.

Iscrizione di ipoteca
Il contratto o l’atto unilaterale per l’ipoteca volontaria, la sentenza o altro provvedimento per l’ipoteca giudiziale, l’atto di alienazione del bene per l’ipoteca legale sono semplicemente titolo per ottenere la costituzione dell’ipoteca: questa si costituisce solo con l’iscrizione nei registri immobiliari (art. 2808, 2° comma). È una forma di pubblicità giuridica analoga, per le formalità di esecuzione, alla trascrizione. Da questa differisce, tuttavia, perché è pubblicità costitutiva. Il che non significa però che sia condizione sufficiente per l’esistenza dell’ipoteca: questa si estingue se si estingue l’obbligazione garantita o se viene dichiarato nullo o annullato o reso inefficace il titolo da cui traeva origine.

Su un medesimo bene si possono iscrivere più ipoteche, a garanzia di crediti diversi. Ogni successiva ipoteca è, in ordine di tempo, contrassegnata da un numero, che prende il nome di grado (ipoteca di primo grado, di secondo grado e così via). Se il bene ipotecato verrà sottoposto a vendita forzata, con il ricavato della vendita si soddisferà anzitutto il creditore con ipoteca di primo grado e, se c’è un residuo, quello di secondo grado e così via (artt. 2852 ss.).
Il creditore che ha una ipoteca di grado inferiore può estinguere, con il pagamento, il credito di chi ha un’ipoteca di grado superiore, con l’effetto di surrogarsi nei suoi diritti (surrogazione ipotecaria di pagamento, art. 1203, n. 1)

L’iscrizione conserva il suo effetto per venti anni, trascorsi i quali l’ipoteca si estingue, salvo che con istanza del creditore l’iscrizione non venga rinnovata prima della scadenza (art. 2847 c.c). L’ipoteca prende grado dal momento dell’iscrizione: il grado determina un ordine progressivo tra le varie ipoteche che possono gravare sul medesimo bene. Pertanto, il creditore la cui ipoteca ha grado anteriore, si soddisferà per primo sul bene e il criterio del soddisfacimento proporzionale opera solo tra creditori di pari grado (artt. 2852-2854 c.c.).

È anche possibile lo scambio per grado dei creditori ipotecari, nel senso che il grado dell’ipoteca può essere oggetto di veri e propri atti di disposizione, con efficacia reale e non meramente obbligatoria (si parla di “postergazione” o “permuta” a seconda della contiguità o meno del grado che viene scambiato). Può anche verificarsi l’ipotesi di una surrogazione legale nel grado ipotecario (cosiddetta surrogazione del creditore perdente: art. 2856).

Postergazione e surrogazione costituiscono alcune delle vicende successive all’iscrizione che devono essere annotate in margine all’iscrizione: l’annotazione, come l’iscrizione, ha efficacia costitutiva, nel senso che la trasmissione del credito garantito o il vincolo dell’ipoteca non produce effetti finché la stessa non sia eseguita.

Riduzione
L’ipoteca può essere ridotta se si verifica una sproporzione tra il valore dei beni vincolati e il valore del credito garantito (perché ad esempio sono stati eseguiti pagamenti parziali). La riduzione si opera limitando l’iscrizione a una parte soltanto dei beni o riducendo la somma per la quale è stata presa l’iscrizione (art. 2872), quando vi consente il creditore, che in tal caso rinuncia parzialmente al diritto (riduzione convenzionale) oppure quando interviene una sentenza passata in guidicato pronunciata a seguito di azione di riduzione promossa dagli interessati (debitore, terzo acquirente, terzo datore, creditore successivamente iscritto: cosiddetta riduzione giudiziale). La riduzione deve essere annotata in margine all’iscrizione per avere effetto rispetto ai terzi.

Estinzione
L’ipoteca si estingue con la sua cancellazione dal registro. Anche per la cancellazione occorre un titolo:

l’estinzione dell’obbligazione garantita, la rinuncia espressa e redatta per iscritto del creditore all’ipoteca, la vendita forzata della cosa ipotecata il perimento della cosa (vedi alla voce Diritti reali di garanzia) lo spirare del termine ventennale senza rinnovazione

Il conservatore dei registri non può procedere d’ufficio alla cancellazione.

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Circolazione del bene ipotecato
Il bene ipotecato può essere venduto, ma chi lo compera, acquista un bene gravato da ipoteca, esposto all’azione esecutiva del creditore ipotecario. Il bene si trasmette agli eredi, e ciascuno di essi è tenuto “ipotecariamente per l’intero” (art. 754), stante l’indivisibilità dell’ipoteca (e in deroga al principio della parziarietà della responsabilità dei coeredi per i debiti ereditati).

Posizione del terzo
Alla scadenza il creditore del credito non pagato ha diritto di promuovere la vendita forzata del bene anche in confronto del terzo acquirente. Questi, per evitare la vendita forzata, ha tre possibilità (art. 2858):

egli stesso paga i creditori ipotecari, liberando il bene dall’ipoteca, effettua il rilascio del bene ipotecato, ossia rinuncia alla proprietà con una apposita dichiarazione resa presso la cancelleria del tribunale, in modo che l’esecuzione non avvenga contro di lui ma contro l’amministratore nominato dal tribunale, libera il bene dall’ipoteca (purgazione dell’ipoteca): offre ai creditori una somma pari al prezzo di acquisto del bene (pari al valore del bene se l’acquisto è avvenuta a titolo gratuito); se nessun creditore si offre di acquistare per un prezzo superiore di almeno un decimo, il bene è liberato dall’ipoteca contro il pagamento della somma offerta dal terzo acquirente.

Il terzo acquirente, che subisca l’esecuzione forzata o che liberi il bene o che rilasci il bene, ha azione di regresso verso il debitore principale. Per il regresso può avvalersi della surrogazione ipotecaria, ma non in danno dei creditori che abbiano una iscrizione anteriore alla trascrizione del suo titolo di acquisto.

Il terzo datore di ipoteca si trova in posizione analoga: egli non può invocare, nei confronti del creditore precedente, il beneficio della preventiva escussione del debitore, se il beneficio non è stato convenuto (art. 2868). È direttamente esposto all’azione esecutiva. Per evitarla, deve pagare i creditori ipotecari. Anch’egli ha azione di regresso verso il debitore e diritto di surrogazione nell’ipoteca del creditore.

Specialità e indivisibilit
L’ipoteca è, in linea di principio, speciale e indivisibile: grava solo sui beni specificamente indicati e solo per una somma determinata di danaro; e grava, per intero, su tutti i beni ipotecati e su ogni loro parte (art. 2809).[1]

La specialità dell’ipoteca va considerata sotto un duplice aspetto:

con riguardo al credito garantito:
La prelazione sul bene vale solo nei limiti della somma per la quale l’ipoteca è iscritta (ma il credito garantito non deve per questo necessariamente essere un credito pecuniario). La prelazione assiste il credito, anche oltre questo limite, per ciò che attiene ai suoi accessori (spese di costituzione, iscrizione e rinnovazione dell’ipoteca, spese ordinarie dell’intervento nel processo di esecuzione).

con riguardo ai beni ipotecati:
il principio è che l’ipoteca può essere iscritta solo “su beni specialmente indicati”. Tali non sono i beni futuri (potendo l’ipoteca essere iscritta solo quando la cosa è venuta a esistenza; art. 2823), né i beni altrui (l’ipoteca può essere iscritta solo quando la cosa è acquistata del concedente; art. 2822). È invece possibile iscrivere ipoteca su una quota di proprietà indivisa, anche se l’ipoteca produrrà effetto rispetto ai beni che al debitore verranno assegnati in sede di divisione (art. 2825).

L’ipoteca si estende alla pertinenze dell’immobile, i miglioramenti e le accessioni. L’estensione dell’ipoteca alle accessioni dell’immobile ipotecato (come l’edificio costruito sul terreno oggetto di ipoteca) finisce con il tradursi in garanzia ipotecaria, su cose future, non menzionate nell’iscrizione ipotecaria. Può accadere che un mutuo venga erogato per un importo superiore al valore del terreno offerto in ipoteca, quando il mutuo è concesso per finanziare l’edificazione e l’ipoteca è iscritta per una somma che tiene conto del valore dell’edificio da costruire. Il rischio che l’opera non sia portata a compimento incombe sul creditore.

L’ipoteca è, in linea di principio, indivisibile al pari del pegno. Continua a gravare su tutti i beni ipotecati e su ogni loro parte, anche se il credito si sia in parte estinto o se il valore dei beni ipotecati sia successivamente aumentato. Tuttavia, con il consenso del creditore o con sentenza, si può ottenere la riduzione dell’ipoteca. Questa può consistere nella riduzione della somma per la quale l’ipoteca fu iscritta o nella riduzione dell’iscrizione a una parte soltanto dei beni originariamente ipotecati.

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(lo staff)

“Le circolari e le istruzioni della Banca d’Italia non rappresentano una fonte di diritti e obblighi e nella ipotesi in cui gli istituti bancari si conformino ad una erronea interpretazione fornita dalla Banca d’Italia in una circolare,non può essere esclusa la sussistenza del reato…Le circolari o direttive,ove illegittime e in violazione di legge,non hanno efficacia vincolante per gli istituti bancari sottoposti alla vigilanza di Bankitalia,neppure quale mezzo di interpretazione”

Basta questo richiamo per percepire la distanza che separa alcuni orientamenti della Corte di Cassazione dalle indicazioni fornite agli intermediari dalla vigilanza.
Non solo a proposito di usura sopravvenuta (intervenuta,cioè,dopo la stipulazione del contratto),ma,ad un esempio,anche a proposito della corretta rivelazione degli interessi di mora,oppure del computo complessivo e annualizzato di tutti gli oneri,diversi dagli interessi,connessi all’erogazione del credito.

Dopo la conferma arrivata nel gennaio 2013 dalla cassazione,anche Banca d’Italia,con la nota del 3 luglio,ha precisato che gli interessi di mora sono soggetti alla normativa anti-usura.
Ma,a differenza dell Suprema Corte,ne ha esclusa la rilevanza ai fini dell’usura originaria( al momento cioè della definizione contrattuale,quando gli interessi sono promessi o comunque convenuti),con la motivazione che non sono dovuti al momento dell’erogazione del credito ma solo a seguito di un eventuale inadempimento da parte del cliente.

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Il problema sorge,inoltre,perchè nel rivelare trimestralmente i tassi effettivi globali ,Bankitalia ha disposto l’esclusione degli interessi di mora contrattualizzati,con la conseguenza che i tassi medi e i tassi soglia pubblicati non li considerano. L’immediato confronto con i tassi effettivamente applicati,quindi,è disomogeneo. Ed è per questo che la vigilanza,nei controlli sugli intermediari,in presenza di interessi moratori,utilizza come criterio quello di aumentare i teg medi pubblicati di 2,1 punti percentuali,per poi determinare i tassi soglia su tale importo.

Si tratta di una maggiorazione risultante da un’indagine campionaria condotta nel 2002 che viene da anni riportata nei decreti trimestrali del Mef.

Il corto circuito fra Banca d’Italia e Mef,da una parte,e normativa sull’usura e Cassazione,dall’altra,si completa poi con l’obbligo per banche e intermediari,disposti dai decreti trimestrali Mef di verificare l’usurarietà dei tassi applicati sulla base degli stessi criteri tecnici di calcolo disposti della specifiche istruzioni impartite da Bankitalia.

Dopo tutte queste problematiche sugli interessi di mora e la stipula di mutui,cosa succede?che le famiglie non spendono,in un anno restano in banca 15 miliardi,la liquidità degli istituti è diminuita e con essa i finanziamenti al settore privato. E uno degli effetti della crisi economica è stato bloccare i consumi e il disgelo è ancora lontano da venire,come hanno mostrato dati recenti di vendita tra gennaio e marzo 2014.

Con la recessione,le famiglie non spendono più ma preferiscono lasciare in banca 15 miliardi in un anno,nello stesso lasso di tempo nel quale crollo di 25,8 miliardi la liquidità degli istituti di credito,che hanno aumentato di 37,7 miliardi gli investimenti in titoli di stato.

Ci sono comunque dei fenomeni preoccupanti,da una parte l’aumento delle riserve delle famiglie che preferiscono risparmiare il più possibile,ma cosi facendo riducono drasticamente i consumi con inevitabili ricadute negative sulle possibilità di ripresa delle aziende italiane,costrette a fare i conti con una domanda in calo e quindi a ridurre la produzione con tutte quello che ne consegue sul versante dell’occupazione.
Dall’altro lato,vediamo come le banche,che hanno ridotto i prestiti di 30,5 miliardi al settore privato in un anno,spostano la liquidità in assetti sicuri,invece di finanziare imprese e famiglie,mettono i soldi in titoli di stato,con guadagni facili e sicuri,ma basati su un progetto di basso profilo.

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(lo staff)

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Non ci stancheremo mai di parlare di usura bancaria e di come tutelarci.Ma soprattutto di spiegare ai nostri lettori che cosa è esattamente.

L’usura bancaria è una fattispecie normativa introdotta dall’art 644 del codice penale italiano ed è stata riformulata dalla legge n.108 del 7 marzo 1996,che ha apportato profonde innovazioni e modifiche in materia di usura nell’ordinamento giuridico dell’Italia.

La norma ha ridefinito il quadro complessivo descritto dalla fattispecie incriminatrice affiancando ai parametri puramente soggettivi,previsti dalla vecchia formulazione,nuovi parametri cosiddetti oggettivi.
L’intervento del legislatore,ha contribuito ad ampliare,in maniera notevole,l’ambito di applicazione del reato di usura,e conseguentemente l’area di tutela offerta dalla norma,che non è più relegata ad operare esclusivamente nei casi in cui sussista lo stato di bisogno del quale taluno abbia approfittato conseguendo vantaggi per se o per altri,ma opera anche ogni qual volta il limite posto dall’art 2 della stessa l. 108/96 venga superato.

Pertanto,quella che era una norma destinata ad offrire tutela in casi estremi,nell’ambito dei quali l’usura costituiva,nella pratica,l’anello di una catena di fattispecie delittuose spesse complesse e in più gravi,grazie all’intervento legislativo del 1996,ha acquisito una diversa rilevanza.
Il legislatore,ha infatti,inteso delineare un importante ed oggettivo discrimine tra lecito e illecito nel settore dell’erogazione del credito.

Prima dell’introduzione della nuova norma,modalità e termini relativi all’erogazione del credito ed il costo del denaro erano rimessi alla volontà delle parti:ovviamente la parte contrattualmente più forte era nella situazione di poter dettare termini e condizioni in maniera arbitraria,stante l’assenza di regole,sanzioni e conseguenti responsabilità.
Con tale libertà di mercato,in assenza di regole,era frequente,possibile e legale,che l’erogatore del credito addebitasse costi elevati al cliente e pertanto la L. 108/96 ha colmato una lacuna normativa.

La norma è volta a sanzionare la condotta di chi,a fronte di operazioni di erogazione del credito,applichi “commissioni,remunerazioni a qualsiasi titolo e spese,escluse quelle per le imposte e tasse,collegate all’erogazione del credito” superiori al limite determinato dall’art 2 della L. 108/96,il principale ambito di operatività della disciplina è costituito dai conti correnti,dai mutui e da altre operazioni di finanziamento e credito.

L’usura in conto corrente è determinata dai costi addebitati al correntista,connessi alle operazioni di erogazione del credito,ai sensi dell’art 1,comma 3,L 108/96

Per la determinazione del tasso d’interesse usurario si tiene conto,delle commissioni,remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese,escluse quelle per imposte e tasse,collegate all’erogazione del credito.

Il costo del denaro deve,dunque,essere contenuto entro il limite del Tasso soglia d’usura,determinato dal Legislatore.con il Teg rilevato trimestralmente dalla Banca D’italia,e pubblicato trimestralmente sulla Gazzetta Ufficiale,aumentato del 50%
Per la determinazione sono necessari,oltre al tasso d’interesse effettivamente applicato,dati tra i quali alcune informazioni inerenti a costi immediatamente rilevabili,ma deducibili tramite calcoli matematici come gli interessi generati dall’applicazione della valuta,gli interessi generati dall’anatocismo,gli interessi generati dall’addebito della Commissione di Massimo scoperto ed anche le spese.

In seguito alla riforma operata dalla L. 108/96,ed all’abbattimento dei tassi di interesse negli anni successivi,si creava una situazione per cui i mutui contratti prima del 1996 sarebbero diventati usurari.Inoltre,i tassi di interesse in essi previsti,in seguito alla riforma avrebbero superato il tasso soglia usura,e conseguentemente l’usurarietà del mutuo avrebbe consentito al mutuatario di invocare l’applicazione dell’art 1815,comma 2 C.C:
Se sono convenuti interessi usurari,la clausola è nulla e non sono dovuti interessi

Inoltre,tale circostanza avrebbe consentito al mutuatario di chiedere ed ottenere la restituzione di quanto versato in eccedenza.

Per evitare gravi ripercussioni nel sistema bancario e creditizio italiano,si ritenne opportuno varare il D.L. n.394/2000,successivamente convertito nella legge n. 24/2001,noto,ai più, come Decreto Salva Banche.
Tale norma è intervenuta ad arginare la situazione che si sarebbe potuta creare a seguito dell’applicazione della L. 108/96,mediante la previsione dell’art 1,comma 1 L. 24/2001,il quale dispone che:

Ai fini dell’applicazione dell’art 644 c.p. e dell’art 1815,secondo comma c.c. si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti,a qualunque titolo,indipendentemente dal loro pagamento.

Tuttavia,al fine di non pregiudicare i diritti dell’utenza creditizia mediante tale disposizione proprio in considerazione dell’inaspettata caduta dei tassi di interesse verificatesi in Europa e in Italia,il legislatore stabili un Tasso di sostituzione,fissato per l’8% per i mutui sulla prima casa fino a 150 milioni di lire,a favore di tutti coloro i quali avevano stipulato un mutuo a tasso fisso prima dell’aprile 1997.

Nel 2011 è stato emanato un Decreto attuativo detto Decreto Sviluppo:è stato constatato che finora le banche erano soggette ad un limite sui tassi di interesse che potevano applicare al mutuo;il cliente poteva,nel caso avesse riscontrato un possibile tasso d’usura,rescindere il contratto,anche se da tempo,gli istituti di credito non accettavano molto volentieri questo vincolo ritenendolo leonino.
Ora per effetto del decreto sviluppo questo limite è stato innalzato.In sintesi cambia il metodo per il calcolo del tasso di usura,prevedendo che la soglia venga definita del 25% il tasso medio rilevato con l’aggiunta di un ulteriore 4%,Inoltre,la norma fissa un differenziale massimo tra tasso soglia e tasso medio pari all’8%.

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(lo staff)

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Esaminiamo tre distinte polizze di assicurazioni,una imperniata sul credito,come segnatamente intesa a coprire dai rischi di malattia,morte e invalidità totale e permanente del cliente finanziato.Le altre due concernenti invece il bene verso il cui acquisto è stato espressamente indirizzato il finanziamento: gap più e valore sereno,per l’esattezza,nel concreto poste a copertura di furto,incendio,distruzione per danno totale,eventi naturali e socio politici,assistenza,tutela giudiziaria,rottura cristalli e kasko della vettura che,per l’appunto,è cosi comperata.

Dal canto suo,la discussione verte sull’eventuale usurarietà dell’operazione.Il carico economico gravante sul cliente finisce per andare a superare il limite massimo stabilito da legge e regolamenti.A difesa del proprio operato,l’intermediario afferma in specie che,in ottemperanza alle disposizioni legislative vigenti ,non ha ricompreso nel conto le voci relative alle due polizze sul bene,in quanto coperture assicurative facoltative.

Adottando l’opposta soluzione( dichiarata la natura usurario dell’operazione,la decisione accerta la nullità ex art. 1815 comma 2 c.c delle clausole che stabiliscono gli interessi applicati al contratto di finanziamento di cui trattasi.) L’arbitro ritiene non condivisibile il rilievo svolto dall’intermediario;questo sulla base del ragionamento qui di seguito riferito.

La circostanza,che le due polizze relative al bene acquisito a mezzo del finanziamento risultino espressamente annoverate nello schema contrattuale predisposto,dall’intermediario,tra quelle che compongono le condizioni economiche del credito finalizzato,viene stimata dal collegio indice evidente delle sussistenza di un collegamento negoziale tra il contratto di finanziamento e le polizze. Risulta poi ammessa la circostanza della contestualità della conclusione dei contratti aventi a oggetto i servizi assicurativi rispetto alla concessione del finanziamento;che tale è il requisito indicato dalle istruzioni della banca d’italia in proposito.
Del resto,annota il collegio,la prescrizione dell’art 644 comma 4 c.p.,si manifesta particolarmente rigorosa,stabilendo la rilevanza di tutte le spese collegate al credito finanziato.

La decisione appena riassunta si manifesta,per la verità,di importanza sicura.
Per due distinte ragioni,la prima si sostanzia nel suo proporre un approccio non frequente,a livello di decisioni dell’arbitro,al tema dell’inclusione delle polizze assicurative nel conto dell’eventuale usurarietà dell’operazione.La seconda sta nel modo in cui essa viene a leggere e interpretare uno degli aspetti contenutistici delle istruzioni che la banca d’italia ha emanato in materia.

Per quanto riguarda il primo punto,è opportuno ricordare la decisione del collegio di Roma n. 1419/2012 per cui,secondo l’interpretazione più accreditata della norma,le spese assicurative rappresentano una componente del costo del finanziamento e devono essere incluse nel conteggio del tasso annuo effettivo globale,quando sono considerate obbligatorie dal creditore.Ove invece queste siano maramente facoltative,non concorrono al suddetto calcolo.
Si veda,inoltre,l’altra decisione del collegio di Roma,n 2981/2012,per questa risulti orientata su una linea prospettica già meno rigida in linea della precedente: le circostanze che la dichiarazione contrattuale sottoscritta dal cliente sia contenuta in condizioni generali di contratto predisposte dall’intermediario;le polizze assicurative siano stipulate per il tramite e nell’interesse sostanziale del finanziatore;e che almeno una delle compagnie assicuratrici faccia parte del medesimo gruppo a cui appartiene l ‘intermediario,tutte queste cose nel oro insieme lasciano presumere che non vi sia stata alcuna iniziativa autonoma e spontanea da parte del cliente,il quale probabilmente si era indotto a sottoscrivere le polizze perchè gli si era lasciato intendere che,il finanziamento non sarebbe stato erogato.

Compulsando queste decisioni,emerge dunque come il requisito della contestualità alla stipulazione del contratto di finanziamento spesso non sia preso in considerazione ai fini del calcolo del taeg,valutandosi piuttosto la presenza,o meno,del requisito de c.d. obbligatorietà della polizza medesima.
Pur se poi risulta variamente intesa questa nozione di obbligatorietà:tra la condizione formalmente imposta dalla banca e la semplice induzione di fatto.

E’ da notare,per altro,come il riferimento alla contestualità di cui appunto alla decisione in esame,per certi versi almeno si ponga,come sorta di passaggio evolutivo rispetto alla soluzione dell’obbligatorietà intesa quale mero fatto induttivo.
Nel senso che la contestualità si manifesta,in buona sostanza,come una semplice decolorazione di quest ultima:l’induzione venendo a essere rappresentata,infine,dalla stessa concomitanza in atti tra stipula dell’assicurazione e stipula del mutuo: si può forse aggiungere,che la concomitanza non è solo temporale,ma pure di contesto e di soggetti,una concomitanza di tipo circostanziale.

Se per il profilo appena considerato la decisione non si distacca dalle vigenti istruzioni della Banca d’Italia,lo stesso non può dirsi ove essa sia assunta invece da un diverso angolo prospettico. Che emerge netto non appena alla constatazione che.delle polizze prese in esame due riguardavano il bene acquistato dal cliente a mezzo del finanziamento si aggiunga quella per cui su tale bene non venivano a gravare particolari diritti di garanzia a favore della banca .

Nel campo delle spese assicurative,che riguardano un bene specifico e che vanno calcolate nel conto dell’usura,le istruzioni giungono ad includere quelle intese a tutelare i diritti del creditore,in quanto relative ad esempio a polizze per furto e incendio sui beni concessi in leasing o in ipoteca.Insomma,il riferimento delle istruzioni è polarizzato sulla protezione assicurativa dei beni che risultano gravati da specifiche garanzie reali.

Pur nell’essenza di un diritto reale della banca sul bene,su cui gravitino le coperture assicurative e al cui acquisto il finanziamento è diretto,la presente decisione dell’arbitro ritiene le polizze inerenti all’operazione di credito e al complessivo carico economico che dalla concreta stipulazione della medesima viene a conseguire per il cliente.

Nel dichiarare la usurarietà e nullità delle clausole che stabiliscono gli interessi applicati al contratto di finanziamento,l’ABF adotta una interpretazione sistematica,orientata alla protezione della clientela,delle condizioni economiche dello schema contrattuale,nelle quali le spese assicurative relative al bene sono collocate,che consente di inserire queste ultime nel costo complessivo dell’operazione.
Questa prospettiva ha come base normativa la disposizione dell art. 127,comma 2,T.U.B. ,nella quale e rinvenibile la base di un canone interpretativo improntato proprio al principio di protezione del cliente,derivante dall’imminenza nel settore bancario della clausola di buona fede.Bisogna quindi rammentare che anche la nullità prevista dall’art 1815,comma 2 c.c., è provvista della natura di nullità di protezione.

Questa interpretazione permetterebbe di colpire le condotte che mirano ad aumentare in modo esoso il peso remunerativo che spetta alla banca,in apparenza parzialmente coperto dal velo di un servizio che questa fornisce al cliente. Un servizio che non ha nulla a che vedere con il credito finalizzato all’acquisto di un auto.
La banca,in questo caso,aveva proposto alla cliente un prodotto che,per le sue caratteristiche,sta fuori i prodotti bancari. A ben vedere le polizze,sono state proposte dall’intermediario in una sede che non può ritenersi idoneo alla loro stipulazione:nella proposta delle coperture assicurative medesime,è possibile cogliere,una sorta di approfondimento dell’occasione da parte della banca:per l’appunto intesa a sfruttare quell’impropria concomitanza di contesto di cui si è appena accennato.

Quindi mi raccomando quando stipulate contratti di mutuo o leasing per auto e case,controllate sempre le polizze assicurative che vi propongono.

(lo staff)

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L’usura è quindi la pratica consistente nel fornire prestiti a tassi di interesse considerati illegali.

Il reato di usura era e disciplinato dall’ art. 644 c.p.,che sanciva la condanna di chi,approfittando dello stato di bisogno di una persona,si faceva dare o promettere interessi o altri vantaggi usurari in corrispettivo della prestazione di denaro o di altro cosa mobile.
Tale disposizione lasciava tuttavia ampia discrezionalità al giudice in merito all’individuazione dello stato di bisogno,inoltre spesso uno stesso tasso veniva a volte considerato usurario ed altre lecito. Inoltre sorgevano difficoltà ad applicare la norma alla cd usura reale,riguardante la prestazione di servizi o attività professionali.

Al quarto comma,l’art. 644 c.p. stabilisce che “per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese,escluse quelle per imposte e tasse,collegate all’erogazione del credito.

Col il D.L. DELL’8 giugno 1992 convertito in legge n. 356 del 7 agosto 1992,fu introdotto all’ interno del Codice Penale l’art. 644 bis che prevedeva la cd usura impropria e puniva chiunque,fuori dai casi previsti dall’art 644,approfittando delle condizioni di difficoltà economica o finanziaria di persona che svolge attività imprenditoriale o professionale,si fa dare o promettere,sotto qualsiasi forma,in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra cosa mobile,interessi o latri vantaggi usurari.

La legge n.108 del 7 marzo 1996 da una parte modificava sia l’art 644 c.p.,sia l’art 1815 c.c.stabilendo che il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari sono definiti dall’art 2,c 4 “nel tasso medio risultante dall’ ultima rivelazione pubblicata nella G.U. ai sensi del c. 1 relativamente alla categoria di operazioni in cui credito è compreso aumentato della metà“, dall’altra all art. 1 riprendeva la disposizione dell art 644 c.p. secondo cui “per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni,remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese,escluse quelle per le imposte e tasse,collegate alla erogazione del credito”

USURA OGGETTIVA E USURA SOGGETTIVA:

Si parla di usura oggettiva,quando il tasso effettivo globale annuo supera il tasso soglia usura.
Dunque per la verifica del superamento del tasso soglia usura è necessario innanzitutto calcolare il tasso annuo effettivo globale del finanziamento.

Il TSU (tasso soglia usura) va calcolato tenendo conto del livello del tasso effettivo globale medio che risulta dalla rivelazione effettuata ogni 3 mesi dalla Banca d Italia per conto del Ministre dell’Economia e delle Finanze. Le tabelle del TEGM sono pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale,sui sito della Banca D’Italia e del Ministero.

Il TEGM,comprensivo di commissioni,di remunerazioni a qualsiasi titolo spese,escluse quelle per imposte e tasse,si riferisce agli interessi annuali praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari per operazioni della stessa natura.

Individuato il TEGM di periodo bisogna incrementarlo del 50% per ottenere il TSU.
Dal 14 maggio 2011 è stato modificato il metodo di calcolo del tasso soglia,riducendo dal 50% al 25% l’incremento e aggiungendo un margine fisso di 4 punti percentuali;nel contempo viene anche fissato in 8 punti il divario massimo fra TEGM e la soglia.

Nel caso si sia verificato il superamento del tasso soglia da parte di TAEG/TEG , con conseguente usura oggettiva,debbono essere restituiti al debitore gli interessi pagati e non sono dovuti quelli previsti fino alla scadenza del finanziamento.

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Il reato di usura si concretizza non solo quando il tasso degli interessi supera il tasso soglia,ma,secondo il disposto normativo sopra enunciato,anche quando ricorrano due condizioni. A) Sproporzione: vengono imposti nei contratti interessi complessivamente sproporzionati rispetto al capitale versato ed al tasso medio praticato per le operazioni dello stesso tipo. B) Stato di difficoltà. che non corrisponde allo stato bisogno ma riguarda sia la difficoltà economica,che consiste in una valutazione complessiva della situazione patrimoniale del soggetto,sia la difficoltà finanziaria,che indicherebbe la temporanea condizione di carenza di liquidità.

Si segnala che è molto poco frequente che ci si trovi nelle condizioni previste per l usura soggettiva e soprattutto molto complesso dimostrarne i suddetti.

USURA OGGETTIVA NEI C/C E NEGLI AFFIDAMENTI BANCARI

L’usura oggettiva sugli affidamenti bancari è rilevabile con cadenza trimestrale da rendiconti inviati al cliente.

La prassi bancaria,generalmente fino al 2009,ha fatto ampio uso delle commissioni di massimo scoperto spesso con valori trimestrali superiori agli interessi passivi applicati. Ai fini del calcolo del TAEG/TEG la Banca D ‘Italia,fino al 2009,attraverso le sue circolari ha sempre consigliato alle banche l esclusione della stessa CSM,in contrasto con quanto previsto dalla legge 108/96.

Intervenendo la Cassazione nel 2010 e nel 2011 con tre importanti sentenze,ha definitamente chiarito la questione. Includendo dunque la CSM nel suddetto calcolo,nei singoli trimestri in cui è stata applicata,è molto frequente rilevata il superamento del tasso soglia anche in maniera molto sensibile.

In sintesi queste le motivazioni che rendono usurari gli affidamenti:

-La CSM è stata inserita nel calcolo del tasso ai fini usurari. Questo perchè la commissione di massimo scoperto rientra nel calcolo ai fini della verifica del superamento del tasso soglia usura,cosi come confermato dalla sentenza della Cassazione Penale, sez II n. 28743/2010, che hanno confermato l’inclusione della CSM tra gli oneri da includere nella determinazione del tasso effettivo globale medio ai sensi dell’usura.

-In merito ai periodi usurari e la relativa metodologia l’applicazione della formula è quella della legge 108/96 ossia la formula dell’interesse semplice. Le formule di calcolo suggerite dalla Banca d Italia sono da escludere in quanto la Cassazione con sentenza n. 46669/11 afferma che le circolari e le istruzioni della Banca d’Itali non rappresentano una fonte di diritti ed obblighi nella ipotesi in cui gli istituti bancari si conformino ad una erronea interpretazione fornita dalla Banca D’Italia non può essere esclusa la sussistenza del reato sotto il profilo dell’elemento oggettivo.

Si evidenzia infine che le CSM sono nulle e quindi vanno restituite,a prescindere dall’esistenza di eventuale usura,in quanto calcolate sulle punta massima dello scoperto.
Prassi bancaria in contrasto con quanto previsto dalla Cassazione con sentenza n. 870 del 18 gennaio 2006 oltre varie sentenze che successivamente si sono susseguite.

(lo staff)

Che Bankitalia fosse collusa con le banche adoperandosi con istruzioni posticce per aggirare le norme penali di legge e le sentenze per favorire le sue carissime socie,non è più solo un sospetto,,ma è scritto nero si bianco dalla Corte di Cassazione,la cui sentenza n.46669/2011 ha smascherato il ruolo che ha svolto nell’affare usura. Recita la sentenza: “Quindi,come peraltro rilevato sia dal Tribunale che dalla Corte Territoriale,anche la csm deve essere tenuta in considerazione quale fattore potenzialmente produttivo di usura (…) Le circolari e le istruzioni della Banca d’Italia non rappresentano una fonte di diritti e di obblighi e nella ipotesi in cui gli istituti bancari si conformino ad una erronea interpretazione fornita dalla suddetta banca in una circolare,non può essere esclusa una sussistenza del reato sotto il profilo dell’elemento oggettivo.

Le circolari o direttive,ove illegittime e in violazione di legge,non hanno efficacia vincolante per gli istituti bancari sottoposti alla vigilanza di Bankitalia,neppure quale mezzo di interpretazione,trattandosi di questione nota nell’ambiente del commercio che non presenta in se particolari difficoltà (…).

Non contenta di questa grave censura della Corte Suprema,che smascherato dopo un decennio,il colpevole comportamento,che ha usurato milioni di utenti,la Banca d’Italia ci riprova, si vede che è recidiva,con l’ennesima circolare- ovviamente come al solito priva di firma a riprova che la trasparenza e la legge vigente nella Pubblica Amministrazione non sono di casa a Palazzo Koch- dopo la sentenza in Cassazione 350/2013 del giugno scorso che aveva stabilito che “quando il tasso di mora,le penali e le varie spese,tutte messe insieme superano il tasso soglia,stabilito dalla legge anti usura 108/96,anche i mutui diventano usurari e possono essere annullati con le relative procedure giudiziali bloccate.”

La Cassazione infatti,con tale sentenza n. 350/2013 oltre a permettere il recupero integrale degli interessi pagati sui mutui,leasing e finanziamenti,quando i tassi o le penali superano la soglia di usura,ha stabilito che il mutuo ipotecario può essere annullato se ricorrono alcuni estremi che lo riportino a superare il tasso di usura e quindi usufruendo di tutte le possibilità previste dalla legge 1815,richiamato anche dall’art 644 CP e dall’art 4 della legge 108/96 che in sintesi prevedono la nullità della clausola contrattuale.
Recita infatti tale art 1815 sugli interessi ” Salvo diversa volontà delle parti,il mutuatario deve corrispondere gli interessi al mutuante,per la determinazione degli stessi si osservino le disposizioni dell’art 1284. Se sono convenuti interessi usurari ,la clausola è nulla e non sono dovuti interessi”.

Per determinare il tasso di usura bisogna inserire tutte le somme addebitate dalla banca tra spese,penali,interessi di mora ecc..,e l’ammontare complessivo rappresenterà la quota precisa che dovrà determinare il cosiddetto TEG “tasso effettivo globale”, se questo è superiore al Tasso Soglia ,il rapporto è in usura.

Tale situazione si verifica in presenza di insolvenze o di ritardi nei pagamenti,con le penali applicate precedentemente pattuite in modo sproporzionato rispetto ai limiti del tasso di usura,ad oggi con la nuova sentenza diventa molto più agevolato far valere questo principio. Questa opportunità di poter verificare e valutare anche sui mutui i tassi di usura,applicando tale principio già stabilito per i rapporti di affidamento bancario,diventa un elemento di ulteriore verifica da effettuare per far valere i propri diritti e poter sospendere azioni giudiziali in corso e illegittime.

Nonostante tale ennesima chiara pronuncia contro le banche,Bankitalia il 3 luglio,emanava ancora una volta una circolare non firmata, dove affermava che gli interessi di mora erano esclusi dal calcolo del Teg perchè non dovuti dal momento dell’erogazione del credito; poichè anche questa circolare è illegale come le altre censurate dalla Cassazione,varie associazioni e studi di consulenza bancaria e illeciti bancari,hanno depositato svariate denunce contro la Banca d ‘Italia,ipotizzando il reato di concorso nel’ usura.
Tutto questo per dare voce a cittadini e imprenditori strozzati dagli alti tassi di interesse imposti dalle banche,che non hanno potuto far valere le proprie ragioni in giudizio poichè,anche se i tassi rilevati trimestralmente eccedevano i tassi soglia stabiliti dal codice penale,trovavano ostacolo nella famosa circolare,che impediva il computo della commissione di massimo scoperto a quei corretti conteggi,ribaditi da plurime sentenze della Suprema Corte.

(lo staff)

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Stamattina rinfreschiamoci la memoria su Bankitalia indagata per usura e sulla sentenza 46669/2011,sicuramente ne abbiamo già parlato ma è sempre meglio fare un ripasso per tenere aggiornata la mente e soprattutto i nostri movimenti con le banche.

La Corte di Cassazione con sentenza 46669/2011 ha smascherato il ruolo svolto dalla Banca d’Italia,oramai acerrima nemica di tutti noi italiani,nell’affare usura. Recita la sentenza: “Quindi,come per altro rilevato sia dal Tribunale che dalla corte Territoriale,anche la CSM devev essere tenuta in considerazione quale fattore potenzialmente produttivo di usura,essendo rilevanti ai fini della determinazione dal tasso usurario,tutti gli oneri che l’utente sopporta( e se mi permettete ne sopporta veramente tanti,calcolando che in Europa siamo veramente tra i pochi che pagano per aprire un conto corrente,per chiuderlo e per mantenerlo),in relazione all’utilizzo del credito,indipendentemente dalle istruzioni o direttive della Banca d’Italia,in cui si prevedeva che la CSM non doveva essere valutata ai fini della determinazione del tasso effettivo globale degli interessi,traducendosi in un aggiramento della norma penale che impone alla legge di stabilire il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari. Le circolari e le fonti della Banca d’Italia non rappresentano una fonte di diritti e di obblighi e nell’ipotesi in cui gli istituti bancari si conformino ad un erronea interpretazione fornita dalla banca stessa in una circolare,non può essere esclusa la sussistenza del reato sotto il profilo dell’elemento oggettivo.

Le circolari o direttive,ove illegittime e in violazione di legge,non hanno efficacia vincolante per gli istituti bancari sottoposti alla vigilanza di Bankitalia,neppure quale mezzo di interpretazione,trattandosi di questione nota nel’ambiente del commercio che non presenta in se particolari difficoltà,stante anche la qualificazione soggettiva degli organi bancari e la disponibilità di strumenti di verifica da parte degli istituti di credito”

La Corte di Cassazione interpretando correttamente la legge 108/96 aveva riaffermato che indipendentemente da quanto stabilito dai banchieri e dalla norme amministrative di Bankitalia,il codice penale,ai sensi del quarto comma dell’art. 644 c.p. impone di considerare rilevante ai fini della fattispecie di usura,tutti gli oneri che un utente sopporti in connessione con il suo uso del credito,e tra di essi rientra la CSM.

Ancor prima di questa definitiva pronuncia ed a seguito della sentenza n.12028 della seconda sezione penale della Suprema Corte di Cassazione,che riprendeva la sentenza n.870 del 18/01/2006 prima sezione Civile di Cassazione,Adusbef presentò denunce penali contro Bankitalia,per concorso nel reato di usura,abuso d’ufficio,favoreggiamento proprio per la famigerata circolare emanata dopo la legge 108/96,in quanto aveva platealmente abusato del suo ruolo nell’escludere dal calcolo dei tassi di soglia il “pizzo” della CSM .
Per moltissimi anni,imprenditori strozzati dagli alti tassi di interesse imposti dalla banche,non hanno potuto far sentire la propria voce in giudizio,perchè anche se i tassi rilevati trimestralmente eccedevano i tassi soglia,trovavano ostacolo nella circolare di Bankitalia,che impediva il computo della commissione di massimo scoperto a quei corretti conteggi,ribaditi da plurime sentenze delle Corte Suprema.

Adusbef inoltrò numerosi esposti alle Procure della Repubblica,richiamando in causa una Banca d’Italia prona agli esclusivi interessi delle banche,per aver favorito vantaggi usurari illeciti e non dovuti nella determinazioni dei tassi sugli impieghi in aperta violazione dell’art.644 della legge antiusura 108/96,che non aveva bisogno di interpretazioni.
Alcuni magistrati titolari di processi penali fatti contro alcune banche per il reato di usura,hanno preso in considerazione la tesi avanzata da Adusbef relativamente al reato di concorso in usura determinato dalla banca d’italia, e procederanno a tutela di imprenditori strozzati ed usurati dal combinato disposto banche-bankitalia.

(lo staff)

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Questa mattina daremo ancora un occhio,uno scorcio,ad una sentenza della Corte di Cassazione,precisamente la n. 46669/2011.

L’ordinanza del gip di Lecce lacera il velo di maia dietro il quale il famigerato ceto bancario,con l’appoggio della Banca d’Italia,ha amato,per anni,nascondersi e cerca di farlo ancora.
Ma vale la pena riportare la valutazione della Corte di Cassazione con sentenza n. 46669/2011 ha riservato alla S.p.A. delle banche ed il ruolo effettivamente svolto dalla Banca d’Italia nell’affare usura.

“Quindi,come peraltro rilevato sia dal Tribunale e dalla Corte territoriale,anche la CSM (commissione di massimo scoperto) deve essere tenuta in considerazione quale fatto potenzialmente produttivo di usura,essendo rilevanti ai fini della determinazione del tasso usuraio, tutti gli oneri che l’utente supporta in relazione all’utilizzo del credito,indipendentemente dalle istruzioni o direttive della Banca D’Italia in cui si prevedeva che la CSM non dovesse essere valutata ai fini della determinazione del tasso effettivo globale degli interessi,traducendosi in un aggiramento della norma penale che impone alla legge di stabile il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari. Le circolari e le istruzioni della Banca d’Italia non rappresentano una fonte di diritti ed obblighi e nella ipotesi in cui gli istituti bancari si confermino ad una erronea interpretazione fornita dalla Banca D Italia in una circolare,non può essere esclusa la sussistenza del reato sotto profilo dell’elemento oggettivo.

Le circolari o direttive,ove illegittime e in violazione di legge,non hanno efficacia vincolante per gli istituti bancari sottoposti a vigilanza dalla Banca d’Italia,neppure quale mezzo di interpretazione,trattandosi di questione nota nell’ambiante del commercio che non presenta in se particolari difficoltà,stante anche la qualificazione soggettiva degli organi bancari e la disponibilità di strumenti di verifica da parte degli istituti di credito”

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La sentenza ha anche affermato come gli organi di vertice degli istituti di credito,indipendentemente dalla suddivisione dei compiti all ‘interno dell’istituto,sono garanti primari della corretta osservanza delle leggi in tema di erogazione di credito,e quindi,sussiste a loro carico una posizione di garanzia con l obbligo di vigilanza e controllo di tali disposizioni,soprattutto quelle in tema di superamento del tasso soglia usurario,con la conseguente possibilità di affermare,in caso di omissione di controllo,quantomeno la responsabilità per le erogazioni a tasso usurario,ricadendo tale omissione nella sfera di azione dell’art. 40,comma 2,cp,secondo cui “non impedire un evento che si ha obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo”

Infatti,se ovviamente i compiti gestionali e operativi in materia dei erogazione del credito non possono non essere attribuiti agli organi centrali e alle diverse gestioni periferiche,gli organi sono comunque tenuti a vigilare e impedire che venga superato il tasso soglia,con la conseguente responsabilità penale concorrente di tali organi ove venga superato tale tasso soglia degli interessi alla erogazione del credito.

L’ordinanza in commento ha poi individuato anche il periodo nel quale le banche,in quanto informate dalle circolari di Banca Italia,non potevano non sapere che le CSM dovevano essere comprese del calcolo del tasso usurario.
In pratica le banche non potevano fare orecchi da mercante,come in realtà hanno fatto.

Detto ciò si aggiunga anche che le banche,al tempo,si erano dotate di un programma di calcolo dell’usura erroneo e , dunque,dal 2 dicembre 2005 al maggio 2011 non è raro il fenomeno dell’usura.aaaa22-4050426

(lo staff)