Quest’oggi divideremo il nostro articolo in due parti, una parte stamattina e una domattina per non appesantire i nostri lettori,perchè tratteremo un argomento un pochino impegnativo come è il diritto bancario.
E parleremo di interessi moratori e usura.
Non si può porre in relazione la misura degli interessi moratori con il tasso soglia.Ciò per due ragioni. La funzione risarcitoria cui sono deputati esclude che a essi si possa riconoscere alcun ruolo nella concessione del credito e quindi, nella valutazione di usurarietà del prestito. I medesimi interessi inoltre non concorrono in alcun modo nelle rivelazioni periodiche che costituiscono la base del calcolo del tasso soglia. Con la conseguenza che,per chi ritiene che tali interessi debbano essere pur sempre valutati ai fini dell’usura,potrò applicarsi in ogni caso la previsione contenuta nella seconda parte del comma 3 dell’art. 644 c.p.
L’Arbitro Bancario e Finanziario si pronuncia,poco dopo la Cassazione,sul rapporto tra usura e interessi moratori. E lo fa affermando l’ opinione e adottando la soluzione opposta a quelle fatte proprie dai giudici di legittimità.
Il problema ben noto,è quello della rilevanza degli interessi moratori ai fini della valutazione di usurarietà del prestito. La Cassazione risolve nel senso della loro rilevanza riconoscendo l’idoneità anche di questo interesse a venire calcolato per la valutazione dello sfioramento del tasso soglia. L ABF senza mezzi termini,scioglie il medesimo nodo in senso contrario,escludendo l’idoneità.
Da un lato. Il rilievo conferito all’interesse moratorio viene giustificato sulla base del disposto dell’art. 1 del 29 dicembre 2000 n. 394 di interpretazione autentica della legge 7 marzo 1996 n . 108 convertito con legge del 28 febbraio 2001 n. 24 ai fini dell’applicazione del’art. 644 del codice penale e dell’art. 1815,secondo comma del codice civile,si intendono usurai gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti,a qualunque titolo,indipendentemente dal momento del loro pagamento; se a qualunque titolo-osserva la Cassazione-allora anche a titolo di mora.
Dall’altro lato, la negazione di tale rilievo è ricavata dalla previsione oggetto della evocata interpretazione autentica: l’art. 644,comma 1 c.p. che si riferisce a colui che si fa dare o promettere il corrispettivo di una prestazione in denaro con interessi. Dunque nessun ruolo potrebbe svolgere l’interesse moratorio attesa la necessaria e logica interdipendenza che esiste tra l’erogazione del credito e l’usura.
L’apparato argomentativo della decisione dell’ arbitro bancario e decisamente più articolato di quello esibito dalla pronuncia di Cassazione. Accanto al menzionato riferimento al dato normativo c’è spazio per altre considerazioni: in ordine alla funzione degli interessi moratori che è funzione risarcitoria e che in ipotesi di sproporzione dovrebbe indurre a orientarsi verso altre tecniche rimediali; in ordine al carattere,definito dall’arbitro non cogente,dei medesimi interessi in quanto dovuti esclusivamente in caso di inadempimento carattere che-è detto-ne conferma l’estremità al fenomeno dell’usura.
Non ultima per importanza,è l’ulteriore considerazione del complesso procedimento mediante il quale viene individuato il tasso soglia. Infatti,nelle istruzioni della Banca d’italia non è previsto che dell’interesse moratorio si tenga conto nel calcolo del Tasso effettivo globale medio,il quale a sua volta,costituisce la base del tasso soglia.
Rovesciando i termini della questione, alla domanda in ordine alla idoneità del menzionato tasso a costituire un limite per l interesse moratorio,l’ABF da perciò risposta negativa.
Infine,per quel che qui interessa,appare significativo un ulteriore passaggio della decisione dell’Arbitro bancario. Messo da parte il tasso soglia,messe da parte anche le rivelazioni del tasso di mora effettuate dalla stessa Banca D’Italia nel lontano 2002- e che evidenziano una maggioranza del 2% dl tasso corrispettivo-perchè,appunto,risalenti nel tempo,l’ABF conclude osservando che è chiaro che,per chi ritiene cje gli interessi moratori debbano essere pur sempre valutati ai fini dell’usura,potrà applicarsi in ogni caso la previsione contenuta nella seconda parte del comma 3 dell’art. 644 c.p. (usura residuale).
Per oggi le informazioni sul diritto bancari,l’usura e gli interessi moratori finiscono qua,domattina continueremo con la secondo parte.
(lo staff)