Dobbiamo prendere atto che una mezza cosa buona il governo Letta l’ha fatta, introducendo il divieto di pignoramento ( valido solo per l’agente di riscossione) dell’unico immobile ad uso abitativo in cui il contribuente è residente.

La Cassazione poi, con sentenza del 12/09/2014, ha confermato la retroattività della norma a copertura anche degli atti esecutivi già in corso.

MA QUALI SONO LE CONDIZIONI DA RISPETTARE?

Per opporsi al pignoramento della “prima casa” occorre che vi siano quattro imprescindibili condizioni:

deve essere l’unico immobile di proprietà del contribuente accatastato ad uso abitativo;

non deve essere un immobile “di lusso” o ricompreso nelle categorie catastali A/8 e A/9.;

l’immobile del contribuente deve corrispondere alla propria residenza

Il contribuente non deve possedere altri immobili oltre a quello di “prima abitazione”

In assenza delle citate condizioni, invece, il pignoramento può essere possibile solo se:

l’importo del debito iscritto a ruolo è superiore a 120.000 euro;

sono passati almeno sei mesi dall’iscrizione di ipoteca e il debitore non ha saldato il debito.