Dobbiamo prendere atto che una mezza cosa buona il governo Letta l’ha fatta, introducendo il divieto di pignoramento ( valido solo per l’agente di riscossione) dell’unico immobile ad uso abitativo in cui il contribuente è residente.
La Cassazione poi, con sentenza del 12/09/2014, ha confermato la retroattività della norma a copertura anche degli atti esecutivi già in corso.
MA QUALI SONO LE CONDIZIONI DA RISPETTARE?
Per opporsi al pignoramento della “prima casa” occorre che vi siano quattro imprescindibili condizioni:
deve essere l’unico immobile di proprietà del contribuente accatastato ad uso abitativo;
non deve essere un immobile “di lusso” o ricompreso nelle categorie catastali A/8 e A/9.;
l’immobile del contribuente deve corrispondere alla propria residenza
Il contribuente non deve possedere altri immobili oltre a quello di “prima abitazione”
In assenza delle citate condizioni, invece, il pignoramento può essere possibile solo se:
l’importo del debito iscritto a ruolo è superiore a 120.000 euro;
sono passati almeno sei mesi dall’iscrizione di ipoteca e il debitore non ha saldato il debito.