Stipuliamo mutui,la maggior parte delle volte inconsapevoli di alcune cose,tipo l’ipoteca che cosa è e che cosa comporta,qui di seguito una spiegazione a grandi linee.
In diritto l’ipoteca è un diritto reale di garanzia che riguarda, principalmente, beni immobili o beni mobili registrati. Esso tuttavia non comporta la perdita del possesso, da parte del debitore-proprietario del bene gravato, del bene stesso che è oggetto della garanzia.
La moderna configurazione dell’ipoteca quale garanzia reale su cosa altrui è il punto di equilibrio raggiunto fra le opposte esigenze di tutela del credito e di libertà nella circolazione dei beni. In epoca anteriore alle codificazioni moderne il vincolo ipotecario su un bene ne comportava l’inalienabilità. Il Code Napoléon lo trasformava in vincolo gravante, con diritto di seguito, su un bene liberamente negoziabile. La successiva ricerca di un equilibrio ottimale ha reso assai complessa la regolazione dell’ipoteca.
Nell’ordinamento italiano è regolato dagli articoli 2808 e seguenti del Codice civile italiano. In particolare, secondo il codice, l’ipoteca è un diritto reale di garanzia su una cosa altrui, costituito per fungere da garanzia di un credito.
L’ipoteca si distingue dal pegno anzitutto per l’oggetto (art. 2810), che può essere costituito da:
beni immobili, diritti reali minori sugli immobili, beni mobili iscritti in pubblici registri (autoveicoli, navi, aerei, rendite dello Stato).
Si distingue, in secondo luogo, perché la sua costituzione richiede una speciale formalità, l’iscrizione nei pubblici registri.
Infine, a differenza del pegno, non è necessario lo spossesso del bene, il godimento rimane infatti al proprietario (debitore).
Ipoteca volontaria
Si basa
su un contratto fra il debitore o il terzo datore di ipoteca da una parte e il creditore dall’altra; su un atto unilaterale fra vivi del debitore o del terzo datore di ipoteca.
Il contratto o l’atto unilaterale devono avere la forma scritta a pena di nullità. Non è ammessa la concessione per testamento (art. 2821)
È necessario che la sottoscrizione di chi ha concesso l’ipoteca sia autenticata o accertata giudizialmente (art. 2835).
Nulla vieta che il valore economico dell’ipoteca possa essere maggiore dell’ammontare del debito.
Ipoteca giudiziale
Si basa:
su una sentenza che rechi condanna al pagamento di una somma di danaro o all’adempimento di un’altra obbligazione o al risarcimento del danno da liquidarsi successivamente; su un decreto ingiuntivo reso esecutivo; su altri provvedimenti giudiziali cui la legge abbia attribuito tale effetto (sentenza di separazione personale fra coniugi, decreto di omologazione della separazione consensuale); su lodi arbitrali resi esecutivi;
su sentenze straniere delibate dall’autorità giudiziaria italiana.
Ipoteca legale
Può essere iscritta, anche contro la volontà del debitore, nei casi previsti dalla legge. Hanno diritto a essa:
l’alienante di un bene immobile o di un bene mobile registrato che non sia stato pagato dall’acquirente; ciascun coerede sugli immobili dell’eredità, a garanzia del pagamento del conguaglio in danaro spettantegli;
lo Stato sui beni dell’imputato o della persona civilmente responsabile del reato, a garanzia del pagamento delle pene pecuniarie, del rimborso delle spese processuali e delle spese di mantenimento del condannato in carcere.
Costituzione
Tanto l’ipoteca giudiziale quanto quella legale dello Stato si costituiscono per iniziativa, meramente facoltativa, del creditore. L’ipoteca legale a favore dell’alienante e del coerede è iscritta d’ufficio dal conservatore della conservatoria dei registri immobiliari, a meno che non risulti dal titolo o da separato atto pubblico che vi è stata rinuncia all’ipoteca.
Iscrizione di ipoteca
Il contratto o l’atto unilaterale per l’ipoteca volontaria, la sentenza o altro provvedimento per l’ipoteca giudiziale, l’atto di alienazione del bene per l’ipoteca legale sono semplicemente titolo per ottenere la costituzione dell’ipoteca: questa si costituisce solo con l’iscrizione nei registri immobiliari (art. 2808, 2° comma). È una forma di pubblicità giuridica analoga, per le formalità di esecuzione, alla trascrizione. Da questa differisce, tuttavia, perché è pubblicità costitutiva. Il che non significa però che sia condizione sufficiente per l’esistenza dell’ipoteca: questa si estingue se si estingue l’obbligazione garantita o se viene dichiarato nullo o annullato o reso inefficace il titolo da cui traeva origine.
Su un medesimo bene si possono iscrivere più ipoteche, a garanzia di crediti diversi. Ogni successiva ipoteca è, in ordine di tempo, contrassegnata da un numero, che prende il nome di grado (ipoteca di primo grado, di secondo grado e così via). Se il bene ipotecato verrà sottoposto a vendita forzata, con il ricavato della vendita si soddisferà anzitutto il creditore con ipoteca di primo grado e, se c’è un residuo, quello di secondo grado e così via (artt. 2852 ss.).
Il creditore che ha una ipoteca di grado inferiore può estinguere, con il pagamento, il credito di chi ha un’ipoteca di grado superiore, con l’effetto di surrogarsi nei suoi diritti (surrogazione ipotecaria di pagamento, art. 1203, n. 1)
L’iscrizione conserva il suo effetto per venti anni, trascorsi i quali l’ipoteca si estingue, salvo che con istanza del creditore l’iscrizione non venga rinnovata prima della scadenza (art. 2847 c.c). L’ipoteca prende grado dal momento dell’iscrizione: il grado determina un ordine progressivo tra le varie ipoteche che possono gravare sul medesimo bene. Pertanto, il creditore la cui ipoteca ha grado anteriore, si soddisferà per primo sul bene e il criterio del soddisfacimento proporzionale opera solo tra creditori di pari grado (artt. 2852-2854 c.c.).
È anche possibile lo scambio per grado dei creditori ipotecari, nel senso che il grado dell’ipoteca può essere oggetto di veri e propri atti di disposizione, con efficacia reale e non meramente obbligatoria (si parla di “postergazione” o “permuta” a seconda della contiguità o meno del grado che viene scambiato). Può anche verificarsi l’ipotesi di una surrogazione legale nel grado ipotecario (cosiddetta surrogazione del creditore perdente: art. 2856).
Postergazione e surrogazione costituiscono alcune delle vicende successive all’iscrizione che devono essere annotate in margine all’iscrizione: l’annotazione, come l’iscrizione, ha efficacia costitutiva, nel senso che la trasmissione del credito garantito o il vincolo dell’ipoteca non produce effetti finché la stessa non sia eseguita.
Riduzione
L’ipoteca può essere ridotta se si verifica una sproporzione tra il valore dei beni vincolati e il valore del credito garantito (perché ad esempio sono stati eseguiti pagamenti parziali). La riduzione si opera limitando l’iscrizione a una parte soltanto dei beni o riducendo la somma per la quale è stata presa l’iscrizione (art. 2872), quando vi consente il creditore, che in tal caso rinuncia parzialmente al diritto (riduzione convenzionale) oppure quando interviene una sentenza passata in guidicato pronunciata a seguito di azione di riduzione promossa dagli interessati (debitore, terzo acquirente, terzo datore, creditore successivamente iscritto: cosiddetta riduzione giudiziale). La riduzione deve essere annotata in margine all’iscrizione per avere effetto rispetto ai terzi.
Estinzione
L’ipoteca si estingue con la sua cancellazione dal registro. Anche per la cancellazione occorre un titolo:
l’estinzione dell’obbligazione garantita, la rinuncia espressa e redatta per iscritto del creditore all’ipoteca, la vendita forzata della cosa ipotecata il perimento della cosa (vedi alla voce Diritti reali di garanzia) lo spirare del termine ventennale senza rinnovazione
Il conservatore dei registri non può procedere d’ufficio alla cancellazione.
Circolazione del bene ipotecato
Il bene ipotecato può essere venduto, ma chi lo compera, acquista un bene gravato da ipoteca, esposto all’azione esecutiva del creditore ipotecario. Il bene si trasmette agli eredi, e ciascuno di essi è tenuto “ipotecariamente per l’intero” (art. 754), stante l’indivisibilità dell’ipoteca (e in deroga al principio della parziarietà della responsabilità dei coeredi per i debiti ereditati).
Posizione del terzo
Alla scadenza il creditore del credito non pagato ha diritto di promuovere la vendita forzata del bene anche in confronto del terzo acquirente. Questi, per evitare la vendita forzata, ha tre possibilità (art. 2858):
egli stesso paga i creditori ipotecari, liberando il bene dall’ipoteca, effettua il rilascio del bene ipotecato, ossia rinuncia alla proprietà con una apposita dichiarazione resa presso la cancelleria del tribunale, in modo che l’esecuzione non avvenga contro di lui ma contro l’amministratore nominato dal tribunale, libera il bene dall’ipoteca (purgazione dell’ipoteca): offre ai creditori una somma pari al prezzo di acquisto del bene (pari al valore del bene se l’acquisto è avvenuta a titolo gratuito); se nessun creditore si offre di acquistare per un prezzo superiore di almeno un decimo, il bene è liberato dall’ipoteca contro il pagamento della somma offerta dal terzo acquirente.
Il terzo acquirente, che subisca l’esecuzione forzata o che liberi il bene o che rilasci il bene, ha azione di regresso verso il debitore principale. Per il regresso può avvalersi della surrogazione ipotecaria, ma non in danno dei creditori che abbiano una iscrizione anteriore alla trascrizione del suo titolo di acquisto.
Il terzo datore di ipoteca si trova in posizione analoga: egli non può invocare, nei confronti del creditore precedente, il beneficio della preventiva escussione del debitore, se il beneficio non è stato convenuto (art. 2868). È direttamente esposto all’azione esecutiva. Per evitarla, deve pagare i creditori ipotecari. Anch’egli ha azione di regresso verso il debitore e diritto di surrogazione nell’ipoteca del creditore.
Specialità e indivisibilit
L’ipoteca è, in linea di principio, speciale e indivisibile: grava solo sui beni specificamente indicati e solo per una somma determinata di danaro; e grava, per intero, su tutti i beni ipotecati e su ogni loro parte (art. 2809).[1]
La specialità dell’ipoteca va considerata sotto un duplice aspetto:
con riguardo al credito garantito:
La prelazione sul bene vale solo nei limiti della somma per la quale l’ipoteca è iscritta (ma il credito garantito non deve per questo necessariamente essere un credito pecuniario). La prelazione assiste il credito, anche oltre questo limite, per ciò che attiene ai suoi accessori (spese di costituzione, iscrizione e rinnovazione dell’ipoteca, spese ordinarie dell’intervento nel processo di esecuzione).
con riguardo ai beni ipotecati:
il principio è che l’ipoteca può essere iscritta solo “su beni specialmente indicati”. Tali non sono i beni futuri (potendo l’ipoteca essere iscritta solo quando la cosa è venuta a esistenza; art. 2823), né i beni altrui (l’ipoteca può essere iscritta solo quando la cosa è acquistata del concedente; art. 2822). È invece possibile iscrivere ipoteca su una quota di proprietà indivisa, anche se l’ipoteca produrrà effetto rispetto ai beni che al debitore verranno assegnati in sede di divisione (art. 2825).
L’ipoteca si estende alla pertinenze dell’immobile, i miglioramenti e le accessioni. L’estensione dell’ipoteca alle accessioni dell’immobile ipotecato (come l’edificio costruito sul terreno oggetto di ipoteca) finisce con il tradursi in garanzia ipotecaria, su cose future, non menzionate nell’iscrizione ipotecaria. Può accadere che un mutuo venga erogato per un importo superiore al valore del terreno offerto in ipoteca, quando il mutuo è concesso per finanziare l’edificazione e l’ipoteca è iscritta per una somma che tiene conto del valore dell’edificio da costruire. Il rischio che l’opera non sia portata a compimento incombe sul creditore.
L’ipoteca è, in linea di principio, indivisibile al pari del pegno. Continua a gravare su tutti i beni ipotecati e su ogni loro parte, anche se il credito si sia in parte estinto o se il valore dei beni ipotecati sia successivamente aumentato. Tuttavia, con il consenso del creditore o con sentenza, si può ottenere la riduzione dell’ipoteca. Questa può consistere nella riduzione della somma per la quale l’ipoteca fu iscritta o nella riduzione dell’iscrizione a una parte soltanto dei beni originariamente ipotecati.
(lo staff)
Strozzavano gli imprenditori soffocati dalla crisi e a cui le banche avevano chiuso i rubinetti del credito. Prestavano soldi e poi li richiedevano indietro con un tasso di interesse che andava dal 120 al 140% annuo, facendosi dare in garanzia assegni e immobili e minacciando costantemente le vittime di gettarle sul lastrico. Cinque soci dell’Istituto Popolare Salentino di Aradeo (società di capitali dedita all’intermediazione finanziaria dal 1983) sono stati posti agli arresti domiciliari dai militari della Guardia di finanza di Lecce guidati dal colonnello Vincenzo Di Rella, in esecuzione delle ordinanze di custodia cautelare firmate dal gip Giovanni Gallo su richiesta del pm Alessio Coccioli.
Associazione a delinquere, usura, estorsione ed esercizio abusivo della raccolta del risparmio, le accuse contestate a Carmine Minerba, ai suoi figli Antonio e Massimo, alla nuora Aurora Pepe, e al socio Roberto Giuri, proprietari dell’80% delle quote dell’istituto finanziario, che in passato aveva avuto nella sua compagine societaria anche Giuseppe Coluccia (referente dell’omonimo clan di Galatina) e le sue figlie, Federica e Valentina, che oggi conservano un’azione ciascuna del valore di 17 centesimi. L’inchiesta ha avuto inizio nel 2008, grazie alla denuncia di due commercianti di complementi d’arredo, che non riuscivano più a far fronte alle richieste usuraie degli indagati.
“Le vittime per anni hanno sopportato – ha chiarito il procuratore di Lecce Cataldo Motta – tirando in mezzo ai loro guai anche parenti e amici e, solo quando hanno capito che non avrebbero mai potuto restituire le cifre che erano diventate enormi, si sono rivolte alla magistratura”. Al racconto degli usurati è seguita un’intensa attività investigativa, che ha portato i finanzieri del colonnello Nicola De Santis e del maggiore Giuseppe Dinoi ad intercettare interessanti conversazioni telefoniche, grazie alle quali è stata ricostruita la rete dei prestiti usurai e anche l’elenco delle presunte vittime.
Altri sei imprenditori (di Neviano, Nardo’, Gallipoli, Parabita e Galatina), ascoltati come persone informate sui fatti, hanno poi confermato le accuse nei confronti del gruppo criminale di Aradeo. La finanziaria, in sostanza, operava sul territorio come fosse una banca, senza averne però le autorizzazioni. Raccoglieva i risparmi dei clienti, che li affidavano ai Minerba ignari della loro reale attività, e con i soldi messi insieme avviava i prestiti nei confronti di imprenditori in difficoltà. I finanziamenti venivano proposti tramite lo sconto di assegni post-datati e l’acquisizione di idonee garanzie quali cambiali, assegni emessi da terzi garanti e beni immobili come case e negozi.
Per ottenere il pagamento dei prestiti, le persone finite in manette avrebbero utilizzato pressioni continue, non disdegnando di minacciare pesantemente anche una donna all’ottavo mese di gravidanza, che era finita nel loro meccanismo perverso. Le indagini hanno consentito di verificare che, in passato, alcune operazioni di sconto assegni erano state effettuate anche in favore di esponenti del clan Coluccia. Grazie a tale sistema gli indagati erano riusciti a costruire un vero e proprio impero, del valore di 10 milioni di euro, che è finito totalmente sotto sequestro. I sigilli sono stati apposti all’Istituto Popolare Salentino, a tre locali commerciali, quattro appartamenti, cinque autoveicoli, diciotto rapporti bancari-postali, affidati a un custode giudiziario.
(lo staff)
Tribunale di PADOVA Ordinanza Collegiale del 13 Maggio 2014
Molti si attribuiscono il merito di questa epocale sentenza. Ne hanno parlato giornali, radio e televisioni locali; attenzione, il merito di questo provvedimento eclatante va al gruppo D.E.C.I.BA www.deciba.it .
L’associato che ha ottenuto il provvedimento ha avuto la fortuna di rivolgersi a professionisti seri e onesti, Dipartimento Europeo Controllo Illeciti Bancari DECIBA.
In esclusiva per la prima volta in Italia abbiamo intercettato e raggiunto L’avvocato che ha ottenuto questo risultato
AVVOCATO ROSA CHIERICATI
TEL: 0375/781262
EMAIL : rosachiericati@tin.it
Buon giorno Avvocato, come ha raggiunto questo risultato ?
Questo risultato è il frutto di un’approfondimento tecnico giuridico, grazie al quale è stato possibile dimostrare al Tribunale, con i numeri alla mano, che l’usurarietà del mutuo aveva l’effetto di impedire originariamente la venuta ad esistenza di un valido titolo esecutivo. Quando i Giudici si sono accorti che l’asta si fondava sul nulla, l’hanno dovuta fermare.
Avvocato Chiericati perché lei ha raggiunto l’obiettivo e altri no ?
Sarebbe come chiedere ad Einstein come mai solo lui all’epoca ha scoperto la teoria della relatività; ci sono persone persone che hanno intuizioni e predisposizioni per una certa materia, io ce l’ho in questa.
Ci sono società, associazioni, professionisti presenti nel mercato da molto tempo, eppure a questo risultato nemmeno si sono avvicinati, come si spiega tutto ciò ?
Oltre a svolgere la professione, da sempre mi dedico all’approfondimento e alla ricerca. Nell’ultimo anno ho avuto la fortuna di cooperare con un team di professionisti altamente specializzati, che costituiscono il gruppo di ricerca dell’Associazione DECIBA, su ogni aspetto dei contratti bancari. Stiamo raggiungendo piani di eccellenza. Per rispondere alla sua domanda, la differenza tra noi ed altri è quella della competenza ai massimi livelli, acquisita con un lavoro di costante ricerca ed elaborazioni di soluzioni innovative.
Oggi ci sono molte società che propongo il risarcimento del Mutuo in Usura, come possiamo capire a chi rivolgerci?
Io ho visto il lavoro di molti, e il comune denominatore è la non comprensione delle dinamiche tecnico-giuridico dei mutui e Leasing. Difficile orientarsi, per il momento in Italia siamo gli unici ad avere ottenuto un risulto del genere.
Con questa Ordinanza il vostro cliente cosa ha ottenuto in parole semplici
Abbiamo ottenuto la sospensione dell’Asta per tutto il tempo che durerà la causa, al termine della quale la banca nulla dovrà più avere, perché lei si immagini quanti danni andremo adesso a chiedere in forza di questa esecuzione illegittima.
Dove la possiamo trovare ?
Mi potete trovare nella mia sede Svizzera a Lugano o nel mio recapito Italiano al seguente numero 0375/781262 email rosachiericati@tin.it .
Il gruppo di collaborazione
www.managementeitalia.it
www.deciba.it
Informazioni:
financialsolution@libero.it
telefono : 0375/781262
Questo il video diffuso dal Presidente Deciba
Mutuo in Usura come difendersi
IL VIDEO PIU’ VISTO DEL WEB NEL CAMPO USURA AFFIDATEVI A PROFESSIONISTI SERI
DIFFONDETE
(lo staff)
Prima volta in Italia DECIBA sospende un’asta per Usura ,questa la conclusione dell’ordinanza emessa oggi Accoglie il reclamo e conseguentemente revoca l”ordinanza emessa dal GE in data 18/02/2014 ,sospende l’esecuzione immobiliare iscritta sl n° +++++++++++
condanna +++++++++++ spa nelal qualità di cui epigrafe ,ed Equitalia nord spa in solido tra loro al pagamento delle spese processuali e liquidate in complessivi 3500 Euro .
Abbiamo il diritto di riservatezza ,appena sciolto pubblicheremo l’ordinanza epocale,con i giusti professionisti si vince . Con preghiera di diffondere questa informazione,questo vuol dire che migliaia di case all’asta o con pignoramento possono essere fermate .
Si ringrazia : Avvocato Rosa Chiericati e il Presidente Deciba Gaetano Vilnò
Abbiamo preso come spunto l’articolo del sole 24 ore
http://www.ilsole24ore.com/art/finanza-e-mercati/2014-05-09/usura-mutuo-doccia-fredda-chi-vuole-rivalersi-banca-184019.shtml?uuid=ABhgy5GB
Molti dicono che il sole 24 ore sia filo bancario,abbiamo mandato comunicazione al sole 24 ore di questa importante ordinanza di Padova,vediamo se pubblicheranno .
Questa Ordinanza dimostra palesemente l’importanza del professionista,un Mutuo in usura non è proporzionale a vincere una causa,attenzione a chi vende perizie,le cause si vincono certo,ma occhio al vostro interlocutore .
Da tempo abbiamo fatto ricerche approfondite,abbiamo valutato professionalità e rapporto qualità prezzo,la nostra conclusione è che in Italia ci sono pochi esperti in materia Usura Mutui ,chi ha portato questo risultato è :
Associazione Deciba www.deciba.it
società professionista managementitalia www.managementitalia.it
Avvocato Rosa Chiericati responsabile giuridica
Contatti : 0375/781262
email : financialolution@libero.it
Mobile : 338/1063708
La doccia fredda è arrivata anche per le banche,questa sentenza darà una reale possibilità di opporsi concretamente sia al pignoramenti sia all’asta,ma fate attenzioni ai professionisti,valutate sempre le vere capacità del vostro interlocutore .
Si apre la strada per i risarcimento per i finanziamenti in usura,giornali,televisioni,radio spesso enfatizzano le sentenze negative e nascondono quelle positive,in Italia ci sono tantissimi giudici bravi,la sentenza 350 di Gennaio 2013 né è la prova.
Per ora la BANCA ED EQUITALIA NORD dovranno pagare Euro 3500 di spese legali,inoltre l’asta è ferma ed ora andiamo verso la vittoria della causa,diffondete l’informazione,questo argomento può capovolgere le sorti del paese .
DIFFONDETE L’INFORMAZIONE
Questi signori ci mettono la faccia non sono società misteriose
eccoli nel video