Se hai acceso un mutuo e stai ancora pagando le rate, saprai di certo cos’è l’estinzione anticipata, e forse starai accumulando liquidità per richiederla.
Tuttavia, non è detto che tu non ti sia mai posto qualche domanda su come fare, quando procedere, e via dicendo.
Proveremo a rispondere in maniera esaustiva alle tue domande.
L’estinzione anticipata può essere richiesta sempre, lo garantisce l’articolo 40, comma 1, del Testo Unico Bancario; è possibile però che qualche banca non la conceda prima dei 18 mesi dall’accensione del mutuo. In ogni caso, tale eccezione, già di per sé discutibile poiché in disaccordo con la normativa ufficiale, deve essere segnalata da un’apposita clausola nel contratto.
Bisogna poi distinguere tra estinzione parziale e totale.
L’estinzione parziale permette di versare una quota aggiuntiva alle rate regolari, in modo da diminuire in un colpo solo il capitale residuo; è assai probabile che a seguito di questo versamento anche le rate mensili si abbassino.
L’estinzione totale, invece, come dice il nome, permettere di chiudere definitivamente il rapporto con l’istituto di credito, saldando il debito per intero.
E le penali?
Se hai stipulato un mutuo dopo il 2 febbraio 2007, non dovrai pagare alcuna penale per l’estinzione anticipata, a patto che il finanziamento sia servito per ristrutturare o acquistare la casa o un locale adibito a luogo di lavoro.
Se il tuo mutuo è precedente questa data, dovrai farti carico di una penale, variabile a seconda del tasso.
Spesso, tuttavia, la clausola di penale presenta irregolarità che il consumatore non è in grado di rilevare. Fai controllare il tuo mutuo a professionisti del settore, come l’associazione D.E.C.I.BA, che da tre anni si batte a fianco del contribuente per ricevere risarcimenti. Molti mutui infatti contengono illegittimi che, se impugnati da professionisti adeguatamente preparati, potrebbero fare restituire gli interessi versati.