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Chiesto alla procura il blocco di tutti i procedimenti civili a carico del denunciante. Da sospendere, in attesa dei risultati dell’inchiesta penale, anche i pagamenti pretesi dalle banche

MANTOVA. L’inchiesta della procura nei confronti della banca Monte dei Paschi di Siena, per sospetta usura ai danni di un cliente di Castelbelforte, si arricchisce di un nuovo importante tassello. La prefettura di Mantova, accogliendo l’istanza presentata dal denunciante, ha inviato al procuratore capo Antonino Condorelli la richiesta di sospensione di tutti i procedimenti civili a suo carico, compreso il pagamento preteso da due banche per una somma complessiva di duecentomila euro.

Se il numero uno della procura approverà la richiesta della prefettura, ogni azione nei confronti del denunciante rimarrà congelata per trecento giorni. Un margine di tempo che dovrebbe bastare, in sede penale, a stabilire eventuali responsabilità da parte dell’istituto di credito.

L’iscrizione al registro è del 9 luglio. A presentare l’esposto, sul quale la magistratura avrebbe trovato elementi concreti sui cui indagare, è Battista Zanafredi, 31 anni, nato a Isola della Scala, in provincia di Verona, ma residente a Castelbelforte, dove la vicenda ha avuto inizio.

Nel luglio del 1996 Giovanni Zanafredi, padre di Battista e direttore del Consorzio Agrario, contrae un mutuo ipotecario con la Banca Agricola Mantovana. Nell’ottobre di cinque anni dopo il debito residuo è di circa 60mila euro. Nel novembre 2001 Giovanni contrae un altro mutuo ipotecario con la stessa banca per 129mila euro. La somma viene accreditata sul conto corrente a lui intestato e in parte utilizzata per estinguere il precedente prestito.

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Ma è proprio sul mutuo stipulato nel 2001 che, la Bam prima e Monte dei Paschi poi, avrebbero applicato tassi di interesse integranti l’usura. Nei mesi successivi alla stipula del contratto Zanafredi provvede a rimborsare tutti i ratei del mutuo. Rimborsi regolari fino al 2003 quando si ammala gravemente e non riesce più a svolgere il suo lavoro, tanto da saltare il pagamento di alcune rate.

Muore e gli subentrano i due figli: tra questi anche Battista che versa oltre 50mila euro per ripianare le posizioni di debito del padre. Qui la svolta, oggetto dell’esposto di Zanafredi: «I versamenti che effettuavo anziché andare a pagare i ratei di mutuo scaduti, venivano imputati dalla banca a pagamento di debiti derivanti dal conto corrente».

Nel luglio del 2011 Monte dei Paschi, stante la morosità nei pagamenti del mutuo, procede al pignoramento dell’immobile posto a garanzia del prestito. Battista ha forti dubbi sulle somme richieste dalla banca e si rivolge quindi a una società di consulenza che ricostruisce il rapporto tecnico contabile che va dal 2001 al 2011, da cui emergerebbero, appunto, i tassi di presunta usura.

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(lo staff)

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Stipuliamo mutui,la maggior parte delle volte inconsapevoli di alcune cose,tipo l’ipoteca che cosa è e che cosa comporta,qui di seguito una spiegazione a grandi linee.

In diritto l’ipoteca è un diritto reale di garanzia che riguarda, principalmente, beni immobili o beni mobili registrati. Esso tuttavia non comporta la perdita del possesso, da parte del debitore-proprietario del bene gravato, del bene stesso che è oggetto della garanzia.

La moderna configurazione dell’ipoteca quale garanzia reale su cosa altrui è il punto di equilibrio raggiunto fra le opposte esigenze di tutela del credito e di libertà nella circolazione dei beni. In epoca anteriore alle codificazioni moderne il vincolo ipotecario su un bene ne comportava l’inalienabilità. Il Code Napoléon lo trasformava in vincolo gravante, con diritto di seguito, su un bene liberamente negoziabile. La successiva ricerca di un equilibrio ottimale ha reso assai complessa la regolazione dell’ipoteca.
Nell’ordinamento italiano è regolato dagli articoli 2808 e seguenti del Codice civile italiano. In particolare, secondo il codice, l’ipoteca è un diritto reale di garanzia su una cosa altrui, costituito per fungere da garanzia di un credito.

L’ipoteca si distingue dal pegno anzitutto per l’oggetto (art. 2810), che può essere costituito da:

beni immobili, diritti reali minori sugli immobili, beni mobili iscritti in pubblici registri (autoveicoli, navi, aerei, rendite dello Stato).

Si distingue, in secondo luogo, perché la sua costituzione richiede una speciale formalità, l’iscrizione nei pubblici registri.

Infine, a differenza del pegno, non è necessario lo spossesso del bene, il godimento rimane infatti al proprietario (debitore).

Ipoteca volontaria
Si basa

su un contratto fra il debitore o il terzo datore di ipoteca da una parte e il creditore dall’altra; su un atto unilaterale fra vivi del debitore o del terzo datore di ipoteca.

Il contratto o l’atto unilaterale devono avere la forma scritta a pena di nullità. Non è ammessa la concessione per testamento (art. 2821)

È necessario che la sottoscrizione di chi ha concesso l’ipoteca sia autenticata o accertata giudizialmente (art. 2835).

Nulla vieta che il valore economico dell’ipoteca possa essere maggiore dell’ammontare del debito.

Ipoteca giudiziale
Si basa:

su una sentenza che rechi condanna al pagamento di una somma di danaro o all’adempimento di un’altra obbligazione o al risarcimento del danno da liquidarsi successivamente; su un decreto ingiuntivo reso esecutivo; su altri provvedimenti giudiziali cui la legge abbia attribuito tale effetto (sentenza di separazione personale fra coniugi, decreto di omologazione della separazione consensuale); su lodi arbitrali resi esecutivi;

su sentenze straniere delibate dall’autorità giudiziaria italiana.

Ipoteca legale
Può essere iscritta, anche contro la volontà del debitore, nei casi previsti dalla legge. Hanno diritto a essa:

l’alienante di un bene immobile o di un bene mobile registrato che non sia stato pagato dall’acquirente; ciascun coerede sugli immobili dell’eredità, a garanzia del pagamento del conguaglio in danaro spettantegli;

lo Stato sui beni dell’imputato o della persona civilmente responsabile del reato, a garanzia del pagamento delle pene pecuniarie, del rimborso delle spese processuali e delle spese di mantenimento del condannato in carcere.

Costituzione
Tanto l’ipoteca giudiziale quanto quella legale dello Stato si costituiscono per iniziativa, meramente facoltativa, del creditore. L’ipoteca legale a favore dell’alienante e del coerede è iscritta d’ufficio dal conservatore della conservatoria dei registri immobiliari, a meno che non risulti dal titolo o da separato atto pubblico che vi è stata rinuncia all’ipoteca.

Iscrizione di ipoteca
Il contratto o l’atto unilaterale per l’ipoteca volontaria, la sentenza o altro provvedimento per l’ipoteca giudiziale, l’atto di alienazione del bene per l’ipoteca legale sono semplicemente titolo per ottenere la costituzione dell’ipoteca: questa si costituisce solo con l’iscrizione nei registri immobiliari (art. 2808, 2° comma). È una forma di pubblicità giuridica analoga, per le formalità di esecuzione, alla trascrizione. Da questa differisce, tuttavia, perché è pubblicità costitutiva. Il che non significa però che sia condizione sufficiente per l’esistenza dell’ipoteca: questa si estingue se si estingue l’obbligazione garantita o se viene dichiarato nullo o annullato o reso inefficace il titolo da cui traeva origine.

Su un medesimo bene si possono iscrivere più ipoteche, a garanzia di crediti diversi. Ogni successiva ipoteca è, in ordine di tempo, contrassegnata da un numero, che prende il nome di grado (ipoteca di primo grado, di secondo grado e così via). Se il bene ipotecato verrà sottoposto a vendita forzata, con il ricavato della vendita si soddisferà anzitutto il creditore con ipoteca di primo grado e, se c’è un residuo, quello di secondo grado e così via (artt. 2852 ss.).
Il creditore che ha una ipoteca di grado inferiore può estinguere, con il pagamento, il credito di chi ha un’ipoteca di grado superiore, con l’effetto di surrogarsi nei suoi diritti (surrogazione ipotecaria di pagamento, art. 1203, n. 1)

L’iscrizione conserva il suo effetto per venti anni, trascorsi i quali l’ipoteca si estingue, salvo che con istanza del creditore l’iscrizione non venga rinnovata prima della scadenza (art. 2847 c.c). L’ipoteca prende grado dal momento dell’iscrizione: il grado determina un ordine progressivo tra le varie ipoteche che possono gravare sul medesimo bene. Pertanto, il creditore la cui ipoteca ha grado anteriore, si soddisferà per primo sul bene e il criterio del soddisfacimento proporzionale opera solo tra creditori di pari grado (artt. 2852-2854 c.c.).

È anche possibile lo scambio per grado dei creditori ipotecari, nel senso che il grado dell’ipoteca può essere oggetto di veri e propri atti di disposizione, con efficacia reale e non meramente obbligatoria (si parla di “postergazione” o “permuta” a seconda della contiguità o meno del grado che viene scambiato). Può anche verificarsi l’ipotesi di una surrogazione legale nel grado ipotecario (cosiddetta surrogazione del creditore perdente: art. 2856).

Postergazione e surrogazione costituiscono alcune delle vicende successive all’iscrizione che devono essere annotate in margine all’iscrizione: l’annotazione, come l’iscrizione, ha efficacia costitutiva, nel senso che la trasmissione del credito garantito o il vincolo dell’ipoteca non produce effetti finché la stessa non sia eseguita.

Riduzione
L’ipoteca può essere ridotta se si verifica una sproporzione tra il valore dei beni vincolati e il valore del credito garantito (perché ad esempio sono stati eseguiti pagamenti parziali). La riduzione si opera limitando l’iscrizione a una parte soltanto dei beni o riducendo la somma per la quale è stata presa l’iscrizione (art. 2872), quando vi consente il creditore, che in tal caso rinuncia parzialmente al diritto (riduzione convenzionale) oppure quando interviene una sentenza passata in guidicato pronunciata a seguito di azione di riduzione promossa dagli interessati (debitore, terzo acquirente, terzo datore, creditore successivamente iscritto: cosiddetta riduzione giudiziale). La riduzione deve essere annotata in margine all’iscrizione per avere effetto rispetto ai terzi.

Estinzione
L’ipoteca si estingue con la sua cancellazione dal registro. Anche per la cancellazione occorre un titolo:

l’estinzione dell’obbligazione garantita, la rinuncia espressa e redatta per iscritto del creditore all’ipoteca, la vendita forzata della cosa ipotecata il perimento della cosa (vedi alla voce Diritti reali di garanzia) lo spirare del termine ventennale senza rinnovazione

Il conservatore dei registri non può procedere d’ufficio alla cancellazione.

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Circolazione del bene ipotecato
Il bene ipotecato può essere venduto, ma chi lo compera, acquista un bene gravato da ipoteca, esposto all’azione esecutiva del creditore ipotecario. Il bene si trasmette agli eredi, e ciascuno di essi è tenuto “ipotecariamente per l’intero” (art. 754), stante l’indivisibilità dell’ipoteca (e in deroga al principio della parziarietà della responsabilità dei coeredi per i debiti ereditati).

Posizione del terzo
Alla scadenza il creditore del credito non pagato ha diritto di promuovere la vendita forzata del bene anche in confronto del terzo acquirente. Questi, per evitare la vendita forzata, ha tre possibilità (art. 2858):

egli stesso paga i creditori ipotecari, liberando il bene dall’ipoteca, effettua il rilascio del bene ipotecato, ossia rinuncia alla proprietà con una apposita dichiarazione resa presso la cancelleria del tribunale, in modo che l’esecuzione non avvenga contro di lui ma contro l’amministratore nominato dal tribunale, libera il bene dall’ipoteca (purgazione dell’ipoteca): offre ai creditori una somma pari al prezzo di acquisto del bene (pari al valore del bene se l’acquisto è avvenuta a titolo gratuito); se nessun creditore si offre di acquistare per un prezzo superiore di almeno un decimo, il bene è liberato dall’ipoteca contro il pagamento della somma offerta dal terzo acquirente.

Il terzo acquirente, che subisca l’esecuzione forzata o che liberi il bene o che rilasci il bene, ha azione di regresso verso il debitore principale. Per il regresso può avvalersi della surrogazione ipotecaria, ma non in danno dei creditori che abbiano una iscrizione anteriore alla trascrizione del suo titolo di acquisto.

Il terzo datore di ipoteca si trova in posizione analoga: egli non può invocare, nei confronti del creditore precedente, il beneficio della preventiva escussione del debitore, se il beneficio non è stato convenuto (art. 2868). È direttamente esposto all’azione esecutiva. Per evitarla, deve pagare i creditori ipotecari. Anch’egli ha azione di regresso verso il debitore e diritto di surrogazione nell’ipoteca del creditore.

Specialità e indivisibilit
L’ipoteca è, in linea di principio, speciale e indivisibile: grava solo sui beni specificamente indicati e solo per una somma determinata di danaro; e grava, per intero, su tutti i beni ipotecati e su ogni loro parte (art. 2809).[1]

La specialità dell’ipoteca va considerata sotto un duplice aspetto:

con riguardo al credito garantito:
La prelazione sul bene vale solo nei limiti della somma per la quale l’ipoteca è iscritta (ma il credito garantito non deve per questo necessariamente essere un credito pecuniario). La prelazione assiste il credito, anche oltre questo limite, per ciò che attiene ai suoi accessori (spese di costituzione, iscrizione e rinnovazione dell’ipoteca, spese ordinarie dell’intervento nel processo di esecuzione).

con riguardo ai beni ipotecati:
il principio è che l’ipoteca può essere iscritta solo “su beni specialmente indicati”. Tali non sono i beni futuri (potendo l’ipoteca essere iscritta solo quando la cosa è venuta a esistenza; art. 2823), né i beni altrui (l’ipoteca può essere iscritta solo quando la cosa è acquistata del concedente; art. 2822). È invece possibile iscrivere ipoteca su una quota di proprietà indivisa, anche se l’ipoteca produrrà effetto rispetto ai beni che al debitore verranno assegnati in sede di divisione (art. 2825).

L’ipoteca si estende alla pertinenze dell’immobile, i miglioramenti e le accessioni. L’estensione dell’ipoteca alle accessioni dell’immobile ipotecato (come l’edificio costruito sul terreno oggetto di ipoteca) finisce con il tradursi in garanzia ipotecaria, su cose future, non menzionate nell’iscrizione ipotecaria. Può accadere che un mutuo venga erogato per un importo superiore al valore del terreno offerto in ipoteca, quando il mutuo è concesso per finanziare l’edificazione e l’ipoteca è iscritta per una somma che tiene conto del valore dell’edificio da costruire. Il rischio che l’opera non sia portata a compimento incombe sul creditore.

L’ipoteca è, in linea di principio, indivisibile al pari del pegno. Continua a gravare su tutti i beni ipotecati e su ogni loro parte, anche se il credito si sia in parte estinto o se il valore dei beni ipotecati sia successivamente aumentato. Tuttavia, con il consenso del creditore o con sentenza, si può ottenere la riduzione dell’ipoteca. Questa può consistere nella riduzione della somma per la quale l’ipoteca fu iscritta o nella riduzione dell’iscrizione a una parte soltanto dei beni originariamente ipotecati.

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(lo staff)

Come annunciato venerdi,di seguito la nota metodologica sulla rivelazione dei tassi di interesse effettivi globali medi ai fini della legge sull’usura.

” La legge 7 marzo 1996,n. 108,volta a contrastare il fenomeno dell’usura,prevede che siano resi noti con cadenza trimestrale i tassi effettivi globali medi,comprensivi di commissioni,spese e remunerazioni a qualsiasi titolo connesse col finanziamento,praticati dalle banche dagli intermediari finanziari.

Il decreto annuale di classificazione delle operazioni emanato dal Ministero dell’Economia e delle Finanza ripartisce le operazioni in categorie omogenee attribuendo alla banca di italia il compito di rilevare i tassi.
La rivelazione dei dati per ciascuna categoria riguarda le medie aritmetiche dei tassi praticati sulle operazioni censite nel trimestre di riferimento.Essa è condotta per classi di importo;non sono incluse nelle rivelazioni alcune fattispecie di operazioni condotte a tassi che non riflettono le condizioni di mercato.

Per le operazioni di credito personale,credito finalizzato,leasing,mutuo,altri finanziamenti e prestiti contro cessione del quinto dello stipendio e della pensione i tassi rilevati si riferiscono ai rapporti di finanziamento accesi nel trimestre;per esse è adottato un indicatore di costo analogo al TAEG definito dalla normativa comunitaria sul credito al consumo.
Per le aperture di credito in conto corrente,gli scoperti senza affidamento,il credito revolving e con utilizzo di carte di credito,gli anticipi su crediti e sconto di portafoglio commerciale e le operazioni di factoring-i cui tassi sono continuamente sottoposti a revisione-vengono rilevati i tassi praticati per tutte le operazioni in essere nel trimestre,computati sulla base dell’effettivo utilizzo.

La rivelazione interessa l’intero sistema bancario e il complesso degli intermediari finanziari già iscritti negli elenchi previsti dagli articoli 106 e 107 del testo unico bancario.
La banca di italia procede ad aggregazioni tra dati omogenei la fine di agevolare la consultazione e l’utilizzo della rivelazione.Le categorie di finanziamento sono definite considerando l’omogeneità delle operazioni evidenziata dalle forme tecniche adottate e dal livello dei tassi di mercato rilevati.

La tabella è composta da 25 tassi che fanno riferimento alle predette categorie di operazioni. Le classi di importo riportate nella tabella sono aggregate sulla base della distribuzione delle operazioni tra le diverse classi presenti nella rivelazione statistica;lo scostamento dei tassi aggregati rispetto al dato segnalato per ciascuna classe di importo è contenuto. A decorrere dal decreto trimestrale del dicembre 2009,la metodologia di calcolo del TEG applica le modifiche introdotte con la revisione delle Istruzioni per la rivelazione emanate dalla banca di italia nell ‘agosto 2009. Le segnalazioni inviate dagli intermediari tengono anche conto dei chiarimenti forniti dalla banca di italia,attraverso il sito internet,in risposta ai quesiti pervenuti.

La rinnovata metodologia di calcolo comporta l’introduzione di alcune modifiche nella griglia dei tassi:viene data separata evidenza agli scoperti senza affidamento-in precedenza compresi tra le aperture di credito in conto corrente-ai crediti personali e agli anticipi e sconti;sono stati unificati i tassi applicati da banche e finanziarie per tutte le categorie di operazioni;sono state distinte tre tipologie di operazioni leasing;sono stati separati i TEG pubblicati per il credito finalizzato e il credito revolving;la categoria residuale altri finanziamenti non prevede la distinzione per soggetto finanziato.

Con riferimento ai prestiti contro cessione del quinto dello stipendio e della pensione,le modalità di assolvimento dell’obbligo della garanzia assicurativa ,secondo quanto previsto dal regolamento ISVAP,non modificano la classificazione di tali operazioni stabilita dal DM emanato ai sensi dell’art 2 comma 2 della L. 108/96.
La disposizione del citato art,nello stabilire che gli istituti autorizzati a concederne prestiti contro cessione del quinto non possono assumere in proprio i rischi di morte o impiego dei cedenti è unicamente volta ad escludere che i soggetti finanziatori possono rilasciare garanzie assicurative,attività riservata alle imprese assicurative autorizzate.

A causa degli importanti scostamenti tra tassi fissi e variabili rilevati nelle operazioni di leasing immobiliare,a partire dal decreto valido per il trimestre aprile-giugno 2011 l’indicazione delle operazioni di leasing immobiliare a tasso fisso e a tasso variabile è data separatamente al fine di evitare in tale comparto fenomeni di razionamento del credito.

Data la metodologia della segnalazione,i tassi di interesse bancari riportati nella tabella da quelli rilevati dalla banca di italia nell’ambito delle statistiche dei tassi armonizzati e di quelle della centrale dei rischi,orientate ai fini dell’analisi economica e dell’esame della congiuntura.
Queste rivelazioni si riferiscono a campioni,tra loro diversi,di banche;i tassi armonizzati non sono comprensivi degli oneri accessori e sono ponderati con l importo delle operazioni;i tassi della centrale dei rischi si riferiscono alle operazioni di finanziamento di importo pari o superiore a 30mila euro.

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Secondo quanto previsto dalla legge,i tassi medi rilevati vengono corretti in relazione alla variazione del valore medio del tasso ufficiale di sconto nel periodo successivo al trimestre di riferimento.
A decorrere dal 1 gennaio 2004,si fa riferimento alle variazioni del tasso applicato alle operazioni di rifinanziamento principali dell’eurosistema determinato dal consiglio direttivo della banca centrale europea,la cui misura sostituisce quella della cessata ragione normale dello sconto.

Come prescrive la legge,il limite oltre il quale gli interessi sono da considerarsi usurari si ottiene aumentando i tassi medi di un quarto e aggiungendo un margine di ulteriori 4 punti percentuali.La differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali.

RILEVAZIONE DEGLI INTERESSI DI MORA:

Nell’anno 2002 la banca di italia e l ufficio italiano cambi hanno proceduto a una rilevazione statistica riguardante la misura media degli interessi di mora stabiliti contrattualmente. La rilevazione ha riguardato un campione di banche e di società finanziarie individuato sulla base della distribuzione territoriale e della ripartizione tra le categoria istituzionali.

In relazione ai contratti accesi nel terzo trimestre del 2001 sono state verificate le condizioni previste contrattualmente;per le aperture di credito in conto corrente sono state rilevate le condizioni previste nei casi di revoca del fido per tutte le operazioni in essere.In relazione la complesso delle operazioni,il valore della maggiorazione percentuale media è stato posto a confronto con il tasso medio rilevato.

(lo staff)

Strozzavano gli imprenditori soffocati dalla crisi e a cui le banche avevano chiuso i rubinetti del credito. Prestavano soldi e poi li richiedevano indietro con un tasso di interesse che andava dal 120 al 140% annuo, facendosi dare in garanzia assegni e immobili e minacciando costantemente le vittime di gettarle sul lastrico. Cinque soci dell’Istituto Popolare Salentino di Aradeo (società di capitali dedita all’intermediazione finanziaria dal 1983) sono stati posti agli arresti domiciliari dai militari della Guardia di finanza di Lecce guidati dal colonnello Vincenzo Di Rella, in esecuzione delle ordinanze di custodia cautelare firmate dal gip Giovanni Gallo su richiesta del pm Alessio Coccioli.

Associazione a delinquere, usura, estorsione ed esercizio abusivo della raccolta del risparmio, le accuse contestate a Carmine Minerba, ai suoi figli Antonio e Massimo, alla nuora Aurora Pepe, e al socio Roberto Giuri, proprietari dell’80% delle quote dell’istituto finanziario, che in passato aveva avuto nella sua compagine societaria anche Giuseppe Coluccia (referente dell’omonimo clan di Galatina) e le sue figlie, Federica e Valentina, che oggi conservano un’azione ciascuna del valore di 17 centesimi. L’inchiesta ha avuto inizio nel 2008, grazie alla denuncia di due commercianti di complementi d’arredo, che non riuscivano più a far fronte alle richieste usuraie degli indagati.

“Le vittime per anni hanno sopportato – ha chiarito il procuratore di Lecce Cataldo Motta – tirando in mezzo ai loro guai anche parenti e amici e, solo quando hanno capito che non avrebbero mai potuto restituire le cifre che erano diventate enormi, si sono rivolte alla magistratura”. Al racconto degli usurati è seguita un’intensa attività investigativa, che ha portato i finanzieri del colonnello Nicola De Santis e del maggiore Giuseppe Dinoi ad intercettare interessanti conversazioni telefoniche, grazie alle quali è stata ricostruita la rete dei prestiti usurai e anche l’elenco delle presunte vittime.

Altri sei imprenditori (di Neviano, Nardo’, Gallipoli, Parabita e Galatina), ascoltati come persone informate sui fatti, hanno poi confermato le accuse nei confronti del gruppo criminale di Aradeo. La finanziaria, in sostanza, operava sul territorio come fosse una banca, senza averne però le autorizzazioni. Raccoglieva i risparmi dei clienti, che li affidavano ai Minerba ignari della loro reale attività, e con i soldi messi insieme avviava i prestiti nei confronti di imprenditori in difficoltà. I finanziamenti venivano proposti tramite lo sconto di assegni post-datati e l’acquisizione di idonee garanzie quali cambiali, assegni emessi da terzi garanti e beni immobili come case e negozi.

Per ottenere il pagamento dei prestiti, le persone finite in manette avrebbero utilizzato pressioni continue, non disdegnando di minacciare pesantemente anche una donna all’ottavo mese di gravidanza, che era finita nel loro meccanismo perverso. Le indagini hanno consentito di verificare che, in passato, alcune operazioni di sconto assegni erano state effettuate anche in favore di esponenti del clan Coluccia. Grazie a tale sistema gli indagati erano riusciti a costruire un vero e proprio impero, del valore di 10 milioni di euro, che è finito totalmente sotto sequestro. I sigilli sono stati apposti all’Istituto Popolare Salentino, a tre locali commerciali, quattro appartamenti, cinque autoveicoli, diciotto rapporti bancari-postali, affidati a un custode giudiziario.

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(lo staff)

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Spesso riceviamo svariate domande da parte dei nostri lettori,ne abbiamo scelta una che ci da la possibilità poi di aprire un discorso sui prestiti personali.

Una finanziaria, cui mi sono rivolto per un “prestito contro cessione di un quinto dello stipendio” che mi sarebbe concesso entro giugno, mi ha proposto un interesse del 14% annuo. A me sembra un tasso da usurai ma vorrei essere sicuro prima di protestare. Sul mio mutuo a tasso variabile per la casa, infatti, la mia banca nell’ultimo trimestre dell’anno scorso ha applicato “solo” il 6,5%, meno della metà. Come si calcola il tasso da usura?

Ogni trimestre la Banca d’Italia pubblica una tabella dettagliata con il tasso soglia di usura per ogni differente forma di finanziamento, dalle aperture di credito in conto corrente (il tasso di usura per questa categoria è del 18,35% fino a 5mila euro, e del 16,575% oltre i 5mila) agli scoperti senza affidamento (24,25% fino a 1500 euro e 22,7625% oltre i 1500). Nell’elenco completo, reperibile sul sito della Banca d’Italia (l’ultimo comunicato emesso ha la data del 24 marzo 2014 e riporta i tassi validi ai fini dell’usura fino alla fine di giugno) e presso tutte le associazioni dei consumatori, il lettore può verificare che nel suo caso, relativo ad un prestito contro cessione di un quinto dello stipendio, la richiesta della finanziaria è sotto il tasso di usura. Infatti, per prestiti di questo tipo, il tasso soglia da non superare è del 19,1% fino a 5mila euro e del 18,375% oltre i 5mila euro. Per fissare il tasso da usura, il procedimento seguito dalla Banca d’Italia è il seguente, ed e’ valido per tutte le categorie di prestiti: gli uffici dell’Istituto Centrale calcolano il Tegm (tasso effettivo globale medio) per ogni tipo di finanziamento rilevandolo dalle condizioni offerte dalle banche sul mercato; a questo dato medio aggiungono un quarto dello stesso tasso, ossia il 25%; infine, al tasso maggiorato del 25% aggiungono ancora altri 4 punti percentuali.

Il nostro lettore ci chiede come si fa a calcolare il tasso di usura su un prestito personale,e ci da lo spunto per spiegare che cosa è e come viene concesso un prestito.

Il prestito è la cessione di una somma di denaro con il vincolo della restituzione di capitali di pari valore o maggiori.

Il termine indica essenzialmente un finanziamento di denaro che un istituto o società di credito autorizzata (detta mediatore o dealer) (es. banca) o un privato cittadino concede ad un altro soggetto economico.

Gli elementi costitutivi di un prestito sono:

-capitale finanziato, -tasso annuo nominale d’interesse (TAN) -tasso annuo effettivo globale (TAEG) -durata del finanziamento

-l’importo, ed eventuali rate e condizioni.

L’assegnazione di un prestito avviene dopo una serie di controlli preliminari che il mediatore esegue in base alla situazione economica e professionale del soggetto richiedente, esami che gli permette di valutare la sicurezza evitando sconvenienti situazioni di insolvenza.

Tale finanziamento può essere richiesto ed erogato con diversi scopi: per acquistare beni di consumo (automobile, abitazione, arredamento, elettrodomestici, vestiti, ecc.), per ristrutturare la propria casa (edilizia), per saldare altri debiti o prettamente per possedere una disponibilità immediata di denaro contante (prestiti di liquidità).

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La concessione di un prestito può essere subordinata alla presentazione da parte del richiedente di una garanzia reale o personale. Possiamo quindi fare un’ulteriore distinzione tra prestiti garantiti e non garantiti.

Prestiti finalizzati e non finalizzati

Il prestito inoltre può essere può essere finalizzato e non finalizzato. La caratteristica principale che distingue i due tipi di prestito-sovvenzione è basata sul metodo di erogazione e conseguentemente alla restituzione del denaro stesso: nel caso dei prestiti finalizzati, il cliente è obbligato all’acquisto di un bene di consumo specificando comunque la finalità del prestito e mettendo necessariamente a conoscenza l’istituto finanziatore; mentre nel caso di prestiti non finalizzati il cliente non ha alcun vincolo di destinazione ed è libero di disporre della somma richiesta in prestito con maggiore libertà d’azione.

Generalmente i prestiti finalizzati si distinguono dagli altri per una maggiore semplicità e rapidità della pratica, infatti talvolta possono essere erogati dallo stesso punto vendita del bene in questione grazie a convenzioni commerciali e finanziarie con le banche; mentre per i prestiti non finalizzati ci si rivolge esclusivamente a istituti di credito.

Credito al consumo

Tra i prestiti non finalizzati il più diffuso è il prestito personale, che rientra anche nella categoria del credito al consumo ed è un prestito senza garanzia.

In Italia la disciplina del credito al consumo prevede un importo compreso tra 154,94 euro e 30.987,41 euro. Generalmente, nel caso dei prestiti personali in senso stretto, l’importo è medio alto, mentre per le somme più contenute si preferisce utilizzare la forma del credito rotativo: carte di credito revolving o apertura di linee di credito rotative (stesso meccanismo delle carte revolving ma senza il supporto di plastica). La durata è compresa tra 12 e 120 mesi.

Ovviamente la scelta tra queste due forme di finanziamento sarà fatta dal cliente in stretta relazione alle proprie esigenze e disponibilità.

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(lo staff)

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Nei contratti di mutuo parliamo spesso di assicurazione,ma esattamente che cosa sono;a grandi linee e brevemente cercheremo di dare una spiegazione generale su cosa si intende per assicurazione.

Con assicurazione, in diritto, ci si riferisce ad un determinato tipo di contratto avente ad oggetto la garanzia contro il verificarsi di un evento futuro e incerto (rischio), generalmente dannoso per la propria salute o patrimonio.
L’assicurazione ha lo scopo precipuo di “trasformare il rischio in una spesa”. Infatti attraverso la stipula di un contratto, l’assicurando “quantifica” il danno patrimoniale che esso avrebbe se l’evento garantito (il rischio) si verificasse.

Più precisamente, si parla dell’esistenza di un’alea di rischio (rischio aleatorio). Affinché si possa concludere un contratto di assicurazione, occorre che l’eventuale verificarsi del rischio non sia controllabile da nessuna delle due parti (né da parte di colui che intende assicurarsi, né da parte della società di assicurazione).

Attraverso il versamento del premio, la società accolla a sé la gestione dell’eventualità del verificarsi dell’evento (detto “sinistro”) al concretizzarsi dello stesso, corrispondendo all’assicurato (oppure agli eventuali eredi e/o beneficiari da quest’ultimo indicati) il capitale (o la rendita nel caso ad esempio di assicurazioni sulla vita) pattuito.

Il costo determinato, detto “premio (dal latino pretius) assicurativo” viene calcolato in base alla probabilità che l’evento stesso si verifichi. Questa viene determinata sulla base di svariati elementi, i cui principali possono così essere riassunti:

a) tavole statistiche (attuariali); b) esperienza mutualistica dell’impresa (fabbisogno dell’impresa);

c) esperienza mutualistica del mercato nel detto rischio.

I contratti assicurativi possono essere sottoscritti come libera scelta tra individui (o società) e società di assicurazione e possono riguardare i più svariati campi (assicurazioni sul verificarsi di infortuni, di malattie, di incidenti, di eventi naturali, ecc.).

Una tipologia particolare di questi contratti riguarda gli eventi della vita umana, intesi come morte o sopravvivenza; in quest’ultimo caso, il rischio è rappresentato dal venir meno dei mezzi economici per mantenere il tenore di vita acquisito.

Alcune forme assicurative sono obbligatorie: il cittadino (o la società di persone e la società di capitali) è obbligato a contrarre un’assicurazione, alcune volte potendo anche scegliere con quali società stipulare un contratto di assicurazione obbligatorio (come, ad esempio, un’assicurazione di responsabilità civile per la circolazione dei veicoli), altre volte invece essendo obbligato a rivolgersi ad un’unica società, tipicamente statale (come, ad esempio, per l’INAIL, assicurazione obbligatoria per la maggior parte dei lavoratori), ovvero, per essere obbligato contro i rischi derivanti dall’utilizzo del gas distribuito tramite le reti attraverso una polizza inclusa nella fattura emessa dalla società a partecipazione pubblica distributrice del gas che a sua volta è assicurata per tramite il Comitato Italiano GAS (CIG).

A fronte dello spostarsi del rischio (dalla persona alla società di assicurazione) la persona paga un importo (detto “premio assicurativo”) alla società di assicurazione che si impegna a sopportare un ben identificato rischio fino ad un determinato capitale assicurato o massimale assicurativo. I due termini (capitale assicurato o massimale assicurativo) hanno due significati diversi.

In campo previdenziale le assicurazioni obbligatorie sono chiamate assicurazioni sociali e in Italia quella estesa a più cittadini è l’assicurazione generale obbligatoria detta A.G.O., che contempla una serie di prestazioni previdenziali corrisposte dallo Stato attraverso gli enti previdenziali ove al posto del premio viene pagata una imposta comunemente chiamata contributo previdenziale.

Il contratto è la risultante di due volontà, quella di chi avanza la proposta e quella di chi la riceve (oblato). L’incontro di due volontà porta alla formulazione del consenso per la conclusione del contratto (accordo consensuale). A volte è necessario che per il perfezionamento del contratto si consegni una cosa determinata: nei contratti di mutuo, di pegno, di deposito o di comodato. L’accordo si riferisce anche alla modifica o estinzione di un contratto già esistente e, quando ciò avviene, si pone in essere un nuovo contratto con caratteristiche diverse dal precedente. La nullità del contratto è determinata anche dalla causa illecita (art. 1343), da motivi illeciti (art. 1345), dall’illiceità dell’oggetto (art. 1346) o della condizione (art. 1354); dall’impossibilità, dall’indeterminatezza e indeterminabilità dell’oggetto (art. 1346); dalla presenza, dalla violenza materiale o assoluta, dall’inosservanza della forma ecc. Una forma più attenuata d’invalidità del contratto è l’annullabilità, che si presenta per incapacità di agire delle parti e quando la volontà dei contraenti sia viziata da errore, violenza o dolo. In questo caso, il contratto produce i suoi effetti fino a quando non è impugnato; la sentenza costitutiva che ne dichiara l’annullamento ha effetto retroattivo ed obbliga le parti a ripristinare le condizioni, di fatto e di diritto, che esistevano prima della sottoscrizione del contratto annullato.

Il contratto è inefficace quando elementi esterni, di fatto, ne impediscono l’applicabilità, così ad esempio: il difetto di procura ai sensi dell’art. 1398 Codice civile, il mancato consenso del creditore ai sensi dell’art. 1406 Codice Civile, un termine non ancora sopraggiunto (come prescritto dall’art. 1184 Codice Civile), la presenza di una condizione sospensiva non ancora verificatasi (cfr. art. 1353 Codice Civile, il difetto di accettazione nella cessione del credito (art. 1294 Codice Civile), il difetto di pubblicità ex art. 2644 Codice Civile, la mancanza di data certa ex art.

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Perchè vi abbiamo spiegato un pochino cosa è l ‘assicurazione,perchè le spese per essa devono essere ricomprese nel computo del tasso soglia dell’usura.

A confermarlo una nuova sentenza del tribunale di Padova che ha respinto il reclamo proposto da un istituto di credito contro un provvedimento d’urgenza promosso da un consumatore finalizzato a sospendere il pagamento delle residue rate di un contratto di finanziamento per l’applicazione di un tasso superiore al tasso soglia stabilito dalla Banca d’Italia.

Si ritiene che sia necessaria una profonda rivisitazione delle procedure attuate dagli Intermediari finanziari nei confronti dei consumatori italiani specie per quanto attiene la concessione di mutui/finanziamenti superanti il tasso soglia,secondo il nostro punto di vista è urgente aprire un tavolo di confronto,anche con la partecipazione dell’Organo di Vigilanza,su cui i consumatori possano portare le proprie proposte al netto di accordi intercorsi nel passato ed ormai non più attuali.

L’istituto di credito ha motivato il proprio reclamo con la motivazione principale che nella determinazione del TAEG erano state comprese anche le spese di assicurazione,che non dovrebbero essere comprese come previsto dalle istruzioni dell’Organo di Vigilanza.

Il collegio,al contrario,ha respinto il reclamo con la motivazione che le istruzioni della Banca d’Italia hanno valore esclusivamente statistico e orientativo per la giurisprudenza:di fatto,e concordemente alla giurisprudenza di merito anche recente,ai fini del computo del tasso soglia debbono essere ricomprese le spese di assicurazione alla luce del fatto che,come previsto dalla legge 108/96,la determinazione del tasso usuraio non può prescindere dal tenere in considerazione “tutte le commissioni,le remunerazioni a qualsiasi titolo e le spese,escluse quelle per imposte e tasse”.

Questa sentenza non fa altro che confermare principi già ratificati da molte sentenze,non ultima la sentenza della Corte d’Appello di Torino del dicembre 2012 con la quale la Corte ha precisato che le istruzioni della Banca d’Italia che forniscono indicazioni agli intermediari per la determinazione dei tassi effettivi globali medi ” non hanno alcuna efficacia precettiva nei confronti del Giudice nell’ambito dell’accertamento del tasso applicato..nè devono essere osservate dagli intermediari finanziari quando stabiliscono il tasso di interesse di un determinato rapporto”.

(lo staff)

Si chiamerà fondo europeo di redenzione ma porta dritto all’inferno. E’ l’ultimo marchingegno tartassa popoli partorito dall’unione europea su suggerimento tedesco,precisamente del Consiglio Tedesco di esperti economici. Da noi,naturalmente,se ne parla poco e niente,ma cerchiamo di chiarire alcuni aspetti. Siccome il Trattato di Maastricht stabilisce che il debito pubblico degli Stati non deve essere superiore al 60% del PIL,tutto ciò che eccede questo limite nei debiti pubblici dei 17 paesi dell’euro sarà trasferito in questo Redemption Fund. Naturalmente gli stati peccatori,soprattutto quelli più indebitati come Italia,Grecia,Portogallo,Spagna,saranno comunque tenuti a onorare la parte del debito trasferita,con pesantissimi interessi.

L’RF provvederà a vendere i suoi titoli agli investitori per racimolare soldi.Con il ricavato,i governi dell’Eurozona potranno finanziarsi ed onorare cosi il proprio debito trasferito nel fondo.

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Un giochetto,questo,che si può riassumere in modo brutale ma efficacie. Siccome i titoli del rf saranno garantiti da tutti i 17 paesi euro,essi saranno,agli occhi dei compratori,super sicuri,quindi gli interessi che il RF pagherà su di essi saranno molto bassi. Certamente più bassi degli interessi che Italia,Spagna,Grecia,Francia,Portogallo pagano oggi per finanziarsi coi propri titoli di stato.

E qui sta,la parte vantaggiosa,cioè i 17 dell’euro si potranno finanziare e potranno finanziare i ri-pagamenti sul loro debito pubblico a tassi molto più bassi grazie a questi titoli rf.

La redenzione,però,ha dei costi salatissimi,i soliti:le lacrime e il sangue di noi cittadini. Il documento della commissione Europea che ne sancisce ufficialmente la nascita,infatti,specifica che l adesione al progetto rf da parte degli stati comporta condizioni severissime,ovvero tagli pesantissimi alla spesa pubblica,ai servizi,agli stipendi,alle pensioni,all’occupazione. Si parla,non a caso,di super potere d’intervento nei programmi di spesa dei governi. Ma la Germania vorrebbe di più,ovvero l’introduzione di nuove tasse,in particolar modo aumenti dell’iva e le riserve di moneta straniera e le riserve d’oro degli stati partecipanti come garanzia sui pagamenti. Un cappio,signori,miei sempre più stretto,di cui occorre liberarsi prima che sia troppo tardi.

In questa Europa non ci può essere alcune redenzione ma solo dannazione e miseria.

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(lo staff)

Continuiamo con l ultima parte dell nostro articolo suoi mutui,oggi esploreremo quattro parti fondamentali che fanno parte del contratto di mutuo.

L’ESTINZIONE ANTICIPATA:

Anche se potrebbe apparire in un certo senso illogico,ed anche se la materia è discussa,la richiesta di estinzione anticipata del mutuo da parte del cliente è considerata inadempimento,poichè dalla cessazione del rapporto dipende un mancato titolo del mutuante a richiedere interessi per la residua parte di tempo di durata del mutuo originariamente prevista: per comprendere meglio questo meccanismo,potrebbe essere utile un esempio. Se,si ponga,in un mutuo previsto per una durata di 10 anni,il mutuatario richiede di saldare il suo debito dopo,diciamo, 7 anni,egli dovrà corrispondere al mutuante l’intero capitale residuo e gli interessi già venuti a maturazione;il contratto però stabiliva che il mutuante dovesse continuare a percepire interessi sul denaro prestato per altri 3 anni.

Il mutuatario perciò non consente al mutuante di percepire gli interessi sul previsto impiego del capitale per gli anni restanti;in questo consisterebbe l’indampimento,poichè egli si era obbligato a pagare il prestito ottenuto con un prezzo stabilito in base alla durata del rapporto e per questo numericamente assommante ad un dato importo.

L’argomento,spinoso quanto pochi in materia,è in pratica interpretato come azione che danneggia il mutuante in termini di lucro;è fonte di dibattuta dialettica l’obbezione che il mutuante,tipicamente una banca,nel momento in cui delibera la concessone del mutuo,a sua volta si garantisce la provvista di denaro necessaria per l’operazione calcolandola con riferimento alla durata prevista e dunque prevedendo costi ed accantonamenti in funzione di tale operazione,come dimostrerebbe la dettagliata previsione di un piano di ammortamento.

A tale obiezione si ribatte che,soprattutto nel caso decisamente prevalente che la concessione di mutui sia oggetto proprio dell’attività d’impresa del mutuante,l’anticipazione estinzione debba considerarsi a tutto titolo elemento del rischio impresa,e dunque materia che non dovrebbe poter riguardare un mutuatario che intenda per etica o per vantaggio risolvere al più presto una situazione debitoria;che di questo rischio d’impresa il mutuante sia ben al corrente sin dal principio,tanto da non potersi conferire all’estinzione anticipata carattere di eccezionalità,ma che anzi questa sia considerata uno dei possibili esiti del rapporto,sarebbe dimostrato dalla ordinaria presenza di apposite previsioni contrattuali sullo sconto.

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO:

Se il cliente difficilmente ottiene una modifica delle condizione contrattuali e prima del 2007 doveva corrispondere una penale per l’estinzione anticipata,il mutuante ha facoltà di rescindere il contratto in qualunque momento,se chi riceve il finanziamento viene meno ad una delle obbligazione previste nella clausola risolutiva o in altre parti del contratto.

La finanziaria del 2008 ha abolito le penali per estinzione anticipata del mutuo,possono avere luogo tuttavia,penali nel momento in cui il mutuatario è inadempimento davanti a legittime nuove obbligazioni richieste dalla banca,come la risoluzione espressa dal contratto o la richiesta di reintegro delle garanzie.
La clausola risolutiva espressa limita tale facoltà per specificare obbligazioni,e non è applicabile per circostanze generiche.

La specificità non significa soggettività della circostanza,ovvero l’inosservanza dell’obbligazione debbe dipendere esclusivamente da un comportamento non corretto del mutuatario,ed abbia dunque le caratteristiche di prevedibilità.Un motivo di risoluzione,ad esempio,può essere un mancato reintegro delle garanzie,,per lui non prevedibile,per il mutuatario,in cui il mutuatario non soddisfa le richieste della banca

La rescissione comporta la restituzione in tempi rapidi dell’intero debito,con gli interessi previsti ed un eventuale penale.

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MUTUI PER LA CASA:

La maggior parte dei mutui è concessa con vincolo di destinazione,ovvero deve essere espressamente specificato per quali scopi verrà utilizzato il denaro preso in prestito.cosa si acquisterà con esso.

I mutui per l’acquisto della prima casa costituiscono la maggior parte dei mutui concessi dalle banche.L’ammontare del capitale erogato non può superare un importo il cui rimborso annuale sia in genere il 30% del reddito del nucleo familiare del richiedente;in pratica,se la famiglia del mutuatario ha un reddito annuo di 100,non può prendere mutui che costino più di 30 all anno per i rimborsi,e dunque l’importo del capitale massimo erogabile si calcola a partire dall’importo della rata del rimborso.
Inoltre,l’importo massimo erogabile è condizionato al valore del bene prestato on garanzia:da qualche anno,una certa deregulation del mercato consente di registrare offerte di mutui che arrivano a coprire il 100% del valore di perizia dell’immobile.La perizia eseguita a questi fini,deve tener conto dell’aspetto prospettico della sua eventuale utilità,poichè in ragione della cospicua durata del mutuo e della possibile modificazione nel tempo degli equilibri fra molti parametri da prendere in esame,essa deve restituire un valore di garanzia sostanziale in favore dell’ente erogante,tale che nell’ipotetica necessità di estinzione alla vendita forzata del bene,che potrebbe accadere in un imprecisato momento del rapporto,si disponga di un valore stabilmente tenutosi realistico.Ciò determina in genere una differenza fra l’importo di perizia ed il valore commerciale effettivo del bene,detraendosi da questo valori che rendono ragione dei rischi di deperimento tecnico-fisico e delle eventuali modificazioni del mercato di riferimento.

La concessione del mutuo è in genere subordinata alla disponibilità di un reddito stabile ed attendibile,ad esempio,un contratto di lavoro a tempo indeterminato o di altri redditi stabili.

Sperando di esservi stati d’aiuto con questa guida sui mutui.

(lo staff)

In questi giorni parleremo in maniera dettagliata,e cercheremo di essere il più semplice possibile,del MUTUO con tutte le sue sfumature e dettagli.

Il mutuo è un contratto mediante il quale una parte,detta mutuante,consegna all’altra,detta mutuataria,una somma di denaro o una quantità di beni fungibili,che l’altra si obbliga a restituire successivamente con altrettante cose della stessa specie e qualità.

Si tratta di un contratto reale e può essere sia a titolo gratuito si a titolo oneroso,che si perfeziona con la consegna la mutuatario.E’ inoltre un contratto tipico la cui nozione è accolta nell’ordinamento giuridico italiano dall’art 1813 del Codice Civile.La fattispecie regolata dell’art 1813 è esclusivamente quella del mutuo gratuito,da non confondersi con i mutui finanziari,che possono validamente concludersi con il mero consenso.

Una tra le figure più diffuse nella prassi è il mutuo immobiliare,concesso per soddisfare esigenze di denaro in qualche modo collegate all’acquisto di un bene immobile per compravendita o per costruzione.Il giorno della compravendita,in presenza di acquirente,venditore,e funzionario della banca,il notaio pubblica due atti:il rogito che trasferisce la proprietà dell’immobile,e l’atto di mutuo immobiliare fra banca e acquirente,allegando il piano di ammortamento.
Una particolare forme di mutuo immobiliare è quello fondiario:si tratta di un mutuo con particolari caratteristiche di durata,superiore a 18 mesi e rapporto tra somma mutuata e valore della garanzia,non superiore all’80% secondo la legislazione vigente.

In applicazione della precedente normativa sul credito fondiario,mutuo fondiario poteva venir concesso soltanto da alcuni istituti di credito espressamente autorizzati,che svolgevano tale attività in via principale o disponevano al loro rientro di una apposita sezione autonoma di credito fondiario;in seguito,anche in considerazione della crescente presenza di operatori stranieri sul mercato specifico,tale forma tecnica è stata consentita a tutti gli intermediari finanziari. In ogni caso,il mercato dei mutui oggettivamente resta pesantemente sbilanciato in favore dei mutuanti,che propongono i loro prodotti in forma di offerta unilaterale,con scarso margine di negoziabilità da parte del mutuatario in ordine alle condizioni economiche ed alle altre condizioni contrattuali.L’attività di ricerca e mediazione tra banca e cliente viene svolta dal mediatore creditizio.

E’ vero per contro che lo snellimento delle procedure ha consentito la presentazione di una gamma di prodotti di buona articolazione. Essendo contrattualizzato,non è modificabile da una delle parti.

IL MUTUO BANCARIO:

Questo tipo di mutuo è la forma più diffusa,ed è quel prestito erogato da un istituto di credito,solitamente per importi di un certo livello,contro la prestazione di una garanzia.Il caso tipico è il mutuo richiesto e concesso per agevolare l’acquisto di un immobile,ma vi sono anche altri tipi di mutuo,distinti per finalizzazione dell’erogazione:

-MUTUO EDILIZIO,per finanziare la costruzione di un immobile -MUTUO PER RISTRUTTURAZIONE,concesso per opere di riordino di beni immobiliari -MUTUO PER LIQUIDITà,concesso per particolari esigenze di disposizione di ingenti somme di denaro

-MUTUO CHIROGRAFARIO,un prestito non vincolato a particolari garanzie,equivale ad un prestito personale se erogato ad un privato,o ad un mutuo a medio termine se erogato ad una azienda.

Esistono forme di finanziamento agevolato,non necessariamente riferite ad un rapporto di mutuo in senso giuridico,per le quali lo stato o gli enti locali possono prevedere l’applicazione di condizioni favorevoli per consentire l’accesso alla proprietà immobiliare dei nuclei familiari svantaggiati.Queste opportunità sono in genere riferite all’acquisto della prima casa.Le condizioni più frequentemente attinte da queste operazioni riguardano i tassi,la percentuale erogabile sul valore di perizia dell’immobile,la deducibilità degli interessi passivi,i requisiti di reddito richiesti.Talvolta alcuni enti pubblici possono direttamente operare questi finanziamenti.Queste forme di finanziamento sono nel parlare comune non di rado confuse nel termine mutuo,sebbene da un punto di vista giuridico questa denominazione non sia sempre corretta.

Il contratto di mutuo,fra tutti i contratti tipici,sviluppa una delle più articolate e complesse fasi preparatorie.Stante una certa libertà consentita alle parti,la sequenza delle azioni che conducono all’erogazione potrebbe variare anche di molto da caso a caso,ma la scelta più frequente si riassume cosi:

-APERTURA ISTRUTTORIA:si presenta la richiesta di concessione di mutuo. -PERIZIA ED ALTRI ACCERTAMENTI:il bene presentato a garanzia del credito deve essere esaminato da un perito. -CHIUSURA DELL’ISTRUTTORIA:a seguito dell’esame di tutte le condizioni economiche,si chiude con la delibera di concessione o meno del credito.

-ATTO DI MUTUO:con il contratto di mutuo il tutto entra in pieno effetto,si consegna il capitale e vengono eseguite le formalità.

I preventivi rilasciati prima di iniziare l’istruttoria non sono vincolanti per la banca,che dopo la delibera potrebbe applicare spread e spese accessorie differenti.

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Il rimborso della somma mutuata avviene,generalmente,secondo un piano di ammortamento concordato con il mutuatario.Tale piano può prevedere sia il rimborso del prestito a rate posticipate decrescenti,comprensive di quote capitali costanti e quote interessi decrescenti pagate sul residuo del debito,sia il rimborso a rate posticipate costanti,comprensivo di quote capitali crescenti e di quote di interessi decrescenti.

La scadenza delle rate è convenuta fra le parti,anche se spesso si tratta di semplice adesione a condizioni generali non negoziabili dell’istituto di credito,quindi può essere mensile,bimestrale,trimestrale,semestrale o annuale,ma anche intervalli diversi possono essere liberamente convenuti.

La scadenza delle rate non necessariamente coincide con le scadenze di capitalizzazione,alle quali si ricalcola l’ammontare del debito e si aggiorna conseguentemente il piano d’ammortamento.

MUTUI A TASSO FISSO O VARIABILE:

I mutui e i piani di ammortamento si distinguono in prestiti a tasso fisso e a tasso variabile.Con i mutui a tasso fisso il cliente corrisponde sempre lo stesso interesse alla banca per tutta la durata del mutuo,mentre a tasso variabile pagherà in base all’andamento mensile dei tassi di interesse.

Il tasso fisso è vantaggioso per il cliente se l’interesse dei prestiti sale al di sopra di quello del proprio mutuo.
Il tasso variabile espone al rischio di arrivare ad una rata sensibilmente più alta di quella iniziale s i tassi salgono rata che potrebbe compromettere la capacità del rimborso del cliente. A parziale attenuazione di tale rischio di insolvenza,esistono forme particolari di mutuo a tasso variabile:

-con interest cap,ossia a tasso variabile con una soglia massima che comunque non può essere superata,per cui è nota fin dall’inizio la massima rata che cliente può trovarsi a pagare. -a tasso misto con opzione:consente di passare da fisso a variabile con una cadenza di tempo prefissata -a tasso bilanciato:l’interesse è una media pesata tra fisso e variabile

-rata fissa e durata variabile:se il tasso diminuisce,il tempo di ripagamento sarà più breve.

Queste tipologie di mutuo possono essere denominate in valuta nazionale oppure in valuta estera.Se il mutuo è erogato in valuta estera,il richiedente riceve una somma in euro e dovrò restituire un debito residuo calcolato in base al cambio fra le due valute nel giorno dell’erogazione.L’ammontare di ogni rata in valuta estera è noto in base al mutuo concordato,mentre l’equivalente in euro è ricalcolato ogni mese in base al cambio corrente con la valuta straniera.I cambi in valuta estera sono soggetti al rischio di cambio,legato ad una forte volatilità.

Il cliente sceglie l’ammontare del capitale,durata del mutuo e tasso fisso o variabile,e il mutuatario calcola di conseguenza l’interesse da applicare.Spesso,non si considera il rischio specifico di investimento:se le garanzie offerte dal cliente non sono sufficienti o sono al di sotto della media per prestiti di analoga durata e importo,è semplicemente negato l’accesso al credito.
I tasso ,principale ma davvero non unica condizione economica,non è in genere oggetto di negoziato,ed è quindi tipicamente determinato dal mutuante;al mutuatario resta la scelta,ove possibile,fra le varie offerte del mercato,ma le differenze,spesso calcolabili in poche decimali di tasso annuo nominale,potrebbero essere di ardua comparazione quando versate al tasso annuo effettivo globale; da molte parti si è sostenuto che l’attuale regolamentazione della materia non evita una marcata difficoltà di approccio da parte dell’ordinario consumatore.

SPREAD,EURIRS,EURIBOR

Il tasso di interesse è generalmente calcolato come somma di un indice di riferimento,dello spread o percentuale di guadagno della banca e di una eventuale maggiorazione premio di rischio,legato alla singola persona fisica o giuridica che richiede il prestito.
Quindi,è l’eurirs o euribor più lo 0.5-1% di spread per l’istituto di credito.

La banca,in realtà,non guadagna solo sullo spread,ma,in misura più rilevante,dalla differenza fra il tasso di sconto e l’indice di riferimento. La banca compra dalla Banca centrale il denaro al tasso di sconto e lo rivende a un interesse pari all’eurirs-euribor.

Gli indici cui si applica uno spread non indicano quanto il denaro costa alla banca,sono una media degli interessi pesata sull’ammontare dei prestiti denominati in una certa valuta,e quindi calcolati in un mercato di riferimento.

In questo modo,si riducono le possibilità di arbitraggio e speculazione sui tassi di interesse.Tuttavia,si crea un cartello bancario di fatto,dato che si applicano i medesimi tassi a meno di una spread,variabile da un istituto all’altro.
La variabilità dello spread in percentuale sui tassi può essere alta,ma non quanto quella garantita da una vera concorrenza.

Alcuni istituti di credito praticano una sconto sullo spread,se il rapporto fra rata e reddito è inferiore al 30%,e un ulteriore sconto se il rapporto fra ammontare del mutuo e valore dell’immobile è inferiore al 100%

Queste condizioni garantiscono una tutela per la banca:la prima in merito ad una maggiore capacità di rimborso e solvbilità del cliente;la seconda,in caso di svalutazione dell’immobile in garanzia,avendo la banca prestato meno del 80%-90% del suo valore d’acquisto.

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(lo staff)

Usura. E’ da questa pesante accusa che dovranno difendersi,in udienza preliminare a maggio,due ex direttori di banca al termine delle indagini della Procura di Rovigo. Indagati sono Giovanni Tirapelle, e Antonio Biasioli. Si tratta di due funzionari molto conosciuti in Basso Polesine per la loro decennale attività lavorativa. A Tirapelle sono state rivolte accuse per l’attività svolta nel 2002 fino a tutto il 2009,quando era direttore all’ex Bcc della Cattedrale e condirettore di Bancadria Credito cooperativo del Delta.

Biasioli invece,deve rispondere dal 2009 come condirettore di Bancadria,nata dalla fusione tra le BCC adriesi della Cattedrale e di Santa Maria Assunta,e poi come direttore unico dal gennaio 2010 fino all’aprile 2011,un incarico tutt’ora ricoperto dal funzionario.

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Per l’accusa i due funzionari avrebbero applicato tassi di interesse superiori a quelli fissati in tema di usura ai conti correnti di una società in nome collettivo di Adria attiva nel settore immobiliare ed edile,che è stata dichiarata fallita dal tribunale di Rovigo proprio nell’aprile del 2011. I maggiori interessi percepiti da Tirapelle e Biasioli rispetto al tasso medio,per la Procura,ammontano circa a 12.000 euro dal 2002 all’aprile 2011. Si parla invece di complessivi 6.500 euro di maggiore commissione di massimo scoperto sul fido concesso dalla banca sempre nei nove anni in questione,rispetto ai valori medi.

Ad aggravare la posizione dei due funzionari,sempre secondo il castello accusatorio,c è l’aver agito nell’ambito dell’attività bancaria,e aver commesso il reato nei confronti di un imprenditore in stato di bisogno.

Secondo la Procura,poi,Tirapelle e Biasioli avrebbero richiesto in garanzia propietà immobiliari alla Snc adriese attraverso l’accensione di mutui fondiari-di natura immobiliare-e chirografici-un impegno scritto del debitore con l’istituto di credito-dal 2006 al 2009.
Imputando ala comportamento dei due direttori di banca larga parte della responsabilità per il fallimento,gli imprenditori hanno presentato un esposto in Procura.

Gli accertamenti svolti dagli inquirenti,attraverso una perizia tecnica di un consulente,hanno spinto gli inquirenti a considerare come effettivamente sussistente l’ipotesi di usura e ad arrivare a chiedere il rinvio a giudizio. Prossimo passaggio della vicenda giudiziaria,l’udienza preliminare fissata per maggio. Questa vicenda giudiziaria conferma i sempre più difficili rapporti tra istituti bancari e imprenditori,con questi ultimi sempre più propensi a rivolgersi alle forze dell’ordine per far valere i loro motivi ritenendosi vittime di meccanismi usurari. Tanto che nei mesi scorsi è iniziato a Rovigo un processo che vede imputati l’attuale direttore della filiale ex Cariparo ora Cariveneto di Adria Claudio Berti e al suo predecessore Giorgio Lazzarini.

Per l’accusa,dal gennaio 2004 al settembre 2009 i due funzionari avrebbero applicato tassi usurai a un loro cliente incassando un migliaio di euro in poco meno di cinque anni.

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(lo staff)