Unicredit condannata a restituire 140mila euro ad un imprenditore in provincia di Lecce in seguito ad una sentenza del banca-6257081Tribunale di Lecce per applicazione di tassi usurari .

La solita storia,  la somma di interessi ultralegali, cms, anatocismo addebitate progressivamente nel corso di circa 10 anni di rapporto di  sul conto corrente della ditta e per recuperarle  Unicredit ha avviato azioni esecutive estreme, IL PIGNORAMENTO E LA MESSA ALL’ASTA DELL’AZIENDA.

Purtroppo questa sembra ormai una pratica diffusa fra gli istituti di credito, che tendono ad addebitare somme illegittime ai propri correntisti, per poi pretenderne il pagamento con l’avvio di azioni esecutive sui beni di questi ultimi“.

È andata ancora meglio ad una azienda di Pescara con una vertenza conclusasi velocemente, meno di due anni, e felicemente per l’imprenditore ma anche per la giustizia giusta italiana che ha visto il giudice Sergio Casarella argomentare al meglio uno dei casi tipici che coinvolgono banche e imprese, sempre sui conti correnti ordinari abbinati a conto anticipo fatture.

usura_bancaria_1-8567883La storia:  nel luglio 2013 la banca ingiungeva all’impresa di pagare la somma complessiva di euro 131.570,85  di cui euro 42.269,74 per credito derivante da un finanziamento chirografario di  originari  150.000 euro,  ed  euro  89.301,00 per  credito  derivante da anticipo  fatture clienti  non  pagate  alla  scadenza,   in  virtù   di  affidamento  concesso  al  debitore principale.

L’imprenditore fa valutare anche altri rapporti bancari, estinti e volturati a sofferenza già nel 2013, il conto corrente  ordinario con apertura di credito e il rapporto conto anticipi comprese tutte le volture successive;

Il conto  con  apertura di credito risaliva  ad  epoca  anteriore  al 1992 e tutti  i conti era  stati  tenuti  in violazione degli artt. 1283 e 1284 c.c. e 117 e 118 TUB, per la discrasia  tra tassi nominali  e tassi effettivamente applicati, mancato adeguamento alla delibera CICR del 9 febbraio 2000;

Il finanziamento chirografario  dei 150.000,00 originari era  stato  imposto  dalla  banca  per  riequilibrare la  presunta esposizione debitoria della società;  il risultato delle perizie di parte accertavano invece un credito di 686.112,00, una bella differenza rispetto ai 131.570,00 richiesti dalla banca – soli 554.542,00 euro – oltre mezzo milione di euro! In conclusione il Giudice Casarella DICHIARA la nullità delle clausole contrattuali relative alla determinazione degli interessi  debitori con rinvio agli usi su piazza, alla loro capitalizzazione trimestrale, alle commissioni di massimo scoperto trimestrali  e delle altre analoghe commissioni, oneri e spese applicate e non pattuite, accogliendo l’opposizione e revocando il decreto ingiuntivo opposto;giustizia-tribunale-8036372

CONDANNANDO  la  banca ….s.p.a.  al pagamento in favore  della società  …….dell’importo di euro  428.464,98,  oltre rivalutazione ed interessi legali dalla domanda al saldo effettivo;

DICHIARANDO l’illegittimità della segnalazione del nominativo degli opponenti alla Centrali  Rischi e, per l’effetto, ne ordina l’immediata cancellazione sin dal giorno dell’iscrizione.

CONDANNA

S.p.a. al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. liquidandoli equitativamente nell’importo complessivo di euro 40.000 per le voci indicate in motivazione;

CONDANNA

.. .... s.p.a.  al rimborso   delle  spese  processuali  in  favore  degli  opponenti, in  solido  tra  loro, liquidandole in complessivi euro 21.387,00 per compenso ed euro 880,00 per esborsi, oltre rimborso spese forfettarie, IVA  e  CPA,  come  per  legge,  con  distrazione in  favore  dei  Procuratori  dìchiaratisene anticipatari.

Pone definitivamente a carico di……s.p.a. le spese di CTU già liquidate.

www.risarcimentomutui.it – www.movimentorevolution.it – www.rimborsobancario.it – www.equistop.it – www.sdebitamento.it – www.deciba.it – www.ilfalsoquotidiano.it