Quando stipuliamo un mutuo o un finanziamento ci sono sempre voci che possono risultare difficili da capire,ogni tanto in questo sito cerchiamo di darne una spiegazione;come oggi che cercheremo di approfondire l’argomento dell’ISC o Indicatore Sintetico di Costo detto anche Tasso annuo effettivo globale .

E’ l’indicatore di tasso di interesse di una operazione di finanziamento come ad esempio prestito,o acquisto rateale di beni o servizi,è espresso in percentuale e indica il costo effettivo del finanziamento.
Rappresenta il costo effettivo dell’operazione espresso in percentuale che il cliente deve alla società che ha erogato il prestito.Detto in poche parole il TAEG racchiude contemporaneamente si il TAN ,cioè la percentuale che grava sul prestito,sia le spese di emissione della pratica e della documentazione.

E’ stato introdotto nel sistema normativo italiano,per la prima volta,dalla Deliberazione del Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio n. 10688 del 4/03/2003, art. 9 comma 2, che ha demandato a Banca d’Italia di individuare quali siano le operazioni e i servizi a fronte dei quali detto indice, “comprensivo degli interessi e degli oneri che concorrono a determinare il costo effettivo dell’operazione per il cliente”, debba essere segnalato, nonché la formula per rilevarlo. Per effetto delle nuove disposizioni di Banca d’Italia sulla trasparenza in adempimento della direttiva europea EU 2008/48/CE, dal 1º giugno 2011 il calcolo del Taeg comprende anche gli oneri fiscali (come ad esempio l’imposta di bollo sui contratti)

T.A.N. + spese di istruttoria e documentazione + Spese gestione pratica + bolli= T.A.E.G.

Il calcolo del TAEG/ISC consiste nel trovare quel tasso di interesse che rende uguali la somma del credito concesso al cliente,con la somma complessiva che il cliente dovrà rimborsare alla scadenza.
Lo scopo è infatti dare al cliente un unico indicatore di interesse che comprenda non solo il tasso effettivo di interesse sul prestito,ma anche tutte le spese accessorie.

Il parametri che determinano il TAEG o ISC sono fissati per legge.In particolare,oltre alla struttura del rimborso finanziario,rientrano a far parte del calcolo di questo tasso tutte le spese accessorie obbligatorie inerenti all atto del finanziamento ovvero:

-spese di istruttoria della pratica -commissioni d’incasso -assicurazioni obbligatorie

-bolli statali

Non rientrano invece a far parte dei parametri che incidono sul TAEG:

-tasse come le imposte di registro nel caso dei mutui -assicurazioni non obbligatorie

-commissioni di massimo scoperto

All’interno del Taeg non rientrano neanche le commissioni di massimo scoperto,qualora le banche ne prevedano l’esistenza. Come è risaputo,tali commissioni sono un costo per il cliente e fanno lievitare il przzo del finanziamento in maniera consistente:ciò significa che,se tali spese fossero incluse,si potrebbe avere il tasso che supererebbe il limite previsto dalla legge antiusura.

Per poter avere un indice di tale natura (TIR Tasso interno di rendimento), che sia raffrontabile, tutte le componenti di costo relative a un finanziamento debbono essere prevedibili e conoscibili a priori. Le commissioni di massimo scoperto, o comunque i costi che risultano connessi in caso di pagamento attraverso lo scoperto di conto corrente non sono componenti né prevedibili né del tutto conoscibili a priori. Tale modalità di pagamento non dovrebbe avvenire in quanto si assume che il cliente metta sempre a disposizione la cifra in conto corrente per il pagamento. Detto questo, va precisato che i tassi di mora dei finanziamenti sotto forma di mutuo (rateizzati) sono anch’essi sottoposti alla legge antiusura e di norma sono ben lontani dai costi degli scoperti di c/c. Pertanto, il pagamento tramite scoperto di conto è decisamente sconsigliato per gli stessi mutuatari, ai quali converrebbe invece chiedere espressamente di lasciare insoluta la rata sino al reperimento dei fondi necessari. Nel caso comunque, si potrebbe ipotizzare per poter effettuare dei raffronti sull’effettivo costo dei finanziamenti in caso di ripetuti ritardi, un indice nel quale si preveda che tutte le rate vengono pagate con 10 giorni di ritardo con i relativi sovrapprezzi moratori.

La direttiva 87/102/CE ha reso obbligatoria l’indicazione del TAEG nei contratti di credito. La direttiva ha lasciato agli Stati membri la decisione in merito al calcolo di questo indicatore (art. 1) I vari Stati membri, nel recepire la direttiva, hanno poi indicato una loro formula di calcolo per questo indicatore. Ad esempio, il TAEG italiano è un indice ex post, che si misura in modo completamente diverso dal francese Taux Effectif Général, che è invece un tasso ex ante, noto al momento della firma del contratto.

Il TAEG italiano utilizzato nei contratti di finanziamento sotto forma di mutuo, ove è ben rappresentato il piano di ammortamento, è assolutamente un tasso ex ante, non si faccia confusione con il Tasso effettivo globale che è calcolabile solo a posteriori e non potrebbe essere diversamente in quanto non si ha cognizione, all’inizio di un’apertura di credito in conto corrente, di che utilizzi poi ne farà il debitore.

Sappiamo esattamente che non è facile capire queste formule matematiche finanziarie,ma abbiamo cercato di darvi una spiegazione per il semplice motivo che se dovete andare a stipulare un qualsiasi contratto di finanziamento che sia mutuo o prestito,almeno,quando vi parlano di TAEG O ISC ,non arriviate sprovveduti e magari poter controbattere se le cose ,già alla stipula,vi sembrano illecite.

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(lo staff)