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L’usura è quindi la pratica consistente nel fornire prestiti a tassi di interesse considerati illegali.

Il reato di usura era e disciplinato dall’ art. 644 c.p.,che sanciva la condanna di chi,approfittando dello stato di bisogno di una persona,si faceva dare o promettere interessi o altri vantaggi usurari in corrispettivo della prestazione di denaro o di altro cosa mobile.
Tale disposizione lasciava tuttavia ampia discrezionalità al giudice in merito all’individuazione dello stato di bisogno,inoltre spesso uno stesso tasso veniva a volte considerato usurario ed altre lecito. Inoltre sorgevano difficoltà ad applicare la norma alla cd usura reale,riguardante la prestazione di servizi o attività professionali.

Al quarto comma,l’art. 644 c.p. stabilisce che “per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese,escluse quelle per imposte e tasse,collegate all’erogazione del credito.

Col il D.L. DELL’8 giugno 1992 convertito in legge n. 356 del 7 agosto 1992,fu introdotto all’ interno del Codice Penale l’art. 644 bis che prevedeva la cd usura impropria e puniva chiunque,fuori dai casi previsti dall’art 644,approfittando delle condizioni di difficoltà economica o finanziaria di persona che svolge attività imprenditoriale o professionale,si fa dare o promettere,sotto qualsiasi forma,in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra cosa mobile,interessi o latri vantaggi usurari.

La legge n.108 del 7 marzo 1996 da una parte modificava sia l’art 644 c.p.,sia l’art 1815 c.c.stabilendo che il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari sono definiti dall’art 2,c 4 “nel tasso medio risultante dall’ ultima rivelazione pubblicata nella G.U. ai sensi del c. 1 relativamente alla categoria di operazioni in cui credito è compreso aumentato della metà“, dall’altra all art. 1 riprendeva la disposizione dell art 644 c.p. secondo cui “per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni,remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese,escluse quelle per le imposte e tasse,collegate alla erogazione del credito”

USURA OGGETTIVA E USURA SOGGETTIVA:

Si parla di usura oggettiva,quando il tasso effettivo globale annuo supera il tasso soglia usura.
Dunque per la verifica del superamento del tasso soglia usura è necessario innanzitutto calcolare il tasso annuo effettivo globale del finanziamento.

Il TSU (tasso soglia usura) va calcolato tenendo conto del livello del tasso effettivo globale medio che risulta dalla rivelazione effettuata ogni 3 mesi dalla Banca d Italia per conto del Ministre dell’Economia e delle Finanze. Le tabelle del TEGM sono pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale,sui sito della Banca D’Italia e del Ministero.

Il TEGM,comprensivo di commissioni,di remunerazioni a qualsiasi titolo spese,escluse quelle per imposte e tasse,si riferisce agli interessi annuali praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari per operazioni della stessa natura.

Individuato il TEGM di periodo bisogna incrementarlo del 50% per ottenere il TSU.
Dal 14 maggio 2011 è stato modificato il metodo di calcolo del tasso soglia,riducendo dal 50% al 25% l’incremento e aggiungendo un margine fisso di 4 punti percentuali;nel contempo viene anche fissato in 8 punti il divario massimo fra TEGM e la soglia.

Nel caso si sia verificato il superamento del tasso soglia da parte di TAEG/TEG , con conseguente usura oggettiva,debbono essere restituiti al debitore gli interessi pagati e non sono dovuti quelli previsti fino alla scadenza del finanziamento.

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Il reato di usura si concretizza non solo quando il tasso degli interessi supera il tasso soglia,ma,secondo il disposto normativo sopra enunciato,anche quando ricorrano due condizioni. A) Sproporzione: vengono imposti nei contratti interessi complessivamente sproporzionati rispetto al capitale versato ed al tasso medio praticato per le operazioni dello stesso tipo. B) Stato di difficoltà. che non corrisponde allo stato bisogno ma riguarda sia la difficoltà economica,che consiste in una valutazione complessiva della situazione patrimoniale del soggetto,sia la difficoltà finanziaria,che indicherebbe la temporanea condizione di carenza di liquidità.

Si segnala che è molto poco frequente che ci si trovi nelle condizioni previste per l usura soggettiva e soprattutto molto complesso dimostrarne i suddetti.

USURA OGGETTIVA NEI C/C E NEGLI AFFIDAMENTI BANCARI

L’usura oggettiva sugli affidamenti bancari è rilevabile con cadenza trimestrale da rendiconti inviati al cliente.

La prassi bancaria,generalmente fino al 2009,ha fatto ampio uso delle commissioni di massimo scoperto spesso con valori trimestrali superiori agli interessi passivi applicati. Ai fini del calcolo del TAEG/TEG la Banca D ‘Italia,fino al 2009,attraverso le sue circolari ha sempre consigliato alle banche l esclusione della stessa CSM,in contrasto con quanto previsto dalla legge 108/96.

Intervenendo la Cassazione nel 2010 e nel 2011 con tre importanti sentenze,ha definitamente chiarito la questione. Includendo dunque la CSM nel suddetto calcolo,nei singoli trimestri in cui è stata applicata,è molto frequente rilevata il superamento del tasso soglia anche in maniera molto sensibile.

In sintesi queste le motivazioni che rendono usurari gli affidamenti:

-La CSM è stata inserita nel calcolo del tasso ai fini usurari. Questo perchè la commissione di massimo scoperto rientra nel calcolo ai fini della verifica del superamento del tasso soglia usura,cosi come confermato dalla sentenza della Cassazione Penale, sez II n. 28743/2010, che hanno confermato l’inclusione della CSM tra gli oneri da includere nella determinazione del tasso effettivo globale medio ai sensi dell’usura.

-In merito ai periodi usurari e la relativa metodologia l’applicazione della formula è quella della legge 108/96 ossia la formula dell’interesse semplice. Le formule di calcolo suggerite dalla Banca d Italia sono da escludere in quanto la Cassazione con sentenza n. 46669/11 afferma che le circolari e le istruzioni della Banca d’Itali non rappresentano una fonte di diritti ed obblighi nella ipotesi in cui gli istituti bancari si conformino ad una erronea interpretazione fornita dalla Banca D’Italia non può essere esclusa la sussistenza del reato sotto il profilo dell’elemento oggettivo.

Si evidenzia infine che le CSM sono nulle e quindi vanno restituite,a prescindere dall’esistenza di eventuale usura,in quanto calcolate sulle punta massima dello scoperto.
Prassi bancaria in contrasto con quanto previsto dalla Cassazione con sentenza n. 870 del 18 gennaio 2006 oltre varie sentenze che successivamente si sono susseguite.

(lo staff)