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Chiesto alla procura il blocco di tutti i procedimenti civili a carico del denunciante. Da sospendere, in attesa dei risultati dell’inchiesta penale, anche i pagamenti pretesi dalle banche

MANTOVA. L’inchiesta della procura nei confronti della banca Monte dei Paschi di Siena, per sospetta usura ai danni di un cliente di Castelbelforte, si arricchisce di un nuovo importante tassello. La prefettura di Mantova, accogliendo l’istanza presentata dal denunciante, ha inviato al procuratore capo Antonino Condorelli la richiesta di sospensione di tutti i procedimenti civili a suo carico, compreso il pagamento preteso da due banche per una somma complessiva di duecentomila euro.

Se il numero uno della procura approverà la richiesta della prefettura, ogni azione nei confronti del denunciante rimarrà congelata per trecento giorni. Un margine di tempo che dovrebbe bastare, in sede penale, a stabilire eventuali responsabilità da parte dell’istituto di credito.

L’iscrizione al registro è del 9 luglio. A presentare l’esposto, sul quale la magistratura avrebbe trovato elementi concreti sui cui indagare, è Battista Zanafredi, 31 anni, nato a Isola della Scala, in provincia di Verona, ma residente a Castelbelforte, dove la vicenda ha avuto inizio.

Nel luglio del 1996 Giovanni Zanafredi, padre di Battista e direttore del Consorzio Agrario, contrae un mutuo ipotecario con la Banca Agricola Mantovana. Nell’ottobre di cinque anni dopo il debito residuo è di circa 60mila euro. Nel novembre 2001 Giovanni contrae un altro mutuo ipotecario con la stessa banca per 129mila euro. La somma viene accreditata sul conto corrente a lui intestato e in parte utilizzata per estinguere il precedente prestito.

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Ma è proprio sul mutuo stipulato nel 2001 che, la Bam prima e Monte dei Paschi poi, avrebbero applicato tassi di interesse integranti l’usura. Nei mesi successivi alla stipula del contratto Zanafredi provvede a rimborsare tutti i ratei del mutuo. Rimborsi regolari fino al 2003 quando si ammala gravemente e non riesce più a svolgere il suo lavoro, tanto da saltare il pagamento di alcune rate.

Muore e gli subentrano i due figli: tra questi anche Battista che versa oltre 50mila euro per ripianare le posizioni di debito del padre. Qui la svolta, oggetto dell’esposto di Zanafredi: «I versamenti che effettuavo anziché andare a pagare i ratei di mutuo scaduti, venivano imputati dalla banca a pagamento di debiti derivanti dal conto corrente».

Nel luglio del 2011 Monte dei Paschi, stante la morosità nei pagamenti del mutuo, procede al pignoramento dell’immobile posto a garanzia del prestito. Battista ha forti dubbi sulle somme richieste dalla banca e si rivolge quindi a una società di consulenza che ricostruisce il rapporto tecnico contabile che va dal 2001 al 2011, da cui emergerebbero, appunto, i tassi di presunta usura.

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(lo staff)

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Secondo la procura pugliese, i sette dirigenti di via Nazionale e l’alto funzionario del ministero dell’Economia indagati per concorso in usura continuata e aggravata hanno fornito un “contributo morale” premeditato agli istituti coinvolti. Una premeditazione legata anche al fatto che Unicredit, Bnl e Mps “detengono quote consistenti nel capitale della Banca d’Italia”

Un “contributo morale” di fatto premeditato, quello di Banca d’Italia e del ministero dell’Economia. Come se a preparare il cappio, stretto intorno al collo di alcuni imprenditori pugliesi dagli istituti di credito, fossero stati i dirigenti di via Nazionale e via XX Settembre. Ma perché Palazzo Koch avrebbe dovuto favorire Unicredit, Bnl e Monte dei Paschi di Siena? La risposta è nello stesso capo di imputazione della procura di Trani: perché questi istituti sono “detentori di consistenti quote di capitale della Banca d’Italia e di poteri di nomina dei suoi organismi di governance“. È quasi senza appello, considerate le “qualifiche apicali e le corrispondenti competenze tecnico-giuridiche del più elevato profilo”, l’atto di accusa che si legge nelle 44 pagine di chiusura indagine contro vertici attuali e passati delle tre banche e della Popolare di Bari, accusate del reato di usura bancaria continuata e pluriaggravata nell’ambito di un’inchiesta nata da un esposto dell’Adusbef. Il tasso applicato agli imprenditori che si rivolgevano agli istituti per aprire un conto corrente di fatto superava di molti punti percentuali la soglia limite fissata per legge. Questo perché il tasso era applicato non all’importo effettivamente utilizzato ma a quello “accordato”. Questo, scrive il pm Michele Ruggiero, ”nonostante le chiare previsioni in materia di usura introdotte dalla legge 108 del 1996″. Che, all’articolo 1, prevede che nel determinare il tasso di interesse usurario si tenga conto delle “commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito”

Il “disegno criminoso” di Saccomanni e Tarantola: far guadagnare le banche. Nel mirino del pm Ruggiero – salito agli onori delle cronache per la clamorosa inchiesta sulle agenzie di rating ree di aver provocato danni patrimoniali all’Italia e per un’indagine sull’omessa vigilanza di Bankitalia e Consob sui bilanci Mps – sono finiti Giuseppe Maresca, capo della direzione “Prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario per fini illegali” del Dipartimento del Tesoro, e sette tecnici e dirigenti di via Nazionale in attività all’epoca dei fatti contestati, cioè tra il 2005 e il dicembre 2012: Vincenzo Desario, l’ex ministro del governo Letta Fabrizio Saccomanni (che di Bankitalia è stato direttore generale), l’attuale presidente della Rai Anna Maria Tarantola (ex capo della Vigilanza), Francesco Maria Frasca (coinvolto e poi uscito indenne dai processi sulle scalate bancarie), Giovanni Carosio, Stefano Mieli e Luigi Federico Signorini. Tutti insieme, argomenta il pm, “con condotte reiterate, in tempi diversi in esecuzione di un medesimo disegno criminoso (consistente nella previsione e volontà di far conseguire alle banche la maggiore quantità di di moneta), adottavano consapevolmente e deliberatamente … determinazioni amministrative (istruzioni, circolari, note, decreti ministeriali, il ministero del Tesoro), in contrasto/violazione della legge in materia di usura … così consapevolmente fornendo un contributo morale necessario ai fatti-reato di usura materialmente commesse dalle banche”.

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In un caso il tasso effettivo è stato oltre il 500%. Di fatto Bankitalia, nella sua funzione di ausilio al Tesoro, prescriveva alle banche, per alcune operazioni tra cui appunto le aperture di credito in conto corrente, l’utilizzo di criteri di calcolo sui tassi secondo un algoritmo “che rapportava l’incidenza degli oneri e delle commissioni al credito accordato piuttosto che a quello effettivamente utilizzato“. E – in violazione delle disposizioni del Codice penale in materia di usura – “disponeva, con Circolari e Note ufficiali dirette alle banche, che anche per la verifica di sussistenza delle condizioni usurarie, ossia per la verifica del superamento del limite/tasso soglia previsto dalla Legge 108/1996 le banche utilizzassero il suddetto medesimo algoritmo anziché un altro che rapportava l’incidenza di oneri, commissioni e spese al credito erogato ed effettivamente utilizzato“. Il risultato delle prescrizioni di Via Nazionale? Come si può leggere nelle tabelle inserite nel documento di chiusura indagine, i tassi applicati ai sei imprenditori che hanno fatto denuncia superavano di molti punti percentuali il tasso soglia. In un caso gli investigatori delle Fiamme Gialle hanno rilevato, su un corto corrente ordinario aperto presso una filiale Bnl di Barletta, un Tasso annuo effettivo globale (Taeg) del 558,528%. Fortuna che è stato applicato solo per un trimestre.

Bankitalia “predeterminava” la distorsione del costo effettivo del credito. In questo modo, di fatto, Palazzo Koch “predeterminava consapevolmente … le condizioni per una distorsione del dato del costo effettivo del credito erogato e una sensibile riduzione dello stesso e per la segnalazione – da parte delle banche – di Teg (tasso effettivo globale, ndr) più bassi (rispetto a quelli ottenuti/ottenibili con la formula matematica prevista per il calcolo del Taeg, ‘tarata’ come per legge sull‘erogato)”, in modo che “gli interessi/remunerazioni applicati dalla banche alla clientela risultassero apparentemente entro i cosiddetti limiti/tassi soglia pur essendo in concreto e sostanzialmente a tali limiti/tassi soglia superiori e, come tali, usurari“. Per la Procura i dirigenti di via Nazionale e di via XX Settembre erano consapevoli di tutto questo e “volontariamente quanto meno con dolo eventuale (ovvero con l’accettazione del rischio che questo potesse accadere, ndr) concorrevano moralmente con i dirigenti degli istituti di credito” a tenere sotto usura gli imprenditori che si erano rivolti a loro ottenere finanziamenti. Tutto questo con l’aggravante che avrebbero dovuto essere proprio loro a vigilare e controllare perché una situazione del genere non si verificasse.

Esplosione del contenzioso dopo la sentenza della Cassazione. Dal gennaio 2013, quando la Corte di Cassazione ha censurato le istruzioni di Bankitalia chiarendo come va calcolato il tasso di interesse da confrontare con il fatidico “valore soglia”, il contenzioso sull’usura bancaria è esploso. E si contano già diversi casi di verdetti di colpevolezza. Il Tribunale di Padova ha condannato in primo grado un istituto, che pretendeva il rientro da uno scoperto di 22.500 euro, a risarcirne ben 90mila all’imprenditore titolare del conto corrente perché il contratto, stipulato 16 anni prima, prevedeva tassi usurari. E per lo stesso motivo la Corte d’appello di Torino, confermando una sentenza del Tribunale di Alba, ha stabilito la responsabilità di Prestitalia (gruppo Ubi) e la conseguente restituzione di commissioni, spese e interessi a un pensionato che aveva sottoscritto un prestito personale legato alla cessione del quinto dell’assegno Inps

(lo staff)

TOLENTINO Ottantottomila euro. A tanto ammonta la cifra che una banca aveva chiesto ad una azienda della provincia di Macerata in più rispetto a quello che in realtà avrebbe dovuto restituire.
Si tratta di «tassi usurai», che avevano fatto impennare la pendenza economica della ditta nei confronti dell’istituto di credito. Sono sempre di più le aziende e i privati che finiscono ingoiati dai debiti nei confronti delle banche, ma da qualche tempo a questa parte si è squarciato il velo che copriva le ragioni di tante situazioni difficili e di tanti casi di indebitamento.

La cosiddetta «usura bancaria» è venuta alla ribalta di recente in conseguenza della sentenza 350 del 9 gennaio 2013 della Corte di Cassazione, che ha previsto in tema di mutui la nullità del contratto laddove ci siano fenomeni di usura. Un avvocato di Tolentino segue da qualche tempo aziende e privati in quello che si sta rivelando un fenomeno molto diffuso. Tra questi casi, c’è appunto quello di un’azienda del Maceratese, che stava per essere realmente messa in difficoltà.

Ad una azienda di Macerata,una banca aveva chiesto di rientrare per 191 mila euro. Il titolare si è rivolto ad un avvocato e subito ha chiesto una perizia tecnico contabile. Ha fatto opposizione al decreto ingiuntivo e al termine di questa causa, davanti al Tribunale di Macerata, il consulente tecnico nominato dal giudice Pietro Merletti ha verificato che ben 88mila euro di questi 191 che la banca pretendeva in restituzione non erano dovuti proprio perché il conto era in usura. Non è infrequente verificare degli sforamenti del tasso soglia anche del cento per cento del tasso di interesse massimo. L’azienda ha dovuto restituire quindi solo 103mila euro.

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L’usura bancaria si verifica laddove i tassi di interesse convenuti, insieme ai tassi di mora, e altre spese che correntemente vengono addebitate al consumatore, le commissione di massimo scoperto le varie spese generiche, comportano uno sforamento del tasso soglia che viene indicato dalla Banca d’Italia ogni tre mesi. Se si verifica questo sforamento ,il contratto è in usura, che a sua volta comporta la nullità del contratto e la restituzione degli interessi pagati indebitamente e quindi percepiti indebitamente dalla banca. Diverse aziende e privati – una trentina circa – si sono rivolti a diversi avvocati per avere chiarimenti sul contratto di mutuo per l’acquisto della prima casa.

Il correntista ,è l’anello debole di tutta questa vicenda. La banca che decidesse di risolvere un rapporto metterebbe in ginocchio sia un’impresa sia un privato. Molti di questi soggetti evitano una qualsiasi azione seppur esplorativa nei confronti della banca per il timore di eventuali ritorsioni.

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(lo staff)

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Le offerte di mutuo si aggiornano di continuo e,in particolari periodi,i tassi di interesse possono risultare particolarmente convenienti. Chi ha un mutuo in sospeso quindi potrebbe essere tentato di cambiare banca passando ad un offerta più vantaggiosa nelle condizioni.
Questo passaggio si chiama tecnicamente surroga ed è ammesso dalle condizioni bancarie.

Ma che cosa è esattamente la surroga,vediamo di dare un una breve spiegazione:

La surroga è la portabilità di un mutuo da una banca all’altra.
Una particolare surroga è quella relativa alla portabilità dell’ipoteca e quella relativa alla surrogazione del mutuo.Le rispettive discipline sono state da ultimo modificate dal Decreto Bersani del 2007.

Il Decreto introduce una novità in riguardo alla portabilità dell’ipoteca relativamente al mutuo.In precedenza,era necessario cancellare l’ipoteca ed,estinto il vecchio mutuo,iscrivere una nuova ipoteca con l’istituto di credito subentrante.
Con le nuove regole,non è necessario cancellare l’ipoteca,e nel contratto relativo al mutuo viene fatto un cambio di attore,annotando la banca subentrante.Nei registri immobiliari quindi la surrogazione ed il nome del nuovo creditore sono indicati con annotazione a margine della vecchia ipoteca.

La surrogazione del mutuo su volontà del debitore era un diritto previsto all’art 1202 del codice civile.
Il decreto ha semplificato oneri e procedure per l’avvio di un mutuo con un istituto di credito che offra condizioni migliori al cliente,Il decreto afferma il principio per cui è nulla ogni pattuizione,all’atto della stipula o successiva al mutuo,che ostacoli in qualche modo l’esercizio di questo diritto legittimo.

In base al citato Decreto Bersani,la banca inoltre non può operare un’autosurroga,per stipulare un mutuo a nuove condizioni.La surroga è finalizzata alla portabilità dell’ipoteca,e vale fra istituti differenti.La banca quindi non può autosurrogarsi per l’applicazione del decreto bersani.

La surroga e il confronto di preventivi di altre banche è anche una opportunità per ottenere una rinegoziazione e condizioni migliorative del proprio istituto di credito. Nulla tuttavia vieta alla banca di cambiare le condizioni contrattuali in modo più favorevole al cliente,stipulando una rinegoziazione del contratto di mutuo con il consenso scritto di entrambe le parti.

Se si modifica il contratto con il proprio istituto di credito,non si tratta di surroga,ma di rinegoziazione,quest’ultima quindi non riguarda solo l’allungamento della durata,ma la ridefinizione di un qualunque aspetto del piano di ammortamento:durata,rata,interesse,spread,tipo di tasso.

Ma anche se è possibile cambiare mutuo gratuitamente,ma conviene sempre?

Partiamo premettendo che la surroga del mutuo permette di cambiare tasso e durata del finanziamento ma non l importo.Questa seconda ipotesi infatti configura una vera e propria sostituzione che richiede una nuova ipoteca e un nuovo atto notarile.
La portabilità non ha tecnicamente limiti,come avviene con i gestori telefonici,ma in pratica la surroga è un bonus concesso dalle banche una sola volta,il surrogatore seriale infatti è visto con diffidenza dalle banche,che con questa pratica,perdono dei costi fissi che non hanno tempo di ammortizzare.

La surroga del mutuo può servire ad abbassare il tasso di interesse ma anche a ridurre la durata residua.Ma,visto anche quanto detto sopra in merito all’unicità della possibilità di surroga,occorre valutare bene il momento in cui fare la richiesta.Molto dipende ovviamente anche dalle condizioni di partenza e dal tasso di interessi. A questo scopo si possono utilizzare comparatori di prezzo e informarsi adeguatamente presso chi di competenza.

Stamattina ci sposteremo un pò dalla solita chiave di lettura che adottiamo e parleremo della classe politica e di un gruppo che si sta ribellando.

Migliaia di politici denunciati per reati contro lo stato,l hanno chiamata “la Norimberga italiana”,la classe politica e dirigente sotto indagine per usurpazione dei diritti civili,la procura di Roma ha aperto il procedimento grazie alla denuncia fornita dal Gruppo Tecnico Libra.

Nel maxi-procedimento che è stato aperto dalla Procura di Roma è coinvolta tutta la classe dirigente italiana: non solo gli attuali occupanti di quelle poltrone della Camera e del Senato,ma anche coloro che l hanno già occupata durante gli ultimi decenni e che sono scomparsi dalla scena politica. Non è una trovata del Movimento 5 stelle,nè di alcun coordinamento o movimento di quelli che sono fioccati come funghi per lo stivale. Si tratta di una denuncia proposta da un gruppo tecnico formato da giornalisti e giuristi.

I capi d’accusa mettono i brividi: Attentati ai diritti politici dei cittadini,usurpazione di potere politico,Devastazione saccheggio e strage,Attentato contro la costituzione e gli organi costituzionali,Cospirazione politica tramite accordo o associazione,Attentati contro l’integrità,l’indipendenza o l’unità dello stato.

Il tutto è nato agli inizi di gennaio 2014,a febbraio,dopo circa un mese di intenso lavoro da parte dei membri del tavolo tecnico,è stata formulata una denuncia in 30 pagine.La denuncia è stata poi sottoposta ad ulteriori perizie da parte di consulenti nominati sulla base di specifiche competenze:avvocati pubblicisti e penalisti,tutti riuniti per ricercare capi d’accusa da imputare a quei rappresentati del popolo che si sono avvicendati tra le poltrone dei palazzi del potere.

E’ una vera e propria lotta fatta dall’interno,sostengono gli avvocati e i giornalisti ed il fatto che il pm della procura di Roma abbia aperto il procedimento è un segnale positivo. Adesso che la lotta è cominciata occorre che tutti i cittadini presentino in tutte le procure d’italia la denuncia.
La procura di Roma ha già aperto il procedimento agli inizi di marzo,è quindi incominciata la prima fase preliminare. Altri cittadini si sono riuniti e hanno deciso di presentare la denuncia in tutte le procure della Puglia. Stessa cosa sarà fatta in Toscana. Ma è fondamentale che ogni singolo cittadino presenti la denuncia e porga alla collettività il suo umile contributo perchè il maxi-processo abbia davvero inizio e possa dare i suoi frutti.

Si tratta di una iniziativa davvero unica se pensiamo alle leggi elettorali incostituzionali che il Parlamento non cessa di approvare nonostante la sentenza della Consulta depositata a metà del gennaio scorso parli chiaro.

Rappresentanti della Stato al di sopra di ogni legge è cosi che si sentono alcuni politici particolarmente avvezzi alle leggi ad personam o a decreti macedonia che poi ricadono inevitabilmente sulle spalle dei cittadini. Non dimentichiamo il ddl 133/2013 passato alla storia come il decreto Imu-Banktalia,un decreto criminale e assassino secondo qualcuno che oltre a cedere ai privati il 100% delle quote della Banca d’Italia,metteva a rischio anche le riserve auree dello Stato sin dalla riforma bancaria del 1936. Contrariamente a quanto dichiarato dalla Banca d’Italia stessa che ha negato questa possibilità all’interno della documentazione fornita dall’istituto di credito infatti si legge “cessione delle riserve patrimoniali” e la voce “riserve patrimoniali” comprende anche le riserve auree.

All’interno dell’ Imu-Bankitalia inoltre era contemplata anche la svendita del patrimonio pubblico,compreso l’ambiante,le spiagge,il territorio,i beni culturali. un vero e proprio saccheggio e una vera e propria strage se pensiamo alla terra dei fuochi o alla Sardegna, Calabria e altre aree in cui l’incremento di tumori dovuti a depositi di scorie radioattive o tossiche è stato effettuato all’ombra di un segreto di Stato.

Per finire la conversione in legge del decreto 133 del 29 gennaio scorso è stata accellerata grazie ad una fantomatica “tagliola” adottata dalla Boldrini per non si sa quale strumento giuridico concesso dal regolamento della Camera. Dopo poco si scopre che il regolamento della Camera non consente un simile atteggiamento dittatoriale: la tagliola a cui fa riferimento la terza carica della Stato infatti,è contemplato solo l’art 78 del regolamento del Senato. A renderlo noto alla stampa e alla stessa Laura Boldrini è niente poco di meno che una collega di partito: Elettra Deiana,di Sel.

Ma ormai la frittata è fatta,il Parlamento può concentrarsi sull’italicum,ennesima legge incostituzionale su cui i cittadini saranno chiamati ad esprimersi alle prossime elezioni europee.

Di esempi da fare ce ne sarebbero davvero tanti,troppi. Si va dalla tangenti,alla “trattativa stato-mafia”,dalla questione dei rifiuti alla gestione del patrimonio pubblico,dai pignoramenti fallimentari alla riscossione di crediti effettuate con tassi superiori al 3%(limite convenzionale fissato dalla Banca d’Italia,oggi privata,oltre il quale si configura il reato di usura)

La denuncia,quindi,è uno strumento utile a tutti gli italiani. il Gruppo tecnico libra ha quindi deciso di invitare tutti a sporgere querele presso le procure e questure italiane,a chi fosse interessato per maggiori informazioni, c è il gruppo facebook.

Abbiamo cercato di dare una informazione nuova,per vedere se riusciamo,uniti,a muovere e ribellarci a coloro che pensano che tutto gli sia dovuto.

(lo staff)

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Il problema dell’usura bancaria,ecco alcune cose che si devono sapere sui mutui e finanziamenti.

Mutui e finanziamenti in genere sono,ormai,guardati con sospetto,da un numero sempre maggiore di clienti degli istituti di credito,che cercano di capire se quella sensazione di abuso subito,possa rivelarsi,nei calcoli,come usura preventiva o successiva,col conforto delle sentenze emesse dalla Cassazione e la protezione della legge anti-usura.

Per i mutui e finanziamenti in genere,siano essi acquisiti rateali,credito revolving con carte di credito,apertura di credito in conto corrente ecc..bisogna ricordare che la soglia massima,per parlare di usura,si può considerare superata facendo un calcolo che aggiunga al tasso nominale anche tutti gli oneri,applicati dalle banche,durante il procedimento per la concessione del credito.

La Civ,ad esempio,è la commissione d’istruttoria veloce,calcolata per gli sconfinamenti senza affidamento,che può essere prevista in maniera fissa,ma quando diventa moltiplicatore per ogni sconfinamento,allora può generare una serie di spese che vanno fuori controllo in maniera sospetta.
A tal proposito,è necessario tenere presente,che la suddetta CIV rientra nel calcolo del tasso effettivo globale,per cui contribuisce ad un eventuale superamento del tasso di usura,come previsto chiaramente dalla legge 108/1996.

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La prima cosa importante da sapere,sulle ipotesi di usura per i mutui e i finanziamenti in genere,sono i contenuti delle sentenze della Corte di Cassazione,che con ben tre pronunciamenti ha chiarito le linee sa seguire per definire il problema.

La sentenza 350/2013,dunque,afferma che gli interessi di mora vanno calcolati,assolutamente,nel calcolo dell’usura,quando questi siano previsti nel contratto di finanziamento a prescindere dal fatto che la mora ci sia stata. Altre due sentenze,la nr. 602/2013 e 603/2013,hanno definitivamente affermato che l’usura può essere anche successiva lla stipulazione del contratto,verificandosi quando i tassi si siano abbassati per effetto di cambiamenti delle condizioni di mercato,rendendo troppo alti quelli inizialmente pattuiti.

Inoltre,a confermare queste decisioni,sono arrivate le indicazioni dell’Arbitro bancario finanziario,sulla trasformazione dei mutui dell’usura sopravvenuta,come si evince dalla decisione dell’arbitro datata 10 gennaio 2014.

Esiste,quindi,l’esigenza di verificare le condizioni dei contratti,per poter fare emergere eventuali ipotesi di usura e,questo,ha prodotto un ampia offerta di consulenze che spesso producono aspettative esagerate,quindi mi raccomando verificare sempre a chi vi rivolgete. Prima id affrontare qualsiasi contenzioso è bene sapere che si possono subito valutare gli effetti concreti dell’usura originaria e sopravvenuta. Infatti,nella prima ipotesi,gli interessi si azzerano e non si pagano per l’intera durata.

Mentre nell’ipotesi di usura sopravvenuta,secondo le ultime sentenze,vengono considerati solo gli interessi eccedenti la soglia di usura,senza azzeramenti.

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(Lo Staff)

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Istituto di credito condannato a risarcire commerciante con 140 mila euro.

Siamo a Pescara,una delle prime banche a livello italiano per grandezza e importanza è stata condannata a risarcire il proprietario di una concessionaria per aver applicato tassi di interesse passivi usurari. A emettere tale sentenza è stata la Corte d’appello dell’Aquila,che ha confermato quella del tribunale di Pescara,aumentando però l’entità del risarcimento. Il noto istituto di credito dopo essere stato condannato in primo grado a risarcire l’imprenditore con 84.964,59 euro si è appellato subendo una vera e propria batosta.

Infatti la corte aquilana lo ha condannato a pagare 140.747,70 euro e in più accerta l’applicazione di tassi di interesse definiti da usura.

A rendere nota la sentenza,senza però svelare i nome del noto istituto di credito,è l’associazione Sos Utenti che si è occupata dell’assistenza legale e della supervisione contabile.

La banca,per anni,ha applicato sugli interessi debitori tassi ultralegali non dovuti,in mancanza di valida convenzione ed era stata applicata la capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori stessi,in violazione del divieto dell’anatocismo. Nella sentenza l’applicazione di questi interessi,viene definita da tassi di usura.

La Corte aquilana finalmente ha riconosciuto che la banca ha praticato anche interessi usurari confermando quasi tutta la perizia iniziale redatta dalla Sos Utenti.

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La sentenza del Presidente estensore numero 262/2012,inoltre,rigetta l’applicazione del decreto mille proroghe salva banche che la corte Costituzionale ha ufficializzato essere incostituzionale.
Tutte le richieste formulate stata accolte con l ‘annullamento degli interessi illegittimi,le illegittime commissioni di massimo scoperto,le illegittime spese di tutte le valute aggiunte a ogni versamento sul conto corrente e ,soprattutto,è stata respinta l’eccezione di prescrizione decennale formulata dalla difesa della banca,aumentando la dose della condanna con l’accertamento di interessi usurari.

Una sentenza,che combinata a quella della suprema corte che ritiene incostituzionale il decreto salva banche contenuto nelle mille proroghe,è destinata a fare giurisprudenza e a dare speranza a tutti quegli operatori commerciali,artigianali e imprenditoriali che negli ultimi anni si sono trovati in una posizione di impotenza di fronte ai continui cambi delle regole degli istituti di credito.

Da l’anno scorso le banche non pagano quasi più le sentenze di condanna perchè,secondo loro,tutelate dal decreto che ha bloccato l’anatocismo agli ultimi dieci anni,un esempio,la norma salva banche di Tremonti,solo per le imprese abruzzesi bloccava circa 500 milioni potenziali ristorni dalle banche alle aziende,ora grazie alla decisione della Corte Costituzionale,le banche devono pagare senza più appello quando vengono condannate alle restituzioni anatocistiche ultradecennali,ora tutti gli operatori economici e le famiglie che hanno avuto e hanno ancora scoperti con le banche possono richiedere la restituzione dell’anatocismo e altre illegittimità.

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Usura. E’ da questa pesante accusa che dovranno difendersi,in udienza preliminare a maggio,due ex direttori di banca al termine delle indagini della Procura di Rovigo. Indagati sono Giovanni Tirapelle, e Antonio Biasioli. Si tratta di due funzionari molto conosciuti in Basso Polesine per la loro decennale attività lavorativa. A Tirapelle sono state rivolte accuse per l’attività svolta nel 2002 fino a tutto il 2009,quando era direttore all’ex Bcc della Cattedrale e condirettore di Bancadria Credito cooperativo del Delta.

Biasioli invece,deve rispondere dal 2009 come condirettore di Bancadria,nata dalla fusione tra le BCC adriesi della Cattedrale e di Santa Maria Assunta,e poi come direttore unico dal gennaio 2010 fino all’aprile 2011,un incarico tutt’ora ricoperto dal funzionario.

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Per l’accusa i due funzionari avrebbero applicato tassi di interesse superiori a quelli fissati in tema di usura ai conti correnti di una società in nome collettivo di Adria attiva nel settore immobiliare ed edile,che è stata dichiarata fallita dal tribunale di Rovigo proprio nell’aprile del 2011. I maggiori interessi percepiti da Tirapelle e Biasioli rispetto al tasso medio,per la Procura,ammontano circa a 12.000 euro dal 2002 all’aprile 2011. Si parla invece di complessivi 6.500 euro di maggiore commissione di massimo scoperto sul fido concesso dalla banca sempre nei nove anni in questione,rispetto ai valori medi.

Ad aggravare la posizione dei due funzionari,sempre secondo il castello accusatorio,c è l’aver agito nell’ambito dell’attività bancaria,e aver commesso il reato nei confronti di un imprenditore in stato di bisogno.

Secondo la Procura,poi,Tirapelle e Biasioli avrebbero richiesto in garanzia propietà immobiliari alla Snc adriese attraverso l’accensione di mutui fondiari-di natura immobiliare-e chirografici-un impegno scritto del debitore con l’istituto di credito-dal 2006 al 2009.
Imputando ala comportamento dei due direttori di banca larga parte della responsabilità per il fallimento,gli imprenditori hanno presentato un esposto in Procura.

Gli accertamenti svolti dagli inquirenti,attraverso una perizia tecnica di un consulente,hanno spinto gli inquirenti a considerare come effettivamente sussistente l’ipotesi di usura e ad arrivare a chiedere il rinvio a giudizio. Prossimo passaggio della vicenda giudiziaria,l’udienza preliminare fissata per maggio. Questa vicenda giudiziaria conferma i sempre più difficili rapporti tra istituti bancari e imprenditori,con questi ultimi sempre più propensi a rivolgersi alle forze dell’ordine per far valere i loro motivi ritenendosi vittime di meccanismi usurari. Tanto che nei mesi scorsi è iniziato a Rovigo un processo che vede imputati l’attuale direttore della filiale ex Cariparo ora Cariveneto di Adria Claudio Berti e al suo predecessore Giorgio Lazzarini.

Per l’accusa,dal gennaio 2004 al settembre 2009 i due funzionari avrebbero applicato tassi usurai a un loro cliente incassando un migliaio di euro in poco meno di cinque anni.

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(lo staff)

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C è l’azienda di Albenga a cui una banca ha applicato interessi usurai per un totale di 55 mila euro. Ma anche la ditta edile del comune capoluogo a cui un ‘altro istituto di credito ha richiesto oltre 15 mila euro in più rispetto a quanto stabiliscono le leggi su tassi d’interesse e usura. Per non parlare del fenomeno del cosiddetto anatocismo che brutalmente è il calcolo degli interessi sugli interessi,sembrano in aumento i casi di cittadini e aziende che si rivolgono ad associazioni di consumatori o a società specializzate per verificare se gli interessi che pagano su conti correnti o prestiti rientrano nel recinto delle operazioni legali.

Cittadini spesso esasperati,che si sentono strangolati dagli ingranaggi di un meccanismo che spesso procede per automatismi,al di la anche delle responsabilità individuali.

Ma che,in qualche caso,può travalicare i confini disegnati dalla legge. A farsi carico della questione,in provincia di Savona,è stato il Movimento dei Consumatori,che ha raccolto svariate testimonianze su posizioni anomale e ha organizzato un assemblea pubblica per informare la cittadinanza riguardo un fenomeno in crescita.

La maggior parte di questi casi non sfocia in autentiche battaglie legali con gli istituti di credito ma normalmente si chiude con una mediazione civile,con la quale le banche in parte ammettono calcoli errati sui tassi di interesse e raggiungono,d’accordo con i clienti,una intesa in base alla quale vengono ridiscussi i termini delle posizioni bancarie.

Un fenomeno che rischia di minare,ancora di più,il già delicato rapporto tra cittadini e istituti di credito. Stretti tra le difficoltà economiche e i meccanismi bancari,in molti non si fidano delle banche. E,in qualche caso,si scopre che le richieste sono piu elevate di quanto dovrebbero essere. Sfociando addirittura nell’usura bancaria,cioè nell’applicazione di tassi di interesse che superano le soglie consentite dalla legge.

Situazioni difficili da individuare per i comuni mortali,all’asciutto di competenze specifiche.

A tale scopo esistono dipartimenti nati proprio con l’intento di assistere i clienti delle banche che si sentono tartassati.
E’ il caso della DECIBA (dipartimento europeo controllo illeciti bancari)un dipartimento che controlla le anomalie finanziarie e bancarie,che tutela il cittadino e lo assiste in tutti i passi e spiega come difendersi e tutelare i propri interessi.

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(lo staff)

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Continuiamo con il nostro articolo e su alcune informazioni sul diritto bancario.

Ci poniamo una domanda,ma non erano gli interessi moratori assolutamente estranei al fenomeno dell’usura?
In via preliminare è opportuno sgombrare il campo da un equivoco: il fatto che l’interesse moratorio non venga preso in considerazione nelle rivelazioni trimestrali che effettua la Banca d Italia nulla dice sulla sua inerenza alla pratica dell’usura,con la conseguenza che chi dovesse reputare tale inerenza esistente non dovrebbe di certo individuare quale unico rimedio esperibile quello offerto dall’ultima parte del comma 3 dell’art. 644. E’ chiaro infatti che i dati che concorrono al calcolo del tasso soglia non vengono stabiliti in autonomia dalla Banca d’Italia. La menzione fatta delle commissioni,delle remunerazioni a qualunque titolo e delle spese contenute nell’art. 644 c.p. come modificato dalla legge 7 marzo 1996,n. 108 va con evidenza ulteriormente specificato alla luce della ratio sottese alla medesima disciplina antiusura. Basti a tale proposito ricordare la vicenda della commissione di massimo scoperto,di fatto non presa in considerazione ai fini della determinazione del TEGM,ma che invece avrebbe dovuto a tal fine rilevare stante la sua somiglianza,pur se soltanto strutturale,perchè una è dovuta in ragione del tempo della messa a disposizione della somma di denaro,gli altri in ragione del tempo di utilizzo della medesima somma,agli interesse corrispettivi.

Ciò detto,resta da valutare la bontà della soluzione abbracciata dall’Arbitro bancario e finanziario in ordine al rapporto corrente tra interessi moratori e usura.

Anzitutto si mostrano condivisibili l’esclusione dell’inerenza dell’interesse moratorio al fenomeno dell’usura con la sottolineatura della relativa funzione risarcitoria. Senza ombra di dubbio,ove sia pattuito dalle parti,tale interesse assolve una funzione equiparabile a quella propria della clausola penale rispetto alla quale il rimedio in caso di eccessiva onerosità è la riduzione a equità da parte del giudice e non già la nullità. Altrettanto giustamente l’Arbitro bancario argomenta mettendo in evidenza lo stretto collegamento esistente tra erogazione credito e usura,per di più evidente dove si volga lo sguardo alle diverse forme assunte dall’usura nel corso dei secoli. Quando con tale termine si indicava la stessa pratica del prestito a interessi, di per se vietata dalle leggi sia civili sia religiose, nessun dubbio esisteva in ordine alla liceità dell’interesse moratorio quale strumento di risarcimento del danno.

Quando,poi,il prestito a interesse fu ammesso e si inizio a discutere sulla opportunità di stabilire un limite di interesse,superato il quale ci sarebbe stata usura,a essere sdoganato fu esattamente l’interesse corrispettivo.

E’ anche vero,tuttavia, che l’interesse moratorio potrebbe in concreto costruire uno strumento mediante il quale perpetrare il reato di usura. Se la ratio della disciplina è di evitare che chi presenta danaro ottenga un profitto ingiustificato,allora anche tale interesse diventerebbe su tale piano rivelante ove fosse a ciò indirizzato. E’ il caso,ad esempio,di chi concede un finanziamento sapendo tale difficoltà economiche del debitore e mira sull’interesse moratorio per ottenere un profitto ingiustificato.
Ancora,l’interesse moratorio non è in senso stretto collegato alla erogazione del credito,attesa la sua funzione risarcitoria,quando è in concreto predisposto a realizzare quest’ultima. Cosi non è qualora venga utilizzato per altre finalità,con il solo scopo di ottenere un profitti ingiustificato,nuovamente sfruttando le difficoltà economiche del debitore.

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Quale dunque il rapporto tra usura e interessi moratori?A prevalere nella scelta tra un senso o nell’altro deve essere la funzione in astratto riconducibile alla clausola pattizia oppure quella in concreto da essa realizzata?

La decisione dell’abf mette in luce sicuramente un dato: la necessità di distinguere con riferimento la portata della disciplina antiusura secondo che parte del rapporto di finanziamento sia o no un istituto di credito.

Ricominciamo dal quesito appena posto: a prelevare nella scelta in ordine alla individuazione del rapporto tra usura e interessi moratori è la funzione in astratto riconducibile alla clausola pattizia oppure quella in concreto da essa realizzata?
Pur volendo accogliere la soluzione dell’ABF,sembra di potere affermare che a condurre alla esclusione dell’interesse moratorio dalla valutazione della’usurarietà del prestito può soltanto essere la funzione in concreto assolta dalla clausola pattizia.

Dunque,in particolare nei rapporti di finanziamento tra banca e cliente è assai improbabile che l ‘interesse moratorio,per quanto eccessivo,diventi strumento mediante il quale perpetrare il reato di usura. La sua previsione,perciò,resta equiparabile sotto il profilo funzionale alla clausola penale,con la conseguenza che in caso di eccessiva onerosità della prestazione pecuniaria il rimedio applicabile,e anche il più equo vista l’estraneità della fattispecie alla’usura,è quello sancito dall’art. 1384 c.c. Ciò,laddove la considerazione del rapporto tra istituto di credito e cliente quale esclusivo banco di prova svolto dall’interesse moratorio trova riscontro nel fatto che soltanto a tali rapporti la disciplina antiusura da riguardo nello stabilire la modalità di determinazione del tasso soglia.

Depongono infine per l’esclusione anche le conseguenze che discenderebbero,in caso contrario,dalla applicazione della menzionata disciplina. Atteso che la base di calcolo del tasso soglia è il TEGM composto-come è noto- dal tasso nominale e dagli oneri connessi alla concessione del credito il riconoscimento della rilevanza dell’interesse moratorio nella valutazione della usurarietà comporterebbe inevitabilmente l’aggiunta di una voce di costo,con il conseguente innalzamento,quantomeno iniziale,del tasso soglia.
Insomma,innalzamento del tasso soglia e minor tutela del debitore soprattutto nei rapporti di finanziamento che non vedono quali controparti istituti di credito: queste le conseguenze presumibili nel lungo periodo qualora l’orientamento giurisprudenziale che già rilievo anche all’interesse moratorio ai fini della applicazione della disciplina antiusura venga seguito in punto di rivelazioni trimestrali del conto di credito.

In definitiva la materia degli interessi non agevola soluzioni univoche e richiede invece sempre l’uso del rasoio.

L distinzione,nella disciplina antiusura secondo che parte sia o no un istituto di credito costituisce u importante chiave di lettura. Una cosa è l’usura riferita alle banche,altra cosa il reato di usura. Esattamente questa distinzione,tuttavia,viene assai spesso trascurata dalla giurisprudenza.

Neppure l’ABF sembra tenerla nel giusto conto. Sebbene opposte sul piano delle soluzione accolte,le decisione della Cassazione e dell’ABF sono sotto tale profilo accomunabili e perciò parimenti criticabili:l una,attribuendo sempre rilevanza all’interesse moratorio;l’altra,negandola in linea di principio.

Capisco perfettamente che il diritto bancario non è facile,ma spero di essere stata abbastanza chiara e concisa.

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(lo staff)