Parliamo sempre si sentenze e tribunali,ma non abbiamo mai spiegato esattamente che cosa è una sentenza,e magari alcuni di voi non sanno esattamente cosa comporta ,qua daremo una spiegazione sommaria della cosa.
La sentenza pronunciata da una giuria prende il nome di verdetto: con esso, di solito, vengono risolte le questioni di fatto, mentre le questioni di diritto vengono successivamente risulte dai giudici togati con sentenza.
L’atto corrispondente alla sentenza pronunciato da un arbitro è detto lodo; a differenza della sentenza non è, però, un provvedimento giurisdizionale.
In Francia e altri paesi francofoni la sentenza di un organo che prende il nome di “corte” (corte di cassazione, d’appello ecc.) o di un giudice supremo (come il Consiglio di Stato francese o il Tribunale federale svizzero) è detta arresto (arrêt); il termine è a volte utilizzato anche in scritti giuridici italiani per designare informalmente le sentenze della Suprema Corte di Cassazione o del Consiglio di Stato.Solitamente la sentenza è resa pubblica con la lettura in udienza. In molti ordinamenti deve contenere, oltre al dispositivo, ossia la parte nella quale è contenuta la decisione del giudice, anche la motivazione, la parte nella quale sono esposte le ragioni che hanno indotto il giudice a prendere quella decisione e giustificano la stessa. In vari ordinamenti l’obbligo di motivazione è previsto a livello costituzionale (è il caso dell’art. 111 della Costituzione italiana), quale garanzia dei cittadini nei confronti del potere giudiziario e di buona amministrazione della giustizia. Peraltro, non mancano ordinamenti che non hanno costituzionalizzato tale obbligo (è il caso degli Stati Uniti e della Germania) o che, addirittura, prevedono eccezioni allo stesso, come avviene in certi ordinamenti (paesi anglosassoni, Francia ecc.) per il verdetto della giuria.
Sentenze dichiarative, di condanna e costitutive
La sentenza contiene sempre un accertamento: con essa il giudice elimina l’incertezza sulla realtà giuridica preesistente, dichiarandola come realmente è (se sussiste il diritto vantato dall’attore, se l’accusato ha commesso il reato e così via). All’accertamento, però, si possono aggiungere ulteriori elementi; al riguardo, la dottrina processualcivilistica distingue:
la sentenza dichiarativa (o di mero accertamento) che si limita ad accertare la realtà giuridica; può essere considerata tale anche la sentenza che respinge la domanda dell’attore; la sentenza di condanna che, oltre all’accertamento, contiene la condanna, vale a dire il comando, rivolto alla parte soccombente, di tenere un determinato comportamento (dare, fare o non fare: ad esempio, pagare una determinata somma a risarcimento del danno); la sentenza costitutiva che, oltre ad accertare la realtà giuridica, crea, modifica o estingue essa stessa un rapporto giuridico (ad esempio, annullando un atto o producendo gli effetti del contratto che doveva essere concluso).
Questa tassonomia, elaborata in riferimento al processo civile, può essere estesa, con gli adattamenti del caso, ad altri tipi di processo. Così, è di condanna la sentenza che, al termine del processo penale, accertato che l’accusato ha commesso un reato, gli impone la conseguente pena, mentre sono costitutive la sentenza del giudice amministrativo che annulla un atto della pubblica amministrazione del quale ha accertato l’illegittimità e la sentenza del giudice costituzionale che annulla una norma di legge (o di atto avente forza di legge) di cui ha accertato l’incostituzionalità.
Sentenze definitive e interlocutorie
Di solito con la sentenza il giudice pone fine al processo o, per lo meno, alla fase del processo che si svolge innanzi a lui, in quanto decide su tutte le questioni, ossia i punti della controversia, oppure decide su una questione in un senso che impedisce l’ulteriore prosecuzione del processo (ad esempio, riscontrando che non poteva essere esercitata l’azione): si ha, in tutti questi casi, una sentenza definitiva. Può accadere, però, che il giudice si pronunci con sentenza interlocutoria (o non definitiva) solo su alcune questioni, senza che la decisione impedisca l’ulteriore prosecuzione del processo per la trattazione delle questioni rimanenti. In ogni caso, definendo in tutto o in parte la controversia, la sentenza svolge funzione decisoria, in contrapposizione ai provvedimenti giurisdizionali (nell’ordinamento italiano aventi la forma di ordinanza o decreto) che svolgono funzioni meramente preparatorie o complementari (cosiddetta funzione ordinatoria).
Di regola gli ordinamenti consentono alle parti del processo (ed eccezionalmente a terzi) di impugnare la sentenza: l’impugnazione apre una nuova fase del processo o, come si suole dire, un nuovo grado di giudizio, che si svolge innanzi ad un giudice diverso.
Gli ordinamenti pongono un limite al numero di gradi di giudizio esperibili, di solito tre, e stabiliscono un termine perentorio entro il quale l’impugnazione deve essere proposta. La mancata impugnazione entro tale termine o l’esaurimento dei gradi di giudizio disponibili determina il passaggio in giudicato della sentenza, non più attaccabile con impugnazioni (cosiddetta cosa giudicata formale), per lo meno con quelle ordinarie, giacché l’ordinamento può prevedere impugnazioni straordinarie esperibili, in casi eccezionali, contro sentenze passate in giudicato. Inoltre, con il passaggio in giudicato, la sentenza fa stato tra le parti (e i loro eredi o aventi causa) che hanno l’obbligo di osservare quanto in essa stabilito, quasi fosse una legge speciale (cosiddetta cosa giudicata sostanziale).
L’insieme delle pronunce degli organi giurisdizionali prende il nome di giurisprudenza. Si discute in dottrina se possa considerarsi una fonte del diritto: la risposta è senz’altro affermativa per gli ordinamenti di common law dove vige il principio dello stare decisis, in forza del quale il giudice è obbligato a conformarsi alla decisione già adottata in una precedente sentenza, qualora la fattispecie portata al suo esame sia identica a quella già trattata nel caso deciso. In questo modo, i precedenti desunti dalle sentenze anteriori operano come fonte di diritto. Si tende invece ad escludere che la giurisprudenza possa considerarsi fonte del diritto negli ordinamenti di civil law, sebbene anche in questi i precedenti possano avere una più o meno incisiva forza persuasiva; ciò è particolarmente vero per le pronunce delle corti supreme che, di fatto, finiscono per avere nell’ordinamento giuridico un’incidenza non dissimile da quella di una fonte del diritto.
Si possono, in ogni caso, considerare fonti del diritto le sentenze del giudice costituzionale che annullano norme di legge (o di atti aventi forza di legge) ritenute incostituzionali, così come le sentenze del giudice amministrativo che annullano norme regolamentari emanate dal potere esecutivo ritenute illegittime, negli ordinamenti dove sono previste. Tali sentenze si collocano nella gerarchia delle fonti allo stesso livello delle norme che annullano.
all’ordinamento italiano manca una disciplina unitaria della sentenza, se si eccettuano due disposizioni della Costituzione:
dell’art. 111, 6° comma, secondo il quale; “Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati”; quella del 7° comma dello stesso articolo, secondo il quale: “Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge”;
La disciplina della sentenza va, quindi, rinvenuta negli atti normativi che disciplinano i singoli tipi di processo: il codice di procedura civile (in particolare il Libro I, Titolo VI, Capo I ed il Libro II, Titolo I, Capo III), il codice di procedura penale (in particolare la Parte II, Libro VII, Titolo III) e il codice del processo amministrativo (in particolare il Libro I, Titolo IV e il Libro II, Titolo IX).
Capisco perfettamente che con l usura bancaria,l articolo di stamattina non ha molto a che vedere,ma penso anche che sia comunque correlato,visto che la soluzione primaria alla restituzione di interessi,che in maniera illecita ci vengono addebitati,passa appunto dal tribunale e da una sentenza.