L’arbitro Bancario si pronuncia a favore dell’utente sugli effetti della natura usuraria del rapporto
L’Arbitro Bancario Finanziario, cioè l’organo preposto alla risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia bancaria e finanziaria, ha affermato che se il rapporto è usurario non vanno corrisposti né gli interessi né gli altri oneri e neanche le spese del contratto, ad eccezione di quelle per imposte e tasse.
Infatti il Collegio di Coordinamento dell’ Arbitro Bancario, con la decisione resa nella seduta del 16.05.2018, ha enunciato il seguente principio di diritto: “Una volta verificato il superamento del tasso soglia rilevante ai fini dell’usura genetica, in virtù della corretta interpretazione del secondo comma dell’art. 1815 cod. civ. – letto in connessione con il quarto comma dell’art. 644 cod. pen. – che sancisce la nullità della clausola, restano colpiti non solo gli interessi propriamente intesi, ma tutti gli oneri e le spese inclusi nel calcolo del TEG, compresi i premi assicurativi, escluse imposte e tasse, che, pertanto, debbono essere restituiti al mutuatario”
Il Gruppo DECIBA www.deciba.it che da anni porta davanti alla Legge questo tipo di reato è molto soddisfatta di tale decisione,si conferma che la legge esiste e deve essere rispettata .
Quando il Mutuo è in usura e possiamo chiedere la gratuità ?
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