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Questa mattina daremo ancora un occhio,uno scorcio,ad una sentenza della Corte di Cassazione,precisamente la n. 46669/2011.

L’ordinanza del gip di Lecce lacera il velo di maia dietro il quale il famigerato ceto bancario,con l’appoggio della Banca d’Italia,ha amato,per anni,nascondersi e cerca di farlo ancora.
Ma vale la pena riportare la valutazione della Corte di Cassazione con sentenza n. 46669/2011 ha riservato alla S.p.A. delle banche ed il ruolo effettivamente svolto dalla Banca d’Italia nell’affare usura.

“Quindi,come peraltro rilevato sia dal Tribunale e dalla Corte territoriale,anche la CSM (commissione di massimo scoperto) deve essere tenuta in considerazione quale fatto potenzialmente produttivo di usura,essendo rilevanti ai fini della determinazione del tasso usuraio, tutti gli oneri che l’utente supporta in relazione all’utilizzo del credito,indipendentemente dalle istruzioni o direttive della Banca D’Italia in cui si prevedeva che la CSM non dovesse essere valutata ai fini della determinazione del tasso effettivo globale degli interessi,traducendosi in un aggiramento della norma penale che impone alla legge di stabile il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari. Le circolari e le istruzioni della Banca d’Italia non rappresentano una fonte di diritti ed obblighi e nella ipotesi in cui gli istituti bancari si confermino ad una erronea interpretazione fornita dalla Banca D Italia in una circolare,non può essere esclusa la sussistenza del reato sotto profilo dell’elemento oggettivo.

Le circolari o direttive,ove illegittime e in violazione di legge,non hanno efficacia vincolante per gli istituti bancari sottoposti a vigilanza dalla Banca d’Italia,neppure quale mezzo di interpretazione,trattandosi di questione nota nell’ambiante del commercio che non presenta in se particolari difficoltà,stante anche la qualificazione soggettiva degli organi bancari e la disponibilità di strumenti di verifica da parte degli istituti di credito”

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La sentenza ha anche affermato come gli organi di vertice degli istituti di credito,indipendentemente dalla suddivisione dei compiti all ‘interno dell’istituto,sono garanti primari della corretta osservanza delle leggi in tema di erogazione di credito,e quindi,sussiste a loro carico una posizione di garanzia con l obbligo di vigilanza e controllo di tali disposizioni,soprattutto quelle in tema di superamento del tasso soglia usurario,con la conseguente possibilità di affermare,in caso di omissione di controllo,quantomeno la responsabilità per le erogazioni a tasso usurario,ricadendo tale omissione nella sfera di azione dell’art. 40,comma 2,cp,secondo cui “non impedire un evento che si ha obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo”

Infatti,se ovviamente i compiti gestionali e operativi in materia dei erogazione del credito non possono non essere attribuiti agli organi centrali e alle diverse gestioni periferiche,gli organi sono comunque tenuti a vigilare e impedire che venga superato il tasso soglia,con la conseguente responsabilità penale concorrente di tali organi ove venga superato tale tasso soglia degli interessi alla erogazione del credito.

L’ordinanza in commento ha poi individuato anche il periodo nel quale le banche,in quanto informate dalle circolari di Banca Italia,non potevano non sapere che le CSM dovevano essere comprese del calcolo del tasso usurario.
In pratica le banche non potevano fare orecchi da mercante,come in realtà hanno fatto.

Detto ciò si aggiunga anche che le banche,al tempo,si erano dotate di un programma di calcolo dell’usura erroneo e , dunque,dal 2 dicembre 2005 al maggio 2011 non è raro il fenomeno dell’usura.aaaa22-7334853

(lo staff)