L’obbligo della Banca di fornire al cliente “un’informazione adeguata in concreto” ed il conseguente obbligo di risarcire i danni causati al risparmiatore in mancanza di tale informazione.
La Corte di Cassazione è recentemente tornata ad occuparsi della questione concernente gli obblighi informativi delle banche intermediarie nei confronti dei risparmiatori, ribadendo la necessità che: “…l’operato della banca o dell’intermediario finanziario sia, nell’evidenziare l’eventuale non adeguatezza dell’operazione, altamente professionale, prudente e diligente”.
Il caso esaminato dalla Suprema Corte nella sentenza n. 2535 del 9 febbraio 2016, riguardava la vicenda di due investitori, i quali avevano sottoscritto contratti di investimento in obbligazioni Cirio, tra il 2000 ed il 2001. Tali titoli erano divenuti “carta straccia” a seguito del default dell’azienda, con conseguenti gravi danni per i sottoscrittori.
La Corte, nel dirimere la vertenza, ha affermato che: “…la banca intermediaria, prima di effettuare operazioni, ha l’obbligo di fornire all’investitore un’informazione adeguata in concreto, tale cioè da soddisfare le specifiche esigenze del singolo rapporto, in relazione alle caratteristiche personali e alla situazione finanziaria del cliente”; precisando altresì che il comportamento della banca non può ritenersi giustificato neppure nel caso in cui i clienti, a fronte della segnalazione di inadeguatezza dell’operazione, ribadiscano per iscritto la propria volontà di effettuare l’operazione.
La Suprema Corte ha ancora ricordato come: “…l’evoluzione legislativa… si sia posta nell’ottica di ampliare notevolmente i parametri di valutazione della correttezza informativa, da parte degli operatori del settore”, arrivando a stabilire che: “Tutte le informazioni, comprese le comunicazioni pubblicitarie e promozionali, indirizzate dagli intermediari a clienti o potenziali clienti devono essere corrette, chiare e non fuorvianti” e devono essere rese: “in una forma comprensibile” (richiamando al riguardo il Regolamento CONSOB 29 ottobre 2007, n. 16190) e tale da consentire ai risparmiatori di prendere le decisioni in materia di investimenti in modo consapevole.
In mancanza di prova, incombente sulla banca, di aver rispettato i dettami di legge e di aver agito con la specifica diligenza richiesta, la stessa sarà tenuta al risarcimento degli eventuali danni causati al risparmiatore (Cass. 18039/2012); senza che sia possibile configurare alcun concorso di colpa del medesimo cliente nella produzione del danno per non essersi egli stesso informato tramite la stampa della rischiosità dei titoli acquistati.
A cura di Simona Varese
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