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E’ di grande attualità l’argomento “Usura nei mutui e finanziamenti” con la conseguente possibilità di vedersi restituire dagli istituti di credito, gli interessi pagati illegittimamente in quanto usurari.

Intorno all’argomento, si è creato e si sta consolidando un enorme business, fortemente lucrativo, a danno delle famiglie, dei consumatori e cittadini che si vedono proporre costosissime perizie che il più delle volte si dimostrano inutil i e creano soltanto illusioni e false aspettative.

Intendiamo dare alcune informazioni e consigli a quanti ne abbiano interessi.

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1. L’usura nei finanziamenti e mutui non è un fenomeno di massa. Sono infatti in numero limitato i casi in cui effetivamente si determinano le condizioni per ottenere la restituzione degli interessi in quanto usurari.

2. Prima di aprire un contenzioso con gli istituti di credito è bene saper che banche e finanziarie si sono dati una comune “linea politica” che è quella di negare sempre tutto anche l’evidenza allo scopo di costringere famiglie e consumatori a portare il contenzioso in sede di tribunale scoraggiandoli di fatto, se non altro per i tempi lunghi delle procedure e per i costi elevati da affrontare.

3. Prima di iniziare una causa bisogna essere più che certi della presenza di usura nel contratto in quanto una causa persa espone anche al rischio dei vedersi condannare al pagamento delle spese di giudizio.

4. E’ bene diffidare da chi propone facil i soluzioni promettendo magari possibili trattative con gli Istituti di Credito.

E’ ormai accertato che banche e finanziarie non trattano quasi mai e il più delle volte non si presentano nemmeno in sede di Mediazione obbligatoria.

Con l’argomento “usura nei contratti” le Banche e le Finanziarie stanno ancora una volta dimostrando tutta l’arroganza dei poteri forti, motivo in più questo per analizzare attentamente i contratti di finanziamento prima di avanzare qualsiasi rivendicazione.

Per ogni verifica sui contratti è bene rivolgersi alle Associazioni, una fra tutte ASSOCIAZIONE DECIBA una di quelle che danno consigli ed effettuano le prime verifiche gratuitamente.

Diamo alcuni recapiti

Tel: 0375/781262

financialsolutio@libero.it

deciba@libero.it

Presidente: Gaetano Vilnò

Avv. Rosa Chiericati

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(lo staff)

Con sentenza del 07 maggio 2014, n. 18778, la Corte Penale di Cassazione ha affrontato il tema della c.d. usura in concreto.

Sul punto si ricorda la distinzione tra la c.d. usura presunta, per la cui integrazione è sufficiente la pattuizione di un tasso di interessi che ecceda il limite del tasso-soglia; e la c.d. usura in concreto, nel qual caso sono espressamente considerati usurari anche gli interessi, pur se inferiori al limite previsto dal tasso-soglia, e gli altri vantaggi o compensi che, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni, similari risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all’opera di mediazione, quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria (art. 644, comma 3, secondo periodo, c.p.).

In particolare, con la presente decisione la Cassazione ha affermando i seguenti principi diritto.

Ai fini dell’integrazione dell’elemento materiale della c.d. usura in concreto (art. 644, commi 1 e 3, seconda parte, c.p.) occorre che il soggetto passivo versi in condizioni di difficoltà economica o finanziaria e che gli interessi (pur inferiori al tasso-soglia usurario ex lege) ed i vantaggi e i compensi pattuiti, risultino, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari, sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all’opera di mediazione.

In tema di c.d. usura in concreto (art. 644, commi 1 e 3, seconda parte, c.p.) la “condizione di difficoltà economica” della vittima consiste in una carenza, anche solo momentanea, di liquidità, a fronte di una condizione patrimoniale di base nel complesso sana; la “condizione di difficoltà finanziaria” investe, invece, più in generale l’insieme delle attività patrimoniali del soggetto passivo, ed è caratterizzata da una complessiva carenza di risorse e di beni.

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In tema di c.d. usura in concreto (art. 644, commi 1 e 3, seconda parte, c.p.) le “condizioni di difficoltà economica o finanziaria” della vittima (che integrano la materialità del reato) si distinguono dallo “stato di bisogno” (che integra la circostanza aggravante di cui all’art. 644, comma 5, n. 3 c.p.) perché le prime consistono in una situazione meno grave (tale da privare la vittima di una piena libertà contrattuale, ma in astratto reversibile) del secondo (al contrario, consistente in uno stato di necessità tendenzialmente irreversibile, non tale da annientare in modo assoluto qualunque libertà di scelta, ma che comunque, comportando un impellente assillo, compromette fortemente la libertà contrattuale del soggetto, inducendolo a ricorrere al credito a condizioni sfavorevoli).

In tema di c.d. usura in concreto (art. 644, commi 1 e 3, seconda parte, c.p.) le “condizioni di difficoltà economica o finanziaria” della vittima (che integrano la materialità del reato) vanno valutate in senso oggettivo, ovvero valorizzando parametri desunti dal mercato, e non meramente soggettivo, ovvero sulla base delle valutazioni personali della vittima, opinabili e di difficile accertamento ex post.

In tema di c.d. usura in concreto (art. 644, commi 1 e 3, seconda parte, c.p.) il dolo generico, oltre alla coscienza e volontà di concludere un contratto sinallagmatico con interessi, vantaggi o compensi usurari, include anche la consapevolezza della condizione di difficoltà economica o finanziaria del soggetto passivo e la sproporzione degli interessi, vantaggi o compensi pattuiti rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all’opera di mediazione.

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(lo staff)

In questi giorni parleremo in maniera dettagliata,e cercheremo di essere il più semplice possibile,del MUTUO con tutte le sue sfumature e dettagli.

Il mutuo è un contratto mediante il quale una parte,detta mutuante,consegna all’altra,detta mutuataria,una somma di denaro o una quantità di beni fungibili,che l’altra si obbliga a restituire successivamente con altrettante cose della stessa specie e qualità.

Si tratta di un contratto reale e può essere sia a titolo gratuito si a titolo oneroso,che si perfeziona con la consegna la mutuatario.E’ inoltre un contratto tipico la cui nozione è accolta nell’ordinamento giuridico italiano dall’art 1813 del Codice Civile.La fattispecie regolata dell’art 1813 è esclusivamente quella del mutuo gratuito,da non confondersi con i mutui finanziari,che possono validamente concludersi con il mero consenso.

Una tra le figure più diffuse nella prassi è il mutuo immobiliare,concesso per soddisfare esigenze di denaro in qualche modo collegate all’acquisto di un bene immobile per compravendita o per costruzione.Il giorno della compravendita,in presenza di acquirente,venditore,e funzionario della banca,il notaio pubblica due atti:il rogito che trasferisce la proprietà dell’immobile,e l’atto di mutuo immobiliare fra banca e acquirente,allegando il piano di ammortamento.
Una particolare forme di mutuo immobiliare è quello fondiario:si tratta di un mutuo con particolari caratteristiche di durata,superiore a 18 mesi e rapporto tra somma mutuata e valore della garanzia,non superiore all’80% secondo la legislazione vigente.

In applicazione della precedente normativa sul credito fondiario,mutuo fondiario poteva venir concesso soltanto da alcuni istituti di credito espressamente autorizzati,che svolgevano tale attività in via principale o disponevano al loro rientro di una apposita sezione autonoma di credito fondiario;in seguito,anche in considerazione della crescente presenza di operatori stranieri sul mercato specifico,tale forma tecnica è stata consentita a tutti gli intermediari finanziari. In ogni caso,il mercato dei mutui oggettivamente resta pesantemente sbilanciato in favore dei mutuanti,che propongono i loro prodotti in forma di offerta unilaterale,con scarso margine di negoziabilità da parte del mutuatario in ordine alle condizioni economiche ed alle altre condizioni contrattuali.L’attività di ricerca e mediazione tra banca e cliente viene svolta dal mediatore creditizio.

E’ vero per contro che lo snellimento delle procedure ha consentito la presentazione di una gamma di prodotti di buona articolazione. Essendo contrattualizzato,non è modificabile da una delle parti.

IL MUTUO BANCARIO:

Questo tipo di mutuo è la forma più diffusa,ed è quel prestito erogato da un istituto di credito,solitamente per importi di un certo livello,contro la prestazione di una garanzia.Il caso tipico è il mutuo richiesto e concesso per agevolare l’acquisto di un immobile,ma vi sono anche altri tipi di mutuo,distinti per finalizzazione dell’erogazione:

-MUTUO EDILIZIO,per finanziare la costruzione di un immobile -MUTUO PER RISTRUTTURAZIONE,concesso per opere di riordino di beni immobiliari -MUTUO PER LIQUIDITà,concesso per particolari esigenze di disposizione di ingenti somme di denaro

-MUTUO CHIROGRAFARIO,un prestito non vincolato a particolari garanzie,equivale ad un prestito personale se erogato ad un privato,o ad un mutuo a medio termine se erogato ad una azienda.

Esistono forme di finanziamento agevolato,non necessariamente riferite ad un rapporto di mutuo in senso giuridico,per le quali lo stato o gli enti locali possono prevedere l’applicazione di condizioni favorevoli per consentire l’accesso alla proprietà immobiliare dei nuclei familiari svantaggiati.Queste opportunità sono in genere riferite all’acquisto della prima casa.Le condizioni più frequentemente attinte da queste operazioni riguardano i tassi,la percentuale erogabile sul valore di perizia dell’immobile,la deducibilità degli interessi passivi,i requisiti di reddito richiesti.Talvolta alcuni enti pubblici possono direttamente operare questi finanziamenti.Queste forme di finanziamento sono nel parlare comune non di rado confuse nel termine mutuo,sebbene da un punto di vista giuridico questa denominazione non sia sempre corretta.

Il contratto di mutuo,fra tutti i contratti tipici,sviluppa una delle più articolate e complesse fasi preparatorie.Stante una certa libertà consentita alle parti,la sequenza delle azioni che conducono all’erogazione potrebbe variare anche di molto da caso a caso,ma la scelta più frequente si riassume cosi:

-APERTURA ISTRUTTORIA:si presenta la richiesta di concessione di mutuo. -PERIZIA ED ALTRI ACCERTAMENTI:il bene presentato a garanzia del credito deve essere esaminato da un perito. -CHIUSURA DELL’ISTRUTTORIA:a seguito dell’esame di tutte le condizioni economiche,si chiude con la delibera di concessione o meno del credito.

-ATTO DI MUTUO:con il contratto di mutuo il tutto entra in pieno effetto,si consegna il capitale e vengono eseguite le formalità.

I preventivi rilasciati prima di iniziare l’istruttoria non sono vincolanti per la banca,che dopo la delibera potrebbe applicare spread e spese accessorie differenti.

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Il rimborso della somma mutuata avviene,generalmente,secondo un piano di ammortamento concordato con il mutuatario.Tale piano può prevedere sia il rimborso del prestito a rate posticipate decrescenti,comprensive di quote capitali costanti e quote interessi decrescenti pagate sul residuo del debito,sia il rimborso a rate posticipate costanti,comprensivo di quote capitali crescenti e di quote di interessi decrescenti.

La scadenza delle rate è convenuta fra le parti,anche se spesso si tratta di semplice adesione a condizioni generali non negoziabili dell’istituto di credito,quindi può essere mensile,bimestrale,trimestrale,semestrale o annuale,ma anche intervalli diversi possono essere liberamente convenuti.

La scadenza delle rate non necessariamente coincide con le scadenze di capitalizzazione,alle quali si ricalcola l’ammontare del debito e si aggiorna conseguentemente il piano d’ammortamento.

MUTUI A TASSO FISSO O VARIABILE:

I mutui e i piani di ammortamento si distinguono in prestiti a tasso fisso e a tasso variabile.Con i mutui a tasso fisso il cliente corrisponde sempre lo stesso interesse alla banca per tutta la durata del mutuo,mentre a tasso variabile pagherà in base all’andamento mensile dei tassi di interesse.

Il tasso fisso è vantaggioso per il cliente se l’interesse dei prestiti sale al di sopra di quello del proprio mutuo.
Il tasso variabile espone al rischio di arrivare ad una rata sensibilmente più alta di quella iniziale s i tassi salgono rata che potrebbe compromettere la capacità del rimborso del cliente. A parziale attenuazione di tale rischio di insolvenza,esistono forme particolari di mutuo a tasso variabile:

-con interest cap,ossia a tasso variabile con una soglia massima che comunque non può essere superata,per cui è nota fin dall’inizio la massima rata che cliente può trovarsi a pagare. -a tasso misto con opzione:consente di passare da fisso a variabile con una cadenza di tempo prefissata -a tasso bilanciato:l’interesse è una media pesata tra fisso e variabile

-rata fissa e durata variabile:se il tasso diminuisce,il tempo di ripagamento sarà più breve.

Queste tipologie di mutuo possono essere denominate in valuta nazionale oppure in valuta estera.Se il mutuo è erogato in valuta estera,il richiedente riceve una somma in euro e dovrò restituire un debito residuo calcolato in base al cambio fra le due valute nel giorno dell’erogazione.L’ammontare di ogni rata in valuta estera è noto in base al mutuo concordato,mentre l’equivalente in euro è ricalcolato ogni mese in base al cambio corrente con la valuta straniera.I cambi in valuta estera sono soggetti al rischio di cambio,legato ad una forte volatilità.

Il cliente sceglie l’ammontare del capitale,durata del mutuo e tasso fisso o variabile,e il mutuatario calcola di conseguenza l’interesse da applicare.Spesso,non si considera il rischio specifico di investimento:se le garanzie offerte dal cliente non sono sufficienti o sono al di sotto della media per prestiti di analoga durata e importo,è semplicemente negato l’accesso al credito.
I tasso ,principale ma davvero non unica condizione economica,non è in genere oggetto di negoziato,ed è quindi tipicamente determinato dal mutuante;al mutuatario resta la scelta,ove possibile,fra le varie offerte del mercato,ma le differenze,spesso calcolabili in poche decimali di tasso annuo nominale,potrebbero essere di ardua comparazione quando versate al tasso annuo effettivo globale; da molte parti si è sostenuto che l’attuale regolamentazione della materia non evita una marcata difficoltà di approccio da parte dell’ordinario consumatore.

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Il tasso di interesse è generalmente calcolato come somma di un indice di riferimento,dello spread o percentuale di guadagno della banca e di una eventuale maggiorazione premio di rischio,legato alla singola persona fisica o giuridica che richiede il prestito.
Quindi,è l’eurirs o euribor più lo 0.5-1% di spread per l’istituto di credito.

La banca,in realtà,non guadagna solo sullo spread,ma,in misura più rilevante,dalla differenza fra il tasso di sconto e l’indice di riferimento. La banca compra dalla Banca centrale il denaro al tasso di sconto e lo rivende a un interesse pari all’eurirs-euribor.

Gli indici cui si applica uno spread non indicano quanto il denaro costa alla banca,sono una media degli interessi pesata sull’ammontare dei prestiti denominati in una certa valuta,e quindi calcolati in un mercato di riferimento.

In questo modo,si riducono le possibilità di arbitraggio e speculazione sui tassi di interesse.Tuttavia,si crea un cartello bancario di fatto,dato che si applicano i medesimi tassi a meno di una spread,variabile da un istituto all’altro.
La variabilità dello spread in percentuale sui tassi può essere alta,ma non quanto quella garantita da una vera concorrenza.

Alcuni istituti di credito praticano una sconto sullo spread,se il rapporto fra rata e reddito è inferiore al 30%,e un ulteriore sconto se il rapporto fra ammontare del mutuo e valore dell’immobile è inferiore al 100%

Queste condizioni garantiscono una tutela per la banca:la prima in merito ad una maggiore capacità di rimborso e solvbilità del cliente;la seconda,in caso di svalutazione dell’immobile in garanzia,avendo la banca prestato meno del 80%-90% del suo valore d’acquisto.

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(lo staff)

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Accade in Italia,ogni giorno call center delel società di recupero credito stranieri arrivano a nostri telefoni privati,con tono minaccioso e arrogante tentano di intimorirci,difficile intercettare queste letefonate,solitamente sono con numero privato .

La maleducazione di questi “personaggi” è conosciuta,purtroppo difenedersi davanti alla legge senza prove è difficile,ci siamo riusciti,abbiamo registrato la telefonata fra un cliente Barclays e l’ufficio straniero di recupero credito Barclays,ascoltate,è vergognoso .

Questa registrazione fa capire perfettamente cosa ogni Italiano deve subire ogni giorno,questa storia non finirà cosi,abbiamo chiesto l’intervento di D.E.C.I.BA www.deciba.it al suo Presidente Gaetano Vilnò .

Cosa pensa di questa situazione ?

Una vergogna,Barclays Banca dovrà assumersi le responsabilità del caso ,D.E.C.I.BA denuncerà alle autorità competenti il caso,chiederemo l’apertura di indagini .

Come possiamo difenderci ?

Semplice,denunciate dai Carabinieri il fatto,se una Banca pretende denaro deve fare lo stesso percorso di qualsiasi altra società,chiede al Giudice un giudizio .

Cosa sente di dire a Barclays Bank

Deve assolutamente dare scuse ufficiali e pagare i danni morali subiti,in corso di valutazione della pratica si deciderà si chiedere un’intervento penale .

Grazie al Presidente Deciba Gaetano Vilnò

DIFFONDETE !

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Soffocate ormai da milioni di pratiche con cui correntisti chiedono il risarcimento alle proprie banche per gli interessi illeciti derivanti da anatocismo e usura bancaria applicati sui conti correnti,le banche corrono ai ripari e sempre di più scelgono le strada della mediazione.

E’ quanto emerge da una indagine effettuata dal Centro Nazionale di Mediazione e Conciliazione Aprile Group che si occupa di risoluzioni stragiudiziali che coinvolgono banche e correntisti individuali o imprese.

Le banche scelgono quindi,oramai in maggioranza,di partecipare al tentativo di mediazione civile e commerciale,avviato dalla parte istante,di solito il correntista,presso un organismo accreditato dal Ministero della Giustizia.

La via della causa civile è ormai sempre meno utilizzata,uno dei motivi per cui le banche evitano il giudizio civile è quello del rischio di fughe di notizie che possono ledere l’immagine dell’istituto di credito a livello nazionale e internazionale.

Secondo l’indagine,quindi,la riservatezza della mediazione è una garanzia fondamentale tra i fattori di scelta ma giocano un ruolo importante anche l’esigenza di chiudere in breve tempo le numerose pratiche e la quasi certezza di uscire perdenti dai tribunali.

Le controversie legate al rapporto banca-cliente o banca-impresa sono sempre in aumento e si trasformano nel 60% dei casi in tentativi di conciliazione,quasi sempre con esito positivo.

Vi sono vari organismi privati specializzati in controversie bancarie,dove è possibile stimare i danni di anatocismo e usura bancaria,informatevi sempre se questi organi sono professionali e hanno competenze,prendete informazioni e non abbiate paura a chiamare per far guardare e valutare il vostro mutuo è un nostro diritto sapere dove i nostri soldi vanno a finire ma soprattutto è un nostro diritto sapere se ci praticano usura oppure no,quindi mi raccomando sempre attenti e vigili.

(lo staff)

Sentenza n. 12028 della Corte di Cassazione: nella determinazione dell’usura deve essere inclusa anche la commissione di massimo scoperto; e questo lo sapevamo di già,ma per essere ancora maggiormente chiari e fare in modo che i nostri lettori siano informati sempre senza avere lacune riprendiamo in mano la cosa e diamo maggiori spiegazioni.

Le buone nuove passano spesso sotto silenzio. Cerchiamo qui ,invece di fare un po da cassa di risonanza ad una importante notizia che potrebbe portare notevoli sviluppi e conseguenze nei rapporti banca-impresa.

Nella sentenza n. 12028 della seconda sezione penale della Suprema Corte di Cassazione si afferma: ” il chiaro tenore letterale del comma IV dell’art. 644 c.p,impone di considerare rilevanti in fini della fattispecie di usura tutti gli oneri che un utente sopporti in connessione con il suo uso del credito. Tra essi rientra senz’altro la CSM,trattandosi di un costo indubbiamente collegato all’erogazione del debito….” e quindi stabilisce ” ciò importa che nella determinazione del tasso effettivo globale praticato da un intermediario finanziario nei confronti del soggetto fruitore del credito deve tenersi conto anche della CSM ove praticata” smentendo in tal modo la tesi portata avanti per anni dagli istituti bancari in primis la Banca d’italia.

Ma perchè è importante tale sentenza? facciamo un esempio.

Siamo nel secondo trimestre 2009. Il tasso soglia di usura calcolato da bankitalia,per l’apertura di credito di conto corrente oltre i 5.000 euro è del 12.93%. Un azienda che in tale trimestre usa di solito per 44.500 euro il fido accordato paga 1.169 euro di interessi passivi, 358 su CSM e 135 euro di spese varie. Il tasso medio praticato dal’istituto è pari al 10.25%. Il TEG calcolato con il metodo proposto da Bankitalia è dell’11.61% inferiore alla soglia di usura calcolato invece in base a quanto stabilito dalla sentenza n. 1208 diventa del 14.96%,due punti in più superiori al tasso soglia.

Si noti che il costo per gli interessi rappresenta solo il 70% del costo totale pagato dal’azienda

Perchè sia importante la sentenza,lo si intuisce adesso. Le banche,con la connivenza del’istituto centrale hanno spesso praticato,e continuano a farlo,tassi usurai. Usura che ora non si può più nascondere dietro a formule inverosimili.

Molti rapporti in odore di usura possono in questo modo saltar fuori e ,poiche la prescrizione nel caso dei rapporti di conto corrente è decennale e decorre dal momento di estinzione del conto molte aziende,anche quelle chiuse da tempo,potrebbero rivelarsi nei confronti delle banche.

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Ma facciamoci un altra domanda: Come gli imprenditori ancora in attività possono usare a loro favore la sentenza?

Troppo spesso nei confronti degli istituti di credito gli imprenditori sono proni e sottomessi: da questo rapporto di asservimento bisogna invece emanciparsi riconoscendo alla banca un ruolo di fornitore di servizi in una relazione tra soggetti con pari diritti. Per tale affrancamento è necessario assumere un ruolo attivo propositivo e di controllo in modo tale che l’istituto di credito non percepisca più il nostro stato di dipendenza. A questo scopo la verifica costante degli estratti conto bancari assume un ruolo fondamentale.

La scoperta di eventuali condizioni usurarie, anche in trimestri lontani,non cosi difficile da accertare al contrario di quelle che comunemente si pensa può essere un importante arma da usare nei migliorare le condizioni dei finanziamenti e gli stessi rapporti con gli istituti.

Non bisogna certo entrare in banca con in mano la denuncia per usura, ma un buon approccio potrebbe essere quello di scrivere due righe,o farle scrivere da un legale di competenza,vedrete che davanti ad una prospettata denuncia per usura,per la quale le conseguenze sono non solo amministrative,multa e restituzione di tutte le spese e commissioni prelevate,ma anche penali,reclusione fino a 5 anni con pena aumentata della metà per l’aggravante di aver commesso il fatto nell’esercizio di una attività di intermediazione finanziaria.
Il direttore non solo vi revocherà l’affidamento,ma ,nel limite possibile verrà incontro alle vostre esigenze.

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(lo staff)