MUTUO CON USURA DIVENTA GRATUITO LO DICE LA LEGGE

Tassi usurari: l’usura del tasso moratorio travolge anche quelli corrispettivi (e si possono sommare)

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza emessa dalla Sesta Sezione Civile il 4 ottobre 2017, n. 23192, è intervenuta ancora una volta sull’importante tema della modalità di accertamento del superamento o meno del tasso soglia rilevante per la disciplina sull’usura.

Il tema è importante non foss’altro per le conseguenze civilistiche derivanti dall’aver pattuito un finanziamento con un tasso sopra soglia: ed infatti, l’art. 1815 c.c. al suo secondo comma prevede che «se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi».

Peraltro, va ricordato che la Cassazione si era già espressa su un tema collegato quale quello della c.d. sommatoria tra interessi corrispettivi e moratori ai fini dell’accertamento del superamento del tasso soglia;

si tratta della nota sentenza Cass. n. 350/2013 il cui principio di diritto, era che “ai fini dell’applicazione dell’art. 644 c.p., e dell’art. 1815 c.c., comma 2, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, quindi anche a titolo di interessi moratori”.

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Senonché, dopo quella sentenza, la giurisprudenza di merito e parte degli autori iniziarono a sostenere che quella sentenza non era poi così chiara e che comunque avrebbe dovuto essere applicata a seconda dei vari casi, così da aprire un enorme contenzioso sul punto con alterne fortune ora per la Banca ora per il cliente.

Orbene, secondo la recente sentenza di Cassazione riportata sopra in commento, ha ribadito che “si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento; il legislatore, infatti, ha voluto sanzionare l’usura perché realizza una sproporzione oggettive tra la prestazione del creditore e la controprestazione del debitore”.

Peraltro, la stessa Cassazione riprende anche la sentenza Cass. n. 5324/2003 secondo cui «in tema di contratto di mutuo, l’art. 1 legge n. 108/1996, che prevede la fissazione di un tasso soglia al di là del quale gli interessi pattuiti debbono essere considerati usurari, riguarda sia gli interessi corrispettivi che gli interessi moratori»; ma soprattutto ha richiamato la sentenza Cass., n. 5598/2017 che aveva cassato la decisione del Tribunale che, in sede di opposizione allo stato al passivo e con riferimento al credito insinuato da una banca, aveva escluso la possibilità di ritenere usurari gli interessi relativi a due contratti di mutuo in ragione della non cumulabilità degli interessi corrispettivi e di quelli moratori.

Per tali ragioni che allo stato della giurisprudenza di legittimità si può affermare che l’usurarietà riguarda sia gli interessi moratori che corrispettivi e che gli stessi si possono sommare al fine di verificare il superamento del tasso soglia nel momento della loro pattuizione indipendentemente dalla corresponsione in concreto;pertanto, ai sensi dell’art.1815 c.c., comma 2,“non sono dovuti interessi” ed il mutuatario ha diritto alla restituzione di tutte le somme indebitamente pagate con la dovuta rivalutazione.

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