La Legge è chiara e non lascia dubbi,se il Mutuo supera il tasso soglia diventa gratuito.

Salvo diversa volontà delle parti,il mutuatario deve corrispondere gli interessi al mutuante . Per la determinazione degli interessi si osservano le disposizioni dell’articolo 1284.
Se sono convenuti interessi usurari la clausola è nulla e non sono dovuti interessi.

Questo il testo di Legge,a conferma la famosa sentenza di Cassazione Civile, sez. I, sentenza 09/01/2013 n° 350

Ai fini dell’applicazione dell’art. 644 c.p., e dell’art. 1815 c.c., co. 2, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, quindi anche a titolo di interessi moratori. Infatti il riferimento, contenuto nel D.L. n. 394 del 2000, art. 1, co. 1, agli interessi a qualunque titolo convenuti rende plausibile – senza necessità di specifica motivazione tale assunto

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