NULLE FIDEIUSSIONI BANCARIA PAROLE AL MASSIMO ESPERTO Dott.Gaetano Vilnò Presidente DECIBA

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Con la sentenza n. 3016 del 23.08.2018 il Tribunale di Salerno interviene sulla questione della nullità dei contratti di fideiussione stipulati dalla banche con i clienti in conformità del modello ABI, decisa dalla Corte di Cassazione sez. I°, che, con ordinanza n. 29810 del 12 dicembre 2017, ne ha sancito la nullità per violazione dell’art. 2 L. 287/1990 (norme antitrust).

Il modello ABI di contratto di fideiussione fu già criticato dalla Banca d’Italia, che, con provvedimento del 2 maggio 2005, ravvisò la contrarietà di alcuni articoli in esso contenuti all’art. 2, comma 2, lett. a, l. n. 287 del 1990, in quanto integravano gli estremi di un’intesa restrittiva della concorrenza, con conseguenze pregiudizievoli per il garante soprattutto quando l’obbligo di restituzione della banca fosse determinato dalla declaratoria di inefficacia o dalla revoca dei pagamenti eseguiti dal debitore a seguito di fallimento.

In particolare apparivano suscettibili di arrecare un significativo vantaggio alla banca creditrice, le previsioni contenute nel modello di deroga all’art. 1957 c.c., che diluiva a dismisura i termini per far valere le proprie ragioni nei confronti del garante, e di estensione della garanzia anche agli obblighi di restituzione derivanti dall’invalidità del rapporto principale, chiaramente ulteriori e diversi rispetto agli obblighi garantiti al momento della stipulazione.

Ciò nonostante, medio tempore le banche avevano fatto uso di quei modelli ABI, e la questione è quindi approdata innanzi alla Corte di Cassazione, che, con il citato provvedimento n. 29810/2017, ha stabilito la nullità delle fideiussioni stipulate in conformità a detti modelli per violazione della normativa antitrust.