L’associazione DECIBA ha rivelato come le Banche trattengo denaro illegittimamente,la soluzione per ricevere è molto più semplice di quanto si pensi,basta guardare il video e seguire le indicazioni e la Banca vi restituirà il denaro .

Molti di noi accedono a Cessione del quinto o prestito,in molti non sanno che quando il prestito viene rinegoziato o estinto la banca spesso trattiene denaro non suo . Il Presidente Deciba rilascia in questo interessante intervista dove spiega che le banche ogni anno le banche trattengono circa 500 milioni di Euro non propri,questo video spiega perfettamente come fanno e come richiedere il rimborso .

DIFFONDETE QUESTA INFORMAZIONE ,PENSIONATI,OPERAI,DIPENDENTI PUBBLICI ,TANTISSIMI MILIONI DI EURO SONO TRATTENUTI IN MODO ILLECITO,DATE TUTTI UNA MANO ALL’INFORMAZIONE

Ecco un esempio semplice

PRIMA FASE :

CALCOLARE QUANTO TI DEVE ESSERE RESTITUITO,SIA NEL CASO CI SIA ESTINZIONE ANTICIPATA,SIA NEL CASO DI RINEGOZIAZIONE (CHIUDERE UN PRESTITO PRE FARNE SUBITO UN ALTRO)

PRESTITO CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO

ESEMPIO

PRESTITO 20.000 EURO

DA GUARDARE PER IL CALCOLO

COMMISSIONI FINANZIARIE EURO 2000

ACCESSORIE EURO 500

PREMIO ASSICURATIVO EURO 1000

SPESE TOTALE DEI COSTI EURO 3.500

NEL CASO IL PRESTITO VENGA ESTINTO O RINEGOZIATO AL 50% PRIMA DELAL FINE NATURALE DEL CONTRATTO,QUESTI COSTI DOVRANNO ESSERE RESTITUITI AL 50% .

QUINDI :

COMMISSIONI FINANZIARIE EURO 2000 AL 50% EURO 1000

ACCESSORIE EURO 500AL 50% EURO 250

PREMIO ASSICURATIVO EURO 1000 AL 50% EURO 500

SI DOVRA’RICHIEDERE UN RIMBORSO DI EURO 1750 EURO

FATTO IL CONTEGGIO MANDARE RACCOMANDATA CON RICEVUTA DI RITORNO ,TRATTNERE SIA LA RICEVUTA SIA IL DOCUMENTO CON LA RICHIESTA

LA BANCA ENTRO 30 GIORNO RISPONDERA’ NEL SEGUENTE MODO :

DI RIVOLGERSI ALL’ASSICURAZIONE E/O INTERMEDIARIO

VI RICONOSCERA’ SOLO LE SPESE ACCESSORIE

TELEFONATA DICENDOVI CHE LORO NON DEVONO NULLA

NON ACCETTATE CIFRE INFERIORI AL CALCOLO MATEMATICO

SECONDA FASE :

ANDARE NEL SITO DELL’ARBITRO BANCARIO

SCARICARE IL MODULO DI RICHIESTA DI INTERVENTO

SEGUIRE LE ISTRUZIONI

FAR UN BONIFICO DI 20 EURO

SPEDIRE COPIA DEL RECLAMO E RICEVUTA ED EVENTUALE RISPOSTA SCRITTA

TERZA FASE :

ARBITRO BANCARIO ORDINERA’ ALLA BANCA DI PAGARE ,SALVO CASI ECCEZIONALI L’ISTITUTO VI FARA’ UN BONIFICO DELL’INTERO IMPORTO .
VEDI ELENCO DEGLI INTERMEDIARI INADEMPIENTI .

Format di rimborso

>>Oggetto : Richiesta rimborso commisioni pratica CQS N° ———-RATA >>—————- >> >>In relazione all’oggetto ed all’avvenuta estinzione in data ———- >richiedo >>il rimborso delle commisisoni finanziarie ed accessorie,nonchè del premio >>assicurativo relativo alle rate facenti riferimento da ———–a >>————–è quantificabile in EURO ————–(——————— ) >> >> >>Richiedo che gli importi di cui sopra,vengano inviati a mezzo assegno >>circolare presso il mio indirizzo nel termine tassativo di 15 giorni dal >>ricevimento della presente . >> >>Trascorso inutilmente tale termine provvederò ad aderire immediato ricorso >>alle autorità competenti al fine di vedere tutelati i miei diritti . >> >> >>In Attesa di vostro riscontro porgo distinti Saluti >> >>————————— 2014 >> >> >>IN FEDE >> >> >> >>RACCOMANDA CON RICEVUTA DI RITORNO >> >>L’INTERVENTO DI ARBITRO BANCARIO E’ POSSIBILE SOLO DAL 2009 IN POI ,IN

>QUESTO

Questo il regolamento di riferimento

art. 1388 c.c., la legittimazione passiva dell’intermediario finanziatore
per le
azioni dipendenti dal contratto Decreto del Ministro del Tesoro 8 luglio 1992, art. 3, c. 1 (Adempimento
anticipato) “Il consumatore ha sempre la facoltà dell’adempimento
anticipato; tale facoltà si esercita mediante versamento al
creditore del capitale residuo, degli interessi ed altri oneri maturati fino
a quel momento e, se previsto
dal contratto, di un compenso comunque non superiore all’uno per cento del
capitale residuo”. art. 125 del D. Lgs. 385/93, “1. Le facoltà di adempiere in via anticipata o
di recedere dal contratto senza penalità spettano unicamente al consumatore
senza possibilità di patto contrario. 2. Se il consumatore esercita la
facoltà di adempimento anticipato, ha diritto a un’equa riduzione del costo
complessivo del credito, secondo le modalità stabilite dal CICR”. Articolo 1175 c.c. Comportamento secondo correttezza
Il debitore e il creditore devono comportarsi secondo le regole della
correttezza . Articolo 1375 c.c.
Il contratto deve essere eseguito secondo buona fede . disposizioni emanate dalla Banca d’Italia in materia di “Trasparenza delle
operazioni e dei servizi degli intermediari finanziari” (pubblicate in G.U.
il 10.9.2009) dispongono, tra l’altro, che i “documenti informativi siano
redatti secondo criteri e presentati con modalità che garantiscano la
correttezza, la completezza e la comprensibilità delle informazioni, così da
consentire al cliente di capire le caratteristiche e i costi del servizio,
confrontare con facilità i prodotti, adottare decisioni ponderate e
consapevoli”.

Comunicazione del Governatore della Banca d’Italia del 10.11.2009 “Cessione
del quinto dello stipendio e operazioni assimilate: cautele e indirizzi per
gli operatori”, per asserire la
propria correttezza di comportamento. In questa Comunicazione, con specifico
riferimento all’estinzione anticipata, la Banca d’Italia ha stigmatizzato
la prassi, seguita dagli intermediari, di indicare cumulativamente, nei
contratti e nei fogli informativi,
l’importo di generiche spese, non consentendo quindi una chiara
individuazione degli oneri maturati
e di quelli non maturati. Tale prassi comporta la difficoltà, e talvolta
l’impossibilità, per il cliente di
individuare quali oneri debbano essere rimborsati in caso di estinzione
anticipata della cessione. Per
questo motivo, onde evitare la mancata conoscenza da parte del cliente del
diritto alla restituzione
delle somme dovute in caso di estinzione anticipata e la concreta
applicazione di tale principio, la
Banca d’Italia ha richiamato gli intermediari a uno scrupoloso rispetto
della normativa di trasparenza.
In particolare, l’organo di vigilanza ha disposto che “nei fogli informativi
e nei contratti di
finanziamento sia riportata una chiara indicazione delle diverse componenti
di costo per la clientela,
enucleando in particolare quelle soggette a maturazione nel corso del tempo
(…). L’obbligo di
indicare le diverse componenti di costo trova applicazione anche ai compensi
spettanti alle diverse
componenti della rete distributiva (…). Conseguentemente, le banche e gli
intermediari finanziari
devono: assicurare che la documentazione di trasparenza sia conforme alla
normativa, tenuto anche
conto di quanto sopra indicato; ricostruire le quote di commissioni soggette
a maturazione nel corso
del tempo, anche al fine di ristorare, quanto meno con riferimento ai
contratti in essere, la clientela
che abbia proceduto ad estinzione; (…)

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