Con sentenza del 07 maggio 2014, n. 18778, la Corte Penale di Cassazione ha affrontato il tema della c.d. usura in concreto.

Sul punto si ricorda la distinzione tra la c.d. usura presunta, per la cui integrazione è sufficiente la pattuizione di un tasso di interessi che ecceda il limite del tasso-soglia; e la c.d. usura in concreto, nel qual caso sono espressamente considerati usurari anche gli interessi, pur se inferiori al limite previsto dal tasso-soglia, e gli altri vantaggi o compensi che, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni, similari risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all’opera di mediazione, quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria (art. 644, comma 3, secondo periodo, c.p.).

In particolare, con la presente decisione la Cassazione ha affermando i seguenti principi diritto.

Ai fini dell’integrazione dell’elemento materiale della c.d. usura in concreto (art. 644, commi 1 e 3, seconda parte, c.p.) occorre che il soggetto passivo versi in condizioni di difficoltà economica o finanziaria e che gli interessi (pur inferiori al tasso-soglia usurario ex lege) ed i vantaggi e i compensi pattuiti, risultino, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari, sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all’opera di mediazione.

In tema di c.d. usura in concreto (art. 644, commi 1 e 3, seconda parte, c.p.) la “condizione di difficoltà economica” della vittima consiste in una carenza, anche solo momentanea, di liquidità, a fronte di una condizione patrimoniale di base nel complesso sana; la “condizione di difficoltà finanziaria” investe, invece, più in generale l’insieme delle attività patrimoniali del soggetto passivo, ed è caratterizzata da una complessiva carenza di risorse e di beni.

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In tema di c.d. usura in concreto (art. 644, commi 1 e 3, seconda parte, c.p.) le “condizioni di difficoltà economica o finanziaria” della vittima (che integrano la materialità del reato) si distinguono dallo “stato di bisogno” (che integra la circostanza aggravante di cui all’art. 644, comma 5, n. 3 c.p.) perché le prime consistono in una situazione meno grave (tale da privare la vittima di una piena libertà contrattuale, ma in astratto reversibile) del secondo (al contrario, consistente in uno stato di necessità tendenzialmente irreversibile, non tale da annientare in modo assoluto qualunque libertà di scelta, ma che comunque, comportando un impellente assillo, compromette fortemente la libertà contrattuale del soggetto, inducendolo a ricorrere al credito a condizioni sfavorevoli).

In tema di c.d. usura in concreto (art. 644, commi 1 e 3, seconda parte, c.p.) le “condizioni di difficoltà economica o finanziaria” della vittima (che integrano la materialità del reato) vanno valutate in senso oggettivo, ovvero valorizzando parametri desunti dal mercato, e non meramente soggettivo, ovvero sulla base delle valutazioni personali della vittima, opinabili e di difficile accertamento ex post.

In tema di c.d. usura in concreto (art. 644, commi 1 e 3, seconda parte, c.p.) il dolo generico, oltre alla coscienza e volontà di concludere un contratto sinallagmatico con interessi, vantaggi o compensi usurari, include anche la consapevolezza della condizione di difficoltà economica o finanziaria del soggetto passivo e la sproporzione degli interessi, vantaggi o compensi pattuiti rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all’opera di mediazione.

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(lo staff)

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I fatti di cronaca giudiziaria degli ultimi giorni sulle indagini nei confronti di alcuni istituti di credito hanno riportato alla luce il tema dell’usura bancaria. Ecco allora una piccola guida per i consumatori su cosa è l’usura bancaria e quali sono i fattori da considerare nel calcolo dei tassi applicati dalle banche.

Innanzitutto, quando si parla di usura bancaria? Lo stabilisce la legge: “Si ha usura quando il corrispettivo di una prestazione in denaro consistente nella richiesta di interessi, spese e commissioni costituisce un costo totale finanziario estremamente esoso in relazione alla categoria della prestazione, all’entità della prestazione ed alle dinamiche finanziarie del mercato”.
Si tratta perciò di un’ applicazione sui finanziamenti – concessi dagli istituti di credito e dalle società finanziarie ai propri clienti – di tassi di interesse effettivi che, sommando il tasso nominale e tutti gli oneri relativi alla concessione del credito, superano il limite consentito dalla legge sull’usura, ovvero la Legge 108/1996 (e successive modifiche).

Tale legge stabilisce infatti delle soglie (TEGM) oltre le quali gli interessi sono considerati usurari. Attualmente, i tetti stabiliti nel secondo trimestre 2014 da Bankitalia sono i seguenti: si va dal 8,66%dei mutui ipotecari a tasso variabile al 10,46% del tasso soglia per i mutui a tasso fisso. Diminuite anche le soglie – rispetto allo scorso trimestre – dei tassi dei prestiti finalizzati, sia dei finanziamenti con importi fino a 5 mila euro (19,06%), sia dei prestiti con importo oltre i 5 mila euro (16,22%). Non solo: per i tassi soglia relativi alla cessione del quinto c’è il 19,10% sugli importi fino a 5mila euro e il 18,37% per quelli superiori, mentre il tasso previsto per il credito personale è del valore del 18,77%. Ulteriori paletti anche per i conti correnti: il tasso relativo all’apertura di un conto per importi fino a 5 mila euro è al 18,35%, mentre per gli importi superiori è al 16,57%.

L’argomento è molto complesso e tante sono le sentenze emesse negli ultimi anni dalla Corte di Cassazione in materia. Dall’altro lato, le banche per salvaguardarsi hanno introdotto negli anni clausole di salvaguardia nei contratti stipulati con i clienti, determinandone eventuali interessi di mora e maggiorazioni, clausole con le quali le banche limitano il tasso massimo alla soglia stabilita.
Questo porta quindi a non generalizzare e ad esaminare ogni singolo caso, facendo una verifica delle condizioni generali del proprio contratto e analizzando alcuni importanti fattori, come le spese relative alla gestione della pratica, le penali, istruttoria, perizia, incasso rata ed eventuali polizze obbligatorie, fattori che potrebbero far rivelare al contribuente di avere in mano dei finanziamenti che oltrepassavano il tasso soglia già al momento della stipula.

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La questione è seguita da anni da varie associazioni,in base ad una recente sentenza della Cassazione – la n. 350/2013 – “quando il tasso di mora, le penali e le varie spese, tutte messe insieme superano il tasso soglia, stabilito dalla legge antiusura 108/96, anche i mutui diventano usurai e possono essere annullati con le relative procedure giudiziali bloccate”.
Altre sentenze della Cassazione hanno dato nuovi spunti al tema dell’usura bancaria, sottolineando come i tassi possano essere dichiarati usurari “anche nel corso di un rapporto di finanziamento (la cosiddetta usura sopravvenuta), non solo nel momento in cui sono pattuiti (usura originaria o preventiva)”. L’ultima decisione è del 10 gennaio 2014 e arriva dal Collegio di Coordinamento dell’Abf (Arbitro bancario finanziario) che, accogliendo le ultime sentenze sull’usura sopravvenuta, trasforma i mutui a tasso fisso in variabile, ma solo al ribasso. Questo vuol dire che – come riportato da Il Sole 24 Ore del 4 febbraio 2014 – “il tasso fisso del 10% previsto per un mutuo a 20 anni stipulato in passato può considerarsi usuraio, visto che nel corso della vita del contratto il tasso soglia di usura è sceso ben al di sotto, con un minimo nel primo trimestre del 2011 al 6,28%. Il tasso può diventare quindi usuraio nel corso della vita del finanziamento semplicemente in funzione delle mutate condizioni di mercato”.

Per tutelarsi, il contribuente deve stare attento in particolare ad un fattore: il tasso di mora, che consiste nell’interesse che la banca richiede quando il cliente non riesce a pagare una rata. Sempre secondo Lannutti, questo fattore è fondamentale per annullare il mutuo: “Nei casi di superamento del tasso soglia il mutuo diventa nullo solo se subentra il tasso di mora e non quando i cittadini pagano regolarmente le rate”. E che ” anche se non applicato, concorre al tasso effettivo globale, che deve essere inferiore al tasso d’usura”. Verificare se esiste un’anomalia è semplice: basta chiedere un estratto conto e i renditoconti delle rate alla propria banca, che è obbligata a fornite tutti i documenti degli ultimi 10 anni, inclusi contratti di mutui e conti correnti (a meno che non c’è la prescrizione). Se il contribuente rientra in questa categoria, può allora chiedere il rimborso integrale degli interessi pagati su mutui, leasing e finanziamenti, avendo inoltre la facoltà di non corrispondere gli interessi relativi alle rate residue.

Altrimenti, le associazioni di consumatori,hanno da tempo messo a disposizione sul proprio sito un modulo per calcolare i propri tassi (inserendo il tipo di tasso, la data di sottoscrizione e il tasso di mora) ed eventualmente richiedere il rimoborso. Inoltre, sul sito della Banca d’Italia è possibile aggiornarsi sugli attuali TEGM del trimestre in corso.

SENTENZA DELLA CASSAZIONE CONTRO LE BANCHE

Molti non credono che le banche pagheranno mai un’utente,invece accade tutti i giorni,la sentenza della Corte di Cassazione conferma :

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MUTUI, I LEASING E I FINANZIAMENTI CON TASSI USURAI POSSONO ESSER ANNULLATI. IL CALCOLO DEL TASSO USURA SI FA SOMMANDO AGLI INTERESSI PATTUITI, ANCHE TUTTE LE SOMME ADDEBITATE DALLA BANCA PER PENALI, COMMISSIONI, INTERESSI DI MORA, SPESE.

La Corte di Cassazione, con la sentenza del 9 gennaio 2013 n. 350, pubblicata pochi giorni fa, ha sancito due principi importanti e nuovi a favore dei risparmiatori: 1) i mutui con tassi usurai possono essere annullati interamente; 2) il calcolo del tasso di usura si fa sommando tutte le somme addebitate dalla banca e non solo guardando agli interessi pattuiti per contratto. Pertanto, se le penali, le commissioni, gli interessi di mora, le spese comunque denominate ecc., sommate al tasso degli interessi, sforano la soglia dei tassi ufficiali fissati in base alla legge antiusura n.108 del 1996, il mutuo è invalido.

Le conseguenze pratiche di questi due principi sono: il consumatore non dovrà pagare neppure un euro di interessi e tutti quelli già pagati dovranno essere restituiti dalla banca. I consumatori che stanno subendo una procedura espropriativa da parte di una banca possono chiedere l’annullabilitá del mutuo e questo sará motivo molto forte per bloccare la procedura esecutiva in corso.

VINCERE LA CAUSA

Il nostro sito è stato sempre di supporto,per vincere una causa non basta mandare una lettera alla banca,purtroppo abbiamo bisogno di professionisti in grado di difenderci . Una periza econometrica è un’elemento che sarà utile alla vittoria della causa,questo documento stabilisce l’usura attraverso i numeri e i riferimenti di legge

La perizia deve essere accompagnata da una relazione legale,la perizia è uno strumento,ricordiamoci che la causa la dovrà portare avanti il legale,in questo caso meglio affidarsi a professionisti del Diritto Bancario.

A completamento di queste due professioni c’e il Negoziatore,persona che se bravo è in grado di chiudere la facenda senza neppure fare la causa.

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Non dobbiamo essere troppo faciloni e neppure troppo depressi,le cause si vincono,l’importante è rivolgersi a giusti professionisti .