Esaminiamo tre distinte polizze di assicurazioni,una imperniata sul credito,come segnatamente intesa a coprire dai rischi di malattia,morte e invalidità totale e permanente del cliente finanziato.Le altre due concernenti invece il bene verso il cui acquisto è stato espressamente indirizzato il finanziamento: gap più e valore sereno,per l’esattezza,nel concreto poste a copertura di furto,incendio,distruzione per danno totale,eventi naturali e socio politici,assistenza,tutela giudiziaria,rottura cristalli e kasko della vettura che,per l’appunto,è cosi comperata.

Dal canto suo,la discussione verte sull’eventuale usurarietà dell’operazione.Il carico economico gravante sul cliente finisce per andare a superare il limite massimo stabilito da legge e regolamenti.A difesa del proprio operato,l’intermediario afferma in specie che,in ottemperanza alle disposizioni legislative vigenti ,non ha ricompreso nel conto le voci relative alle due polizze sul bene,in quanto coperture assicurative facoltative.

Adottando l’opposta soluzione( dichiarata la natura usurario dell’operazione,la decisione accerta la nullità ex art. 1815 comma 2 c.c delle clausole che stabiliscono gli interessi applicati al contratto di finanziamento di cui trattasi.) L’arbitro ritiene non condivisibile il rilievo svolto dall’intermediario;questo sulla base del ragionamento qui di seguito riferito.

La circostanza,che le due polizze relative al bene acquisito a mezzo del finanziamento risultino espressamente annoverate nello schema contrattuale predisposto,dall’intermediario,tra quelle che compongono le condizioni economiche del credito finalizzato,viene stimata dal collegio indice evidente delle sussistenza di un collegamento negoziale tra il contratto di finanziamento e le polizze. Risulta poi ammessa la circostanza della contestualità della conclusione dei contratti aventi a oggetto i servizi assicurativi rispetto alla concessione del finanziamento;che tale è il requisito indicato dalle istruzioni della banca d’italia in proposito.
Del resto,annota il collegio,la prescrizione dell’art 644 comma 4 c.p.,si manifesta particolarmente rigorosa,stabilendo la rilevanza di tutte le spese collegate al credito finanziato.

La decisione appena riassunta si manifesta,per la verità,di importanza sicura.
Per due distinte ragioni,la prima si sostanzia nel suo proporre un approccio non frequente,a livello di decisioni dell’arbitro,al tema dell’inclusione delle polizze assicurative nel conto dell’eventuale usurarietà dell’operazione.La seconda sta nel modo in cui essa viene a leggere e interpretare uno degli aspetti contenutistici delle istruzioni che la banca d’italia ha emanato in materia.

Per quanto riguarda il primo punto,è opportuno ricordare la decisione del collegio di Roma n. 1419/2012 per cui,secondo l’interpretazione più accreditata della norma,le spese assicurative rappresentano una componente del costo del finanziamento e devono essere incluse nel conteggio del tasso annuo effettivo globale,quando sono considerate obbligatorie dal creditore.Ove invece queste siano maramente facoltative,non concorrono al suddetto calcolo.
Si veda,inoltre,l’altra decisione del collegio di Roma,n 2981/2012,per questa risulti orientata su una linea prospettica già meno rigida in linea della precedente: le circostanze che la dichiarazione contrattuale sottoscritta dal cliente sia contenuta in condizioni generali di contratto predisposte dall’intermediario;le polizze assicurative siano stipulate per il tramite e nell’interesse sostanziale del finanziatore;e che almeno una delle compagnie assicuratrici faccia parte del medesimo gruppo a cui appartiene l ‘intermediario,tutte queste cose nel oro insieme lasciano presumere che non vi sia stata alcuna iniziativa autonoma e spontanea da parte del cliente,il quale probabilmente si era indotto a sottoscrivere le polizze perchè gli si era lasciato intendere che,il finanziamento non sarebbe stato erogato.

Compulsando queste decisioni,emerge dunque come il requisito della contestualità alla stipulazione del contratto di finanziamento spesso non sia preso in considerazione ai fini del calcolo del taeg,valutandosi piuttosto la presenza,o meno,del requisito de c.d. obbligatorietà della polizza medesima.
Pur se poi risulta variamente intesa questa nozione di obbligatorietà:tra la condizione formalmente imposta dalla banca e la semplice induzione di fatto.

E’ da notare,per altro,come il riferimento alla contestualità di cui appunto alla decisione in esame,per certi versi almeno si ponga,come sorta di passaggio evolutivo rispetto alla soluzione dell’obbligatorietà intesa quale mero fatto induttivo.
Nel senso che la contestualità si manifesta,in buona sostanza,come una semplice decolorazione di quest ultima:l’induzione venendo a essere rappresentata,infine,dalla stessa concomitanza in atti tra stipula dell’assicurazione e stipula del mutuo: si può forse aggiungere,che la concomitanza non è solo temporale,ma pure di contesto e di soggetti,una concomitanza di tipo circostanziale.

Se per il profilo appena considerato la decisione non si distacca dalle vigenti istruzioni della Banca d’Italia,lo stesso non può dirsi ove essa sia assunta invece da un diverso angolo prospettico. Che emerge netto non appena alla constatazione che.delle polizze prese in esame due riguardavano il bene acquistato dal cliente a mezzo del finanziamento si aggiunga quella per cui su tale bene non venivano a gravare particolari diritti di garanzia a favore della banca .

Nel campo delle spese assicurative,che riguardano un bene specifico e che vanno calcolate nel conto dell’usura,le istruzioni giungono ad includere quelle intese a tutelare i diritti del creditore,in quanto relative ad esempio a polizze per furto e incendio sui beni concessi in leasing o in ipoteca.Insomma,il riferimento delle istruzioni è polarizzato sulla protezione assicurativa dei beni che risultano gravati da specifiche garanzie reali.

Pur nell’essenza di un diritto reale della banca sul bene,su cui gravitino le coperture assicurative e al cui acquisto il finanziamento è diretto,la presente decisione dell’arbitro ritiene le polizze inerenti all’operazione di credito e al complessivo carico economico che dalla concreta stipulazione della medesima viene a conseguire per il cliente.

Nel dichiarare la usurarietà e nullità delle clausole che stabiliscono gli interessi applicati al contratto di finanziamento,l’ABF adotta una interpretazione sistematica,orientata alla protezione della clientela,delle condizioni economiche dello schema contrattuale,nelle quali le spese assicurative relative al bene sono collocate,che consente di inserire queste ultime nel costo complessivo dell’operazione.
Questa prospettiva ha come base normativa la disposizione dell art. 127,comma 2,T.U.B. ,nella quale e rinvenibile la base di un canone interpretativo improntato proprio al principio di protezione del cliente,derivante dall’imminenza nel settore bancario della clausola di buona fede.Bisogna quindi rammentare che anche la nullità prevista dall’art 1815,comma 2 c.c., è provvista della natura di nullità di protezione.

Questa interpretazione permetterebbe di colpire le condotte che mirano ad aumentare in modo esoso il peso remunerativo che spetta alla banca,in apparenza parzialmente coperto dal velo di un servizio che questa fornisce al cliente. Un servizio che non ha nulla a che vedere con il credito finalizzato all’acquisto di un auto.
La banca,in questo caso,aveva proposto alla cliente un prodotto che,per le sue caratteristiche,sta fuori i prodotti bancari. A ben vedere le polizze,sono state proposte dall’intermediario in una sede che non può ritenersi idoneo alla loro stipulazione:nella proposta delle coperture assicurative medesime,è possibile cogliere,una sorta di approfondimento dell’occasione da parte della banca:per l’appunto intesa a sfruttare quell’impropria concomitanza di contesto di cui si è appena accennato.

Quindi mi raccomando quando stipulate contratti di mutuo o leasing per auto e case,controllate sempre le polizze assicurative che vi propongono.

(lo staff)