QUANDO UN PRESTITO VA IN USURA L’AVVOCATO RISPONDE
Quante volte ci siamo chiesti se il nostro tasso di interesse fosse regolare o meno ? Rata troppo alta, restituire il doppio di quanto si è preso, situazioni che ogni giorni milioni di Italiani devono affrontare . Uno dei Massimi esperti Italiani in Diritto Bancario Avv.Federico Comba spiega tecnicamente .
Tasso Effettivo Globale (TEG) del finanziamento da raffrontare alla soglia usura vigente alla data di sottoscrizione del contratto.
Ai sensi della normativa anti-usura (v. Legge n. 108/1996 e art. 644 c.p.), la verifica dell’usura contrattuale o originaria deve essere condotta determinando il TEG (Tasso Effettivo Globale), ossia il costo globale del finanziamento espresso in percentuale, pattuito e/o promesso al momento della sottoscrizione del contratto, comprensivo di tutti gli oneri collegati all’erogazione del credito, con la sola esclusione di imposte e tasse
Occorre pertanto dare piena attuazione ai principi di onnicomprensività del costo del finanziamento (TEG) ai fini usura e di centralità sistematica dell’art. 644 c.c. affermati e ribaditi da Cassazione Civile sentenza n. 8806/2017 e Cassazione Civile sentenza n. 5160/2018.
Nell’ambito degli oneri da includere nel calcolo del TEG rientrano pertanto anche quelli eventuali, in particolare gli interessi moratori e la penale di estinzione anticipata, in quanto oneri: 1) pattuiti e/o promessi in contratto, ragion per cui da considerare come condicio sine qua non per la concessione del credito; 2) finalizzati a regolare preventivamente le conseguenze economiche in caso di ritardo e/o inadempimento e/o estinzione anticipata da parte del cliente; 3) non rientranti nella tipologia “imposte e tasse”, unici costi esclusi dal calcolo del TEG.
I predetti principi sono stati recentemente seguiti dal Tribunale di Bari ordinanza 05.02.2020 il quale, nell’ambito di un procedimento di opposizione all’esecuzione immobiliare incardinato dal debitore esecutato, ha sospeso la procedura immobiliare evidenziando: 1) che ai fini della determinazione del TEG (cioè del tasso effettivo globale inerente al rapporto), devono prendersi in considerazione tutti i costi del finanziamento, anche solo potenziali (tra cui le spese di istruttoria, la commissione o penale di risoluzione anticipata e i contratti assicurativi direttamente collegati al finanziamento); 2) che il doveroso incremento del tasso di interesse moratorio (nella fattispecie pari alla soglia usura) con una qualunque delle ulteriori voci di costo di spese e costi aggiuntivi posti a carico del mutuatario comporta automaticamente lo sconfinamento del TEG oltre la soglia usura; 3) che il superamento della soglia usura da parte del TEG pattuito e/o promesso con la sottoscrizione del contratto di finanziamento comporta l’applicazione della sanzione di cui all’art. 1815 c.c., con conseguente nullità della clausola inerente il tasso di interesse e conseguente gratuità del finanziamento.
Per togliere tutti i dubbi necessità una pre analisi del proprio contratto Email: decibainfo@libero.it Centralino 0521.247673
Responsabile Legali D.E.C.I.BA Avv. Federico Comba
www.deciba.it
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