images-12-3143286Questa estate abbiamo avuto notizia del pronunciamento “clamoroso” del Tribunale di Parma, sezione fallimentare, che nel pronunciarsi relativamente ad una richiesta di insinuazione nel passivo fallimentare, avanzata da un istituto di credito, ha argomentato in merito alla usura bancaria e al TASSO DI MORA. Nella sostanza il magistrato delegato ha escluso dall’ammissione al passivo la quota del mutuo ipotecario, vantato dalla banca, a titolo di interessi, perché illegittimi in forza della USURA, determinata a seguito del calcolo del tasso di mora nel TEGM, che per i mutui fondiari ha la stessa formula del TAEG.

Il Giudice, mi permetto di sottolineare,  (ed accolta dal GDP di Domodossola nella ns. famosa sentenza n. 88/2014), ha riconosciuto il CUMULO tra interesse corrispettivo e tasso di mora, applicando il famoso principio enunciato dalla Corte di Cassazione nella nota sentenza n. 350 del 2013.

Peraltro, nelle motivazioni del provvedimento, si legge chiaramente che la la Suprema Corte e la giurisprudenza di merito (viene citata la corte d’appello di Cagliari del 31/03/2014), non hanno fatto altro che constatare la disciplina vigente. Infatti, vista la legge n. 24 del 2001 , che come sappiamo recita:” Si intendono usurari gli interessi che superano il limite previsto dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, A QUALUNQUE TITOLO, indipendentemente dal momento del loro pagamento”, quale interpretazione autentica della norma fondamentale sulla usura, cardine del ns. Ordinamento, rappresentata dell’art. 644 c.p., che rammento dispone:”..Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse..” .
La conseguenza che discende, e ne fa discendere l’encomiabile Magistrato, e’ ovviamente (in barba a qualche interprete non attento al dato normativo) l’applicazione tout court dell’art. 1815, 2^ comma, codice civile, la clausola che prevede gli interessi (TUTTI) e’ nulla, non sono dovuti interessi.

images-1-8090300Di altrettanto pregio giuridico, risulta anche il passaggio della motivazione nella parte ove si sottolinea che il riferimento non può che essere alla disciplina vigente, la legge, non alle circolari della Banca d’Italia che non hanno PORTATA NORMATIVA. Quindi, riassumendo: SI al cumulo tra interesse corrispettivo (TAN) e tasso di mora

SI all’applicazione dell’art. 1815 e NULLITÀ DELLE CLAUSOLE CHE PREVEDONO INTERESSI

SI al calcolo della MORA nel TEGM e quindi, per i mutui, nel TAEG.
Mi permetto di affermare: PIÙ CHIARO DI COSÌ ….. SOLO CHI NON VUOL SENTIRE non comprende il discorso!! Piccola nota personale. Tutti noi, pur consapevoli della battaglia contro il potere bancario e della giustizia (giustezza) del percorso intrapreso, seppur convinti di possedere gli strumenti di competenza in termini di diritto bancario, a volte ci poniamo delle domande e ci arrovelliamo nel discernimento e nello studio, pesando eventuali eccessi in termini di proposta visionaria ed innovativa. Conforta vedere che esistono, oramai tanti, Magistrati che non ragionamento e logica suffragano le ns. Tesi, offrendo effettiva tutela ai consumatori e alle imprese.

La prima sentenza in Italia che ha applicato i principi espressi dalla Cassazione, da noi fortemente voluta in diritto, non è più sola! E’ in buona compagnia, dai suoi semi sta germinando il fiore vero della Giustizia!

(lo staff)