Molti pensano che contro la banca non si vinca,questa ipotesi si fa per l’inefficienza dei media tradizionali,noi quasi tutti i giorni vi pubblichiamo sentenza a favore dei cittadini ,aiutateci a diffondere l’informazione . ESCLUSIVO COMMENTO DEL PRESIDENTE GAETANO VILNO E L’AVVOCATO ROSA CHIERICATI   images-4-2706669 23 Agosto 2014 – ORDINANZA Sospensione della provvisoria esecutività del Decreto Ingiuntivo L’art. 117 T.U.B. esige la forma scritta ad substantiam per la validità delle clausole economiche del rapporto bancario. In mancanza di produzione del contratto, manca la prova della legittimità degli addebiti e della formazione del saldo. Nel contratto di finanziamento, ove sia indicato un ISC che non tenga conto di tutti i costi collegati al’erogazione del credito, viene violata la legge sulla trasparenza e gli obblighi di determinatezza del tasso, derivandone la nullità. Con un’ordinanza che si inserisce nel solco ormai profondo tracciato dalla Giurisprudenza di legittimità degli ultimi 15 anni, e in perfetta applicazione del precetto legislativo, il Tribunale di Rovigo, sospende la provvisoria esecuzione di un decreto ingiuntivo di circa Euro 89.000 costituito dal’apparente saldo a debito di un conto corrente e di un apparente debito residuo di un finanziamento, sia nei confronti del debitore principale, sia nei confronti del fideiussore. La Banca ha omesso di produrre il contratto di conto corrente, nonostante sia stata svolta piena eccezione in tal senso, ed abbia avuto tutto il tempo per farlo, a nulla rilevando la produzione in giudizio di tutti gli estratti conto. Il Giudice, infatti, osserva che l’art. 117 T.U.B. impone la forma scritta ad substantiam per i contratti bancari e la mancata produzione del contratto di conto corrente impedisce in origine la legittimità degli addebiti a titolo di interessi, spese e commissioni di qualunque genere. Del pari, ove in un finanziamento l’Indicatore Sintetico di Costo sia inferiore a quello effettivamente applicato per effetto dei costi collegati al’erogazione del credito sono violate le norme in tema di trasparenza e di determinatezza del tasso. Sussistono pertanto i presupposti di fumus e di periculum per la sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo. images-6624344 La Banca aveva ottenuto il Decreto Ingiuntivo, per di più provvisoriamente esecutivo, al di fuori delle previsioni di legge. Rimescolando le carte, aveva tentato di far passare per “contratto” un documento diverso, costituito da una modifica di condizioni di contratto sottoscritta nel 2006. Il conto corrente, tuttavia, era iniziato nel 2002. Non solo. Questo conto era stato aperto con un nuovo numero presso una filiale di nuova apertura, più vicina al correntista, in corrispondenza della chiusura del vecchio conto corrente intrattenuto in precedenza presso una filiale diversa e attivo da molti anni. Il vecchio conto, tra l’altro, era assistito dalla fidejussione della moglie di questo correntista. La banca si è dimenticata di far sottoscrivere al suo cliente il nuovo contratto pur aprendogli un nuovo conto e con il fido accordato al nuovo, subito dopo l’apertura, andava ad azzerare ed estinguere il vecchio nella precedente filiale. Giunti al punto di criticità 11 anni dopo, la Banca, accorgendosi di non avere il contratto non si è certamente fermata. A tutti i costi, anche falsificando documenti, ha voluto ottenere il Decreto Ingiuntivo, per di più provvisoriamente esecutivo, pur sapendo di non averne diritto. Da un lato ha tentato di far passare per contratto, ciò che contratto non era, dal’altro lato ha modificato alcuni dati della fidejussione della moglie (luogo e data di emissione), che invece era estinta molti anni prima con l’estinzione del vecchio conto utilizzandola per il nuovo conto corrente che invece era sprovvisto di garanzie. Il Giudice, in prima battuta, il Decreto Ingiuntivo l’ha concesso, ma poi non si è fatto prendere in giro una seconda volta, ed ha prontamente sospeso l’esecuzione. Non è la prima volta che accadono fatti del genere, ormai è pane quotidiano: contratti falsificati, firme false, firme di ratifica di vecchi contratti sconosciuti che i direttori di banca, truffando su ordine dei propri superiori, ottengono dai clienti ignari raccontando loro che sono per conformare la documentazione alla legge e via di seguito in una serie infinita di truffe che le banche compiono ogni giorno in danno dei clienti dopo aver sottratto loro illecitamente denaro per decenni. Il provvedimento in commento è chiaro e lineare nel’applicare la legge e nel seguire gli indirizzi interpretativi forniti dalla Cassazione. Ed è proprio tale chiarezza e linearità a dare forza e conforto a tutti coloro i quali abbiano subito furti, appropriazioni indebite e truffe mascherate, da parte delle banche perché dà a tutti la consapevolezza che in ogni momento si può smettere di vivere nel’ansia e nel terrore perché se si vuole cambiare rotta e fare valere i propri diritti nei confronti delle banche, oggi si può. logo-deciba-300x226-4831878

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Il tribunale ha ridotto di oltre 600mila euro l’importo richiesto a un azienda sulla soglia usuraia incide la commissione massimo scoperto.

Il tribunale civile di ferrara ha imposto un maxi-sconto di oltre 670mila euro alla richiesta contenuta in un decreto ingiuntivo di Unicredit nei confronti di un’azienda polesana,e ha trasmesso gli atti alla procura “con riguardo all’applicazione degli interessi usurai”,avendo riconosciuto che parte del debito era derivato da questa pratica.

Si tratta di una sentenza importante,perchè apre uno spiraglio ai risparmiatori nelle stesse condizioni dei suoi clienti.
Il giudice,firmatario della sentenza che risale al 17 aprile,ha richiamato una sentenza della Corte di cassazione,sezioni penali,che ha sancito come la “commissione di massimo scoperto,configurandosi come un costo collegato all’erogazione del credito,è un elemento imprescindibile nell’ottica della determinazione della fattispecie dell’usura”

La vicenda processuale si è radicata a Ferrara,dopo il suo esordio a Rovigo,in quanto parte da conti correnti aperti nelle filiali di Bondeno e Ferrara delle allora Rolo e Credit,poi assorbite da Unicredit.La banca chiedeva il recupero dei circa 1,5 milioni di euro sulla base dei conteggi del saldo debitore in conto corrente,per finanziamento import,per interessi contrattuali e spese vive.

L’azienda ribatteva chiedendo di annullare il decreto ingiuntivo risalente addirittura all’agosto 2010,e,tra l’altro,di dichiarare l’illegittimità della capitalizzazione trimestrale sui conti correnti e ,appunto,il superamento della soglia usuraria;l’azienda chiedeva inoltre un risarcimento di 700mila euro alla banca per la mancata approvazione del piano di rilancio aziendale.

Gran parte delle richieste aziendali sono state rigettate dal giudice,ma per arrivare la maxi sconto in sentenza è stata decisiva,come sempre in questi casi,la perizia di un professionista.In particolare,la perizia ha riscontrato che,nel periodo precedente al 30 giugno 2000,quando la materia venne definita da una delibera Cicr,gli interessi passivi erano stati effettivamente capitalizzati trimestralmente,a differenza di quelli creditori,capitalizzati annualmente: è ANATOCISMO.

Inoltre c’era una piccola quota di interessi usurari,calcolati in 14.909,65 euro su un totale di 644.702,49 euro,che vengono appunto tolti dal monte debiti dell’azienda. Nel complesso,l’azienda dovrà comunque pagare quasi 900mila euro oltre alle spese di giudizio.

Ora bisognerà vedere come la procura deciderà di procedere per interessi usurari.