L’usura bancaria è una fattispecie normativa introdotta dall’art.644 del codice penale italiano ed è stata riformulata legge n.108 del 7 marzo 1996,che ha apportato profonde innovazioni e modifiche in materia di usura nell’ordinamento giuridico.
La norma ha ridefinito il quadro complessivo descritto dalla fattispecie incriminatrice affiancando ai parametri puramente soggettivi,previsti dalla vecchia formulazione,nuovi parametri cosiddetti “oggettivi”.
L’intervento del legislatore,ha contribuito ad ampliare,in maniera notevole,l’ambito di applicazione del reato di usura,e conseguentemente l’area di tutela offerta dalla norma,che non è più relegata ad operare esclusivamente nei casi in cui sussista lo stato di bisogno del quale taluno abbia approfittato conseguendo vantaggi per se o per altri,ma opera anche ogni volta il limite posto dall’art.2 della stessa L. 108/96 venga superato.
Per tanto quella che era una norma destinata ad offrire tutela in casi estremi,nell’ambito dei quali l’usura costituiva,nella pratica,l’anello di una catena di fattispecie delittuoso spesso complesse e più gravi,grazie all’intervento legislativo del 1996,ha acquisito una diversa rilevanza.Il legislatore, ha infatti,inteso delineare un importante ed oggettivo discrimine tra lecito e illecito nel settore dell’erogazione del credito.
Prima dell’introduzione della nuova norma,modalità e termini relativi all’erogazione del credito ed il costo del denaro rimessi alla volontà delle parti:ovviamente la parte contrattualmente più forte era nella situazione di poter dettare termini e condizioni in maniera arbitraria,stante l’assenza di regola,sanzioni e conseguenti responsabilità.
la norma è volta a sanzionare la condotta di chi,a fronte di operazioni di erogazioni di credito,applichi “commissioni,remunerazioni a qualsiasi titolo e spese,escluse quelle per le imposte e tasse,collegate alla erogazione del credito”superiori al limite determinato dall’art 2 della L.108/96 (Tasso Soglia d’Usura),il principale ambito di operatività della disciplina è costituito dai conti correnti,dai mutui e da altre operazioni di finanziamento e credito.
L’usura in conto corrente è determinata dai costi addebitati al correntista,connessi alle operazioni di erogazione del credito,ai sensi dell’art.1,comma 3,L. 108/96.
Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto,delle commissioni,remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese,escluse quelle per le imposte e tasse ,collegata all’erogazione del credito..
Il costo del denaro deve,dunque,essere contenuto entro il limite del Tasso Soglia D’Usura,determinato dal Legislatore,con TEG rivelato trimestralmente dalla Banca d’Italia,e pubblicato trimestralmente sulla Gazzetta Ufficiale,aumentato del 50%.
Per la determinazioni sono necessari,oltre la tasso di interesse effettivamente applicato,dati tra i quali alcune informazioni inerenti a costi non immediatamente rilevabili,ma deducibili tramite calcoli matematici come gli interessi generati dal’applicazioni della valuta,gli interessi generati dall’anatocismo,gli interessi generati dall’addebito della Commissione di Massimo Scoperto ed anche le spese.
In seguito alla riforma operata dalla L. 108/96,ed all’abbattimento dei tassi di interesse negli anni successivi,si creava una situazione per cui i mutui contratti prima del 1996 sarebbero diventati usurari. Inoltre,i tassi di interesse in essi previsti,in seguito alla riforma avrebbero superato io tasso soglia usura,e conseguentemente l’usurarietà del mutuo avrebbe consentito al mutuatario di invocare l’applicazione dell’art 1815,comma 2 c.c.
Se sono convenuti interessi usurari,la clausola è nulla e non sono dovuti interessi,inoltre tale circostanza avrebbe consentito al mutuatario di chiedere ed ottenere la restituzione di quanto versato in eccedenza.
Per evitare gravi ripercussioni nel sistema bancario e creditizio italiano,si ritenne opportuno varare il D.L. N. 394/2000,successivamente convertito nella legge n. 24/2001,noto,ai più,come “Decreto Salva Banche” Tale norma è intervenuta ad arginare la situazione che si sarebbe potuta creare a seguito dell’applicazione della L. 108/96,mediante la previsione dell’art. 1 L. 24/2001,il quale dispone che:
Ai fini dell’applicazione dell’art 644 c.p. e dell’art 1815,secondo comma c.c. si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti,a qualunque titolo,indipendentemente del loro dal loro pagamento.
Tuttavia,al fine di non pregiudicare i diritti dell’utenza creditizia mediante tale disposizione proprio in considerazione dell’inaspettata caduta dei tassi di interesse verificatesi in Europa e in Italia,il legislatore stabili un Tasso di sostituzione,fissato per l’8% per i mutui sulla prima casa fino a 150 milioni delle vecchie lire,a favore di tutti coloro i quali avevano stipulato un mutuo a tasso fisso prima dell’aprile 1997.
Nel 2011 è stato emanato un Decreto attuativo detto “Decreto Sviluppo”: è stato constato che finora le banche erano soggette ad un limite sui tassi di interesse che potevano applicare al mutuo;il cliente poteva,nel caso avesse riscontrato un possibile tasso d’usura,rescindere il contratto,anche se da tempo,gli istituti di credito non accettavano molto volentieri questo vincolo ritenendolo leonino.
Ora per effetto del Decreto Sviluppo questo limite è stato innalzato,In sintesi cambio il metodo per il calcolo del tasso di usura,prevedendo che la soglia venga definita aumentando del 25% il tasso medio rivelato con l’aggiunta di ulteriore 4%. Inoltre,la norma fissa un differenziale massimo tra tasso soglia e tasso medio pari all ’8%.
(lo staff)