Molti pensano che contro la banca non si vinca,questa ipotesi si fa per l’inefficienza dei media tradizionali,noi quasi tutti i giorni vi pubblichiamo sentenza a favore dei cittadini ,aiutateci a diffondere l’informazione . ESCLUSIVO COMMENTO DEL PRESIDENTE GAETANO VILNO E L’AVVOCATO ROSA CHIERICATI   images-4-3893348 23 Agosto 2014 – ORDINANZA Sospensione della provvisoria esecutività del Decreto Ingiuntivo L’art. 117 T.U.B. esige la forma scritta ad substantiam per la validità delle clausole economiche del rapporto bancario. In mancanza di produzione del contratto, manca la prova della legittimità degli addebiti e della formazione del saldo. Nel contratto di finanziamento, ove sia indicato un ISC che non tenga conto di tutti i costi collegati al’erogazione del credito, viene violata la legge sulla trasparenza e gli obblighi di determinatezza del tasso, derivandone la nullità. Con un’ordinanza che si inserisce nel solco ormai profondo tracciato dalla Giurisprudenza di legittimità degli ultimi 15 anni, e in perfetta applicazione del precetto legislativo, il Tribunale di Rovigo, sospende la provvisoria esecuzione di un decreto ingiuntivo di circa Euro 89.000 costituito dal’apparente saldo a debito di un conto corrente e di un apparente debito residuo di un finanziamento, sia nei confronti del debitore principale, sia nei confronti del fideiussore. La Banca ha omesso di produrre il contratto di conto corrente, nonostante sia stata svolta piena eccezione in tal senso, ed abbia avuto tutto il tempo per farlo, a nulla rilevando la produzione in giudizio di tutti gli estratti conto. Il Giudice, infatti, osserva che l’art. 117 T.U.B. impone la forma scritta ad substantiam per i contratti bancari e la mancata produzione del contratto di conto corrente impedisce in origine la legittimità degli addebiti a titolo di interessi, spese e commissioni di qualunque genere. Del pari, ove in un finanziamento l’Indicatore Sintetico di Costo sia inferiore a quello effettivamente applicato per effetto dei costi collegati al’erogazione del credito sono violate le norme in tema di trasparenza e di determinatezza del tasso. Sussistono pertanto i presupposti di fumus e di periculum per la sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo. images-1621649 La Banca aveva ottenuto il Decreto Ingiuntivo, per di più provvisoriamente esecutivo, al di fuori delle previsioni di legge. Rimescolando le carte, aveva tentato di far passare per “contratto” un documento diverso, costituito da una modifica di condizioni di contratto sottoscritta nel 2006. Il conto corrente, tuttavia, era iniziato nel 2002. Non solo. Questo conto era stato aperto con un nuovo numero presso una filiale di nuova apertura, più vicina al correntista, in corrispondenza della chiusura del vecchio conto corrente intrattenuto in precedenza presso una filiale diversa e attivo da molti anni. Il vecchio conto, tra l’altro, era assistito dalla fidejussione della moglie di questo correntista. La banca si è dimenticata di far sottoscrivere al suo cliente il nuovo contratto pur aprendogli un nuovo conto e con il fido accordato al nuovo, subito dopo l’apertura, andava ad azzerare ed estinguere il vecchio nella precedente filiale. Giunti al punto di criticità 11 anni dopo, la Banca, accorgendosi di non avere il contratto non si è certamente fermata. A tutti i costi, anche falsificando documenti, ha voluto ottenere il Decreto Ingiuntivo, per di più provvisoriamente esecutivo, pur sapendo di non averne diritto. Da un lato ha tentato di far passare per contratto, ciò che contratto non era, dal’altro lato ha modificato alcuni dati della fidejussione della moglie (luogo e data di emissione), che invece era estinta molti anni prima con l’estinzione del vecchio conto utilizzandola per il nuovo conto corrente che invece era sprovvisto di garanzie. Il Giudice, in prima battuta, il Decreto Ingiuntivo l’ha concesso, ma poi non si è fatto prendere in giro una seconda volta, ed ha prontamente sospeso l’esecuzione. Non è la prima volta che accadono fatti del genere, ormai è pane quotidiano: contratti falsificati, firme false, firme di ratifica di vecchi contratti sconosciuti che i direttori di banca, truffando su ordine dei propri superiori, ottengono dai clienti ignari raccontando loro che sono per conformare la documentazione alla legge e via di seguito in una serie infinita di truffe che le banche compiono ogni giorno in danno dei clienti dopo aver sottratto loro illecitamente denaro per decenni. Il provvedimento in commento è chiaro e lineare nel’applicare la legge e nel seguire gli indirizzi interpretativi forniti dalla Cassazione. Ed è proprio tale chiarezza e linearità a dare forza e conforto a tutti coloro i quali abbiano subito furti, appropriazioni indebite e truffe mascherate, da parte delle banche perché dà a tutti la consapevolezza che in ogni momento si può smettere di vivere nel’ansia e nel terrore perché se si vuole cambiare rotta e fare valere i propri diritti nei confronti delle banche, oggi si può. logo-deciba-300x226-8278071

Con sentenza del 07 maggio 2014, n. 18778, la Corte Penale di Cassazione ha affrontato il tema della c.d. usura in concreto.

Sul punto si ricorda la distinzione tra la c.d. usura presunta, per la cui integrazione è sufficiente la pattuizione di un tasso di interessi che ecceda il limite del tasso-soglia; e la c.d. usura in concreto, nel qual caso sono espressamente considerati usurari anche gli interessi, pur se inferiori al limite previsto dal tasso-soglia, e gli altri vantaggi o compensi che, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni, similari risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all’opera di mediazione, quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria (art. 644, comma 3, secondo periodo, c.p.).

In particolare, con la presente decisione la Cassazione ha affermando i seguenti principi diritto.

Ai fini dell’integrazione dell’elemento materiale della c.d. usura in concreto (art. 644, commi 1 e 3, seconda parte, c.p.) occorre che il soggetto passivo versi in condizioni di difficoltà economica o finanziaria e che gli interessi (pur inferiori al tasso-soglia usurario ex lege) ed i vantaggi e i compensi pattuiti, risultino, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari, sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all’opera di mediazione.

In tema di c.d. usura in concreto (art. 644, commi 1 e 3, seconda parte, c.p.) la “condizione di difficoltà economica” della vittima consiste in una carenza, anche solo momentanea, di liquidità, a fronte di una condizione patrimoniale di base nel complesso sana; la “condizione di difficoltà finanziaria” investe, invece, più in generale l’insieme delle attività patrimoniali del soggetto passivo, ed è caratterizzata da una complessiva carenza di risorse e di beni.

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In tema di c.d. usura in concreto (art. 644, commi 1 e 3, seconda parte, c.p.) le “condizioni di difficoltà economica o finanziaria” della vittima (che integrano la materialità del reato) si distinguono dallo “stato di bisogno” (che integra la circostanza aggravante di cui all’art. 644, comma 5, n. 3 c.p.) perché le prime consistono in una situazione meno grave (tale da privare la vittima di una piena libertà contrattuale, ma in astratto reversibile) del secondo (al contrario, consistente in uno stato di necessità tendenzialmente irreversibile, non tale da annientare in modo assoluto qualunque libertà di scelta, ma che comunque, comportando un impellente assillo, compromette fortemente la libertà contrattuale del soggetto, inducendolo a ricorrere al credito a condizioni sfavorevoli).

In tema di c.d. usura in concreto (art. 644, commi 1 e 3, seconda parte, c.p.) le “condizioni di difficoltà economica o finanziaria” della vittima (che integrano la materialità del reato) vanno valutate in senso oggettivo, ovvero valorizzando parametri desunti dal mercato, e non meramente soggettivo, ovvero sulla base delle valutazioni personali della vittima, opinabili e di difficile accertamento ex post.

In tema di c.d. usura in concreto (art. 644, commi 1 e 3, seconda parte, c.p.) il dolo generico, oltre alla coscienza e volontà di concludere un contratto sinallagmatico con interessi, vantaggi o compensi usurari, include anche la consapevolezza della condizione di difficoltà economica o finanziaria del soggetto passivo e la sproporzione degli interessi, vantaggi o compensi pattuiti rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all’opera di mediazione.

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(lo staff)

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Uno degli argomenti che preferisco: usura bancaria, stanca di vedere sopprusi e stufa della situazione di restrizione in cui le banche fanno affondare l’economia con il merito d’essere spalleggiate da un governo inesistente!

Molti di noi non fanno caso al prorpio conto corrente e non immaginano quanto costa sconfinare senza un fido.La situazione è molto grave, più di quanto uno possa immaginare. Molte volte ho la sensazione che le banche marcino su questa cosa, non concedono i fidi ma applicano tassi da usurai sugli scoperti ed ora vi farò degli esempi, con l’aiuto di un pò di fonti. Le commissioni previste dagli istituti bancari sullo scoperto di conto sono, di norma, poco trasparenti e i clienti tendono a non leggere le postille del contratto o a sottovalutarle. Bisogna, invece, sottolineare che andare a secco con il proprio conto corrente può arrivare a costare 50 euro anche per un solo giorno. Il passato decreto dell’ex ministro Bersani ha sostituito le vecchie commissioni sul massimo scoperto con norme atte ad attenuare il peso sul cittadino. Ad oggi non sembra, però, che sia cambiato molto rispetto a dieci anni orsono, anzi. Andare in rosso sul conto corrente, quindi, costa molto. In merito è stata sviluppata un’indagine dall’Università Bocconi di Milano (pubblicata sul Corriere Economia), che ha preso in considerazione le prime sei banche italiane, analizzando due casi di sconfinamento extra-fido e senza-fido. In quest’ultimo caso si nota come i tassi nominali arrivino al 17% (Intesa Sanpaolo) mentre invece nel primo oscillano fra il 13,5% (Intesa) e il 16,6% (Unicredit).

Il conto scoperto sul conto corrente, quindi, costa maggiormente se non si ha un fido e, come sottolinea la ricerca della Bocconi, andando in negativo di 500 euro per un giorno, gli oneri arrivano a essere pari, ad esempio, a 50,23 euro conMontepaschi e a 25,19 euro con Bnl. Costi importanti, quindi, che possono aumentare anche per i clienti che godono di un fido ma lo superano: per 500 euro di rosso si arriva a pagare 25,19 euro se si sconfina per un giorno.

IL TASSO DI USURA – ogni tre mesi la banca d’Italia stabilisce il tasso massimo d’interesse, detto anche “tasso soglia”, che le banche possono applicare ai loro clienti, quando questi chiedono un mutuo, un prestito o un fido. Quando questo tasso soglia viene superato, la banca commette un’usura e i clienti possono richiedere i soldi indietro per vie legali source
COME CAPIRE SE SI E’ OGGETTI A TASSO D’USURA – Per capire se si è stati oggetto di interessi da usura, per prima cosa è necessario recarsi in banca e richiedere l’estratto conto. Per legge la banca è obbligata a dare i documenti degli ultimi 10 anni, il contratto del conto corrente e il contratto di fido. Si possono controllare anche i conti correnti già chiusi, a meno che non siano passati più di 10 anni.

I MUTUI I POTECARI E IL TASSO DI MORA – Almeno il 60% delle famiglie italiane hanno stipulato un mutuo per l’acquisto della casa. Il dott Basile , presidente onorario dell’associazione sos utenti ha riscontrato delle anomalie nel tasso di mora, ovvero quell’interesse che la banca si fa dare in più quando il mutuatario non riesce a pagare qualche rata. Infatti secondo il dr. Basile, anche il tasso di mora in molti casi supera il tasso soglia consentito dalla legge. Il contratto in questo caso è da considerarsi nullo, infatti, se sono convenuti interessi usurai, non sono dovuti interessi di nessun tipo. I contratti sono quindi illegittimi solo perchè firmati. Nel caso i cui un cliente avesse firmato un contratto di mutuo trentennale dieci anni fa e ora accertasse il fatto che la banca abbia applicato interessi usurai, la banca sarà costretta a restituire gli interessi pagati negli ultimi 10 anni e nei rimanenti 20 anni non si dovranno pagare più interessi Sempre secondo il dott. Basile, dalle statistiche esposte sul sito internet della Banca D’Italia, i mutui scritti nei bilanci delle banche ammontano a circa 800 miliardi di euro, gli interessi che mediamente le banche prendono da questi mutui, sono 40 miliardi all’anno. Se il 60% di questi contratti sono contratti capestri, significa che il 60% di questi 40 miliardi deve essere restituito a chi ha fatto il mutuo. LA CASSAZIONE – L a sentenza di quest’anno della suprema corte di cassazione riassume il comportamento scorretto tenuto da alcune banche: ” se sono convenuti interessi usurarI la clausola è nulla e non sono dovuti interessi” Alcune famiglie alle quali la banca aveva messo all’asta la casa perché erano indietro con le rate del pagamento del mutuo, hanno ottenuto dal tribunale una sospensiva, come spiega Emanuele Argento, avvocato dell’associazione Sos utenti, perché ” in questi contratti di mutuo vi erano tassi di mora molto elevati che sono andati in usura e la procura della Repubblica ha dato ragione alle nostre tesi e ha dato un provvedimento di sospensiva”

LA BANCA D’ITALIA – Secondo il dott. Barbagallo della Banca d’Italia, se gli ispettori della Banca D’Italia riscontrano alcune anomalie, è possibile sanzionare la banca per importi significativi. E’ possibile rivolgersi all’arbitro bancario e finanziario, una sorta di giudice che cerca di risolvere i problemi tra banca e cliente. Costa circa 20 euro e decide molto rapidamente, per cause fino a 100. mila euro. Nel casi in cui le banche non pagassero, i loro nomi verrebbero pubblicati sul sito dell’arbitro bancario, una sorta di lista nera. Secondo il Dott Barbagallo però, la banca deve restituire solo gli “interessi che sono stati corrisposti usurariamente” .

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Secondo la procura pugliese, i sette dirigenti di via Nazionale e l’alto funzionario del ministero dell’Economia indagati per concorso in usura continuata e aggravata hanno fornito un “contributo morale” premeditato agli istituti coinvolti. Una premeditazione legata anche al fatto che Unicredit, Bnl e Mps “detengono quote consistenti nel capitale della Banca d’Italia”

Un “contributo morale” di fatto premeditato, quello di Banca d’Italia e del ministero dell’Economia. Come se a preparare il cappio, stretto intorno al collo di alcuni imprenditori pugliesi dagli istituti di credito, fossero stati i dirigenti di via Nazionale e via XX Settembre. Ma perché Palazzo Koch avrebbe dovuto favorire Unicredit, Bnl e Monte dei Paschi di Siena? La risposta è nello stesso capo di imputazione della procura di Trani: perché questi istituti sono “detentori di consistenti quote di capitale della Banca d’Italia e di poteri di nomina dei suoi organismi di governance“. È quasi senza appello, considerate le “qualifiche apicali e le corrispondenti competenze tecnico-giuridiche del più elevato profilo”, l’atto di accusa che si legge nelle 44 pagine di chiusura indagine contro vertici attuali e passati delle tre banche e della Popolare di Bari, accusate del reato di usura bancaria continuata e pluriaggravata nell’ambito di un’inchiesta nata da un esposto dell’Adusbef. Il tasso applicato agli imprenditori che si rivolgevano agli istituti per aprire un conto corrente di fatto superava di molti punti percentuali la soglia limite fissata per legge. Questo perché il tasso era applicato non all’importo effettivamente utilizzato ma a quello “accordato”. Questo, scrive il pm Michele Ruggiero, ”nonostante le chiare previsioni in materia di usura introdotte dalla legge 108 del 1996″. Che, all’articolo 1, prevede che nel determinare il tasso di interesse usurario si tenga conto delle “commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito”.

Il “disegno criminoso” di Saccomanni e Tarantola: far guadagnare le banche. Nel mirino del pm Ruggiero – salito agli onori delle cronache per la clamorosa inchiesta sulle agenzie di rating ree di aver provocato danni patrimoniali all’Italia e per un’indagine sull’omessa vigilanza di Bankitalia e Consob sui bilanci Mps – sono finiti Giuseppe Maresca, capo della direzione “Prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario per fini illegali” del Dipartimento del Tesoro, e sette tecnici e dirigenti di via Nazionale in attività all’epoca dei fatti contestati, cioè tra il 2005 e il dicembre 2012: Vincenzo Desario, l’ex ministro del governo Letta Fabrizio Saccomanni (che di Bankitalia è stato direttore generale), l’attuale presidente della Rai Anna Maria Tarantola (ex capo della Vigilanza), Francesco Maria Frasca (coinvolto e poi uscito indenne dai processi sulle scalate bancarie), Giovanni Carosio, Stefano Mieli e Luigi Federico Signorini. Tutti insieme, argomenta il pm, “con condotte reiterate, in tempi diversi in esecuzione di un medesimo disegno criminoso (consistente nella previsione e volontà di far conseguire alle banche la maggiore quantità di di moneta), adottavano consapevolmente e deliberatamente … determinazioni amministrative (istruzioni, circolari, note, decreti ministeriali, il ministero del Tesoro), in contrasto/violazione della legge in materia di usura … così consapevolmente fornendo un contributo morale necessario ai fatti-reato di usura materialmente commesse dalle banche”.

In un caso il tasso effettivo è stato oltre il 500%. Di fatto Bankitalia, nella sua funzione di ausilio al Tesoro, prescriveva alle banche, per alcune operazioni tra cui appunto le aperture di credito in conto corrente, l’utilizzo di criteri di calcolo sui tassi secondo un algoritmo “che rapportava l’incidenza degli oneri e delle commissioni al credito accordato piuttosto che a quello effettivamente utilizzato“. E – in violazione delle disposizioni del Codice penale in materia di usura – “disponeva, con Circolari e Note ufficiali dirette alle banche, che anche per la verifica di sussistenza delle condizioni usurarie, ossia per la verifica del superamento del limite/tasso soglia previsto dalla Legge 108/1996 le banche utilizzassero il suddetto medesimo algoritmo anziché un altro che rapportava l’incidenza di oneri, commissioni e spese al credito erogato ed effettivamente utilizzato“. Il risultato delle prescrizioni di Via Nazionale? Come si può leggere nelle tabelle inserite nel documento di chiusura indagine, i tassi applicati ai sei imprenditori che hanno fatto denuncia superavano di molti punti percentuali il tasso soglia. In un caso gli investigatori delle Fiamme Gialle hanno rilevato, su un corto corrente ordinario aperto presso una filiale Bnl di Barletta, un Tasso annuo effettivo globale (Taeg) del 558,528%. Fortuna che è stato applicato solo per un trimestre.

Bankitalia “predeterminava” la distorsione del costo effettivo del credito. In questo modo, di fatto, Palazzo Koch “predeterminava consapevolmente … le condizioni per una distorsione del dato del costo effettivo del credito erogato e una sensibile riduzione dello stesso e per la segnalazione – da parte delle banche – di Teg (tasso effettivo globale, ndr) più bassi (rispetto a quelli ottenuti/ottenibili con la formula matematica prevista per il calcolo del Taeg, ‘tarata’ come per legge sull‘erogato)”, in modo che “gli interessi/remunerazioni applicati dalla banche alla clientela risultassero apparentemente entro i cosiddetti limiti/tassi soglia pur essendo in concreto e sostanzialmente a tali limiti/tassi soglia superiori e, come tali, usurari“. Per la Procura i dirigenti di via Nazionale e di via XX Settembre erano consapevoli di tutto questo e “volontariamente quanto meno con dolo eventuale (ovvero con l’accettazione del rischio che questo potesse accadere, ndr) concorrevano moralmente con i dirigenti degli istituti di credito” a tenere sotto usura gli imprenditori che si erano rivolti a loro ottenere finanziamenti. Tutto questo con l’aggravante che avrebbero dovuto essere proprio loro a vigilare e controllare perché una situazione del genere non si verificasse.

Esplosione del contenzioso dopo la sentenza della Cassazione. Dal gennaio 2013, quando la Corte di Cassazione ha censurato le istruzioni di Bankitalia chiarendo come va calcolato il tasso di interesse da confrontare con il fatidico “valore soglia”, il contenzioso sull’usura bancaria è esploso. E si contano già diversi casi di verdetti di colpevolezza. Il Tribunale di Padova ha condannato in primo grado un istituto, che pretendeva il rientro da uno scoperto di 22.500 euro, a risarcirne ben 90mila all’imprenditore titolare del conto corrente perché il contratto, stipulato 16 anni prima, prevedeva tassi usurari. E per lo stesso motivo la Corte d’appello di Torino, confermando una sentenza del Tribunale di Alba, ha stabilito la responsabilità di Prestitalia (gruppo Ubi) e la conseguente restituzione di commissioni, spese e interessi a un pensionato che aveva sottoscritto un prestito personale legato alla cessione del quinto dell’assegno Inps.

(lo staff)

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Il tribunale ha ridotto di oltre 600mila euro l’importo richiesto a un azienda sulla soglia usuraia incide la commissione massimo scoperto.

Il tribunale civile di ferrara ha imposto un maxi-sconto di oltre 670mila euro alla richiesta contenuta in un decreto ingiuntivo di Unicredit nei confronti di un’azienda polesana,e ha trasmesso gli atti alla procura “con riguardo all’applicazione degli interessi usurai”,avendo riconosciuto che parte del debito era derivato da questa pratica.

Si tratta di una sentenza importante,perchè apre uno spiraglio ai risparmiatori nelle stesse condizioni dei suoi clienti.
Il giudice,firmatario della sentenza che risale al 17 aprile,ha richiamato una sentenza della Corte di cassazione,sezioni penali,che ha sancito come la “commissione di massimo scoperto,configurandosi come un costo collegato all’erogazione del credito,è un elemento imprescindibile nell’ottica della determinazione della fattispecie dell’usura”

La vicenda processuale si è radicata a Ferrara,dopo il suo esordio a Rovigo,in quanto parte da conti correnti aperti nelle filiali di Bondeno e Ferrara delle allora Rolo e Credit,poi assorbite da Unicredit.La banca chiedeva il recupero dei circa 1,5 milioni di euro sulla base dei conteggi del saldo debitore in conto corrente,per finanziamento import,per interessi contrattuali e spese vive.

L’azienda ribatteva chiedendo di annullare il decreto ingiuntivo risalente addirittura all’agosto 2010,e,tra l’altro,di dichiarare l’illegittimità della capitalizzazione trimestrale sui conti correnti e ,appunto,il superamento della soglia usuraria;l’azienda chiedeva inoltre un risarcimento di 700mila euro alla banca per la mancata approvazione del piano di rilancio aziendale.

Gran parte delle richieste aziendali sono state rigettate dal giudice,ma per arrivare la maxi sconto in sentenza è stata decisiva,come sempre in questi casi,la perizia di un professionista.In particolare,la perizia ha riscontrato che,nel periodo precedente al 30 giugno 2000,quando la materia venne definita da una delibera Cicr,gli interessi passivi erano stati effettivamente capitalizzati trimestralmente,a differenza di quelli creditori,capitalizzati annualmente: è ANATOCISMO.

Inoltre c’era una piccola quota di interessi usurari,calcolati in 14.909,65 euro su un totale di 644.702,49 euro,che vengono appunto tolti dal monte debiti dell’azienda. Nel complesso,l’azienda dovrà comunque pagare quasi 900mila euro oltre alle spese di giudizio.

Ora bisognerà vedere come la procura deciderà di procedere per interessi usurari.

(lo staff)

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Secondo la procura pugliese, i sette dirigenti di via Nazionale e l’alto funzionario del ministero dell’Economia indagati per concorso in usura continuata e aggravata hanno fornito un “contributo morale” premeditato agli istituti coinvolti. Una premeditazione legata anche al fatto che Unicredit, Bnl e Mps “detengono quote consistenti nel capitale della Banca d’Italia”

Un “contributo morale” di fatto premeditato, quello di Banca d’Italia e del ministero dell’Economia. Come se a preparare il cappio, stretto intorno al collo di alcuni imprenditori pugliesi dagli istituti di credito, fossero stati i dirigenti di via Nazionale e via XX Settembre. Ma perché Palazzo Koch avrebbe dovuto favorire Unicredit, Bnl e Monte dei Paschi di Siena? La risposta è nello stesso capo di imputazione della procura di Trani: perché questi istituti sono “detentori di consistenti quote di capitale della Banca d’Italia e di poteri di nomina dei suoi organismi di governance“. È quasi senza appello, considerate le “qualifiche apicali e le corrispondenti competenze tecnico-giuridiche del più elevato profilo”, l’atto di accusa che si legge nelle 44 pagine di chiusura indagine contro vertici attuali e passati delle tre banche e della Popolare di Bari, accusate del reato di usura bancaria continuata e pluriaggravata nell’ambito di un’inchiesta nata da un esposto dell’Adusbef. Il tasso applicato agli imprenditori che si rivolgevano agli istituti per aprire un conto corrente di fatto superava di molti punti percentuali la soglia limite fissata per legge. Questo perché il tasso era applicato non all’importo effettivamente utilizzato ma a quello “accordato”. Questo, scrive il pm Michele Ruggiero, ”nonostante le chiare previsioni in materia di usura introdotte dalla legge 108 del 1996″. Che, all’articolo 1, prevede che nel determinare il tasso di interesse usurario si tenga conto delle “commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito”

Il “disegno criminoso” di Saccomanni e Tarantola: far guadagnare le banche. Nel mirino del pm Ruggiero – salito agli onori delle cronache per la clamorosa inchiesta sulle agenzie di rating ree di aver provocato danni patrimoniali all’Italia e per un’indagine sull’omessa vigilanza di Bankitalia e Consob sui bilanci Mps – sono finiti Giuseppe Maresca, capo della direzione “Prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario per fini illegali” del Dipartimento del Tesoro, e sette tecnici e dirigenti di via Nazionale in attività all’epoca dei fatti contestati, cioè tra il 2005 e il dicembre 2012: Vincenzo Desario, l’ex ministro del governo Letta Fabrizio Saccomanni (che di Bankitalia è stato direttore generale), l’attuale presidente della Rai Anna Maria Tarantola (ex capo della Vigilanza), Francesco Maria Frasca (coinvolto e poi uscito indenne dai processi sulle scalate bancarie), Giovanni Carosio, Stefano Mieli e Luigi Federico Signorini. Tutti insieme, argomenta il pm, “con condotte reiterate, in tempi diversi in esecuzione di un medesimo disegno criminoso (consistente nella previsione e volontà di far conseguire alle banche la maggiore quantità di di moneta), adottavano consapevolmente e deliberatamente … determinazioni amministrative (istruzioni, circolari, note, decreti ministeriali, il ministero del Tesoro), in contrasto/violazione della legge in materia di usura … così consapevolmente fornendo un contributo morale necessario ai fatti-reato di usura materialmente commesse dalle banche”.

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In un caso il tasso effettivo è stato oltre il 500%. Di fatto Bankitalia, nella sua funzione di ausilio al Tesoro, prescriveva alle banche, per alcune operazioni tra cui appunto le aperture di credito in conto corrente, l’utilizzo di criteri di calcolo sui tassi secondo un algoritmo “che rapportava l’incidenza degli oneri e delle commissioni al credito accordato piuttosto che a quello effettivamente utilizzato“. E – in violazione delle disposizioni del Codice penale in materia di usura – “disponeva, con Circolari e Note ufficiali dirette alle banche, che anche per la verifica di sussistenza delle condizioni usurarie, ossia per la verifica del superamento del limite/tasso soglia previsto dalla Legge 108/1996 le banche utilizzassero il suddetto medesimo algoritmo anziché un altro che rapportava l’incidenza di oneri, commissioni e spese al credito erogato ed effettivamente utilizzato“. Il risultato delle prescrizioni di Via Nazionale? Come si può leggere nelle tabelle inserite nel documento di chiusura indagine, i tassi applicati ai sei imprenditori che hanno fatto denuncia superavano di molti punti percentuali il tasso soglia. In un caso gli investigatori delle Fiamme Gialle hanno rilevato, su un corto corrente ordinario aperto presso una filiale Bnl di Barletta, un Tasso annuo effettivo globale (Taeg) del 558,528%. Fortuna che è stato applicato solo per un trimestre.

Bankitalia “predeterminava” la distorsione del costo effettivo del credito. In questo modo, di fatto, Palazzo Koch “predeterminava consapevolmente … le condizioni per una distorsione del dato del costo effettivo del credito erogato e una sensibile riduzione dello stesso e per la segnalazione – da parte delle banche – di Teg (tasso effettivo globale, ndr) più bassi (rispetto a quelli ottenuti/ottenibili con la formula matematica prevista per il calcolo del Taeg, ‘tarata’ come per legge sull‘erogato)”, in modo che “gli interessi/remunerazioni applicati dalla banche alla clientela risultassero apparentemente entro i cosiddetti limiti/tassi soglia pur essendo in concreto e sostanzialmente a tali limiti/tassi soglia superiori e, come tali, usurari“. Per la Procura i dirigenti di via Nazionale e di via XX Settembre erano consapevoli di tutto questo e “volontariamente quanto meno con dolo eventuale (ovvero con l’accettazione del rischio che questo potesse accadere, ndr) concorrevano moralmente con i dirigenti degli istituti di credito” a tenere sotto usura gli imprenditori che si erano rivolti a loro ottenere finanziamenti. Tutto questo con l’aggravante che avrebbero dovuto essere proprio loro a vigilare e controllare perché una situazione del genere non si verificasse.

Esplosione del contenzioso dopo la sentenza della Cassazione. Dal gennaio 2013, quando la Corte di Cassazione ha censurato le istruzioni di Bankitalia chiarendo come va calcolato il tasso di interesse da confrontare con il fatidico “valore soglia”, il contenzioso sull’usura bancaria è esploso. E si contano già diversi casi di verdetti di colpevolezza. Il Tribunale di Padova ha condannato in primo grado un istituto, che pretendeva il rientro da uno scoperto di 22.500 euro, a risarcirne ben 90mila all’imprenditore titolare del conto corrente perché il contratto, stipulato 16 anni prima, prevedeva tassi usurari. E per lo stesso motivo la Corte d’appello di Torino, confermando una sentenza del Tribunale di Alba, ha stabilito la responsabilità di Prestitalia (gruppo Ubi) e la conseguente restituzione di commissioni, spese e interessi a un pensionato che aveva sottoscritto un prestito personale legato alla cessione del quinto dell’assegno Inps

(lo staff)

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Sono molti alla ricerca della “verità sull’usura del Mutuo,attualmente ci sono tantissime società e associazioni che tentano di comprendere l’usura su contratto di Mutuo,purtroppo come tanti mestieri ci sono quelli bravi e quelli meno bravi,oggi possiamo farlo da soli il controllo,seguite attentamente questo video .

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Il Presidente Associazione DECIBA www.deciba.it svela tutti i segreti per una verifica seria .

Non credete alle facili soluzioni,vincere una causa contro la banca è sempre difficile,necessitano grandi professionisti pronti a far comprendere al giudice l’illecito .

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In rete possiamo trovare perizie a 50 Euro,possiamo trovare siti dove vi danno calcoli matematici approssimativi,attenzione,la materia è difficile fate fare ad esperti questo tipo di attività . Il grande rischio è di spendere poco e di non ottenere nulla,una causa prevede conteggi,relazioni legali ,perizia,mediazione,atti di citazione e memorie,non facciamoci prendere da un’entusiasmo facile senza poi nessuna concretezza .

Nel video potrete autonomamente verificare l’usurarietà del vostro Mutuo,questo vi eviterà di imbattersi di pseudo professionisti che vi daranno informazioni sbagliate,sta accadendo,diffondete il video,evitate che le persone spendano soldi per niente .

Attualmente l’unico risultato di importanza Nazionale è stato ottenuto dall’Avvocato Rosa Chiericati,dove nel tribunale di Padova è riuscita a bloccare un Asta per Usura Bancaria,questa epocale ordinanza è stata possibile grazie alla collaborazione di più professionisti .

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Ecco l’esclusiva intervista dove spiega tutto

Dopo aver visionato questo due video avrete sicuramente compreso il potenziale di risarcimento possibile,per i Mutui parliamo di circa 25 miliardi di Euro che la banca dovrà restituire per il superamento del tasso soglia usura nei Mutui . Non dimentichiamo i conto correnti aziendali,questo dato è talmente alto che è impossibile rilevarlo . La maggior parte dei conti correnti contieni tantissimi illeciti,questi numeri moltiplicati nel tempo permettono risarcimenti enormi .

Si ringrazia :

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email di riferimento per chiedere informazioni : financialsolution@libero.it

Diffondete queste informazioni

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La sentenza depositata nei giorni scorsi dal Giudice di Pace Carlo Crapanzano rappresenta una importante svolta nel panorama delle giurisprudenza che si sta formando all’indomani della sentenza della Cassazione n.350 del gennaio 2013, seguita da sentenze ed orientamenti discordanti tra loro.

Questa sentenza traccia un percorso molto chiaro e già ampiamente supportato non solo dalla Legge 108/96, dalla Suprema Corte di Cassazione, ma anche dalla Corte di Appello di Venezia sempre del 2013.

Il panorama diventa sempre più chiaro, ed è evidente che con queste caratteristiche, sono tantissimi i contratti stipulati in regime di usura pattuita.

In questa circostanza, si tratta di una banca milanese che è stata condannata a risarcire una coppia di coniugi che avevano contratto un mutuo ipotecario, e lamentavano che nel calcolo degli interessi pattuiti risultasse (aggiungendo il tasso di mora indicato in caso di mancato pagamento della rata) il superamento del tasso soglia fino a considerare l’interesse in superamento del tasso soglia e quindi in usura.

Per questo hanno chiesto la restituzione degli interessi del mese di maggio 2013. I due avevano stipulato il 20 aprile del 2011 un mutuo ipotecario per la somma di 270 mila euro, per la durata di 35 anni, pagabili con 420 rate mensili.

La sentenza ribadisce il principio che nel calcolo degli interessi per un mutuo ipotecario, il tasso di mora nel caso di mancato pagamento di una rata, debba essere sommato al tasso Taeg (tasso annuale effettivo globale), che comprende gli interessi, le spese di apertura della pratica di credito, le spese di incasso delle rate, per le assicurazioni e le varie spese contemplate nel contratto.

Il contratto di mutuo che era stato stipulato tra le parti del processo, aveva un Taeg indicato al 2,247 percento. Secondo la banca, nel calcolo del Taeg non va considerato l’eventuale calcolo dell’interesse di mora in caso di inadempimento del pagamento della rata.

La clausola degli interessi di mora previsti dal contratto erano del 3,50%.

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Sommando i due tassi si arriva al 5,747 percento il limite stabilito dalla legge dei tassi massimi consentiti oltre il quale si è in usura ( cd. Tasso soglia) è del 4,185 percento e quindi ci si trova in presenza di USURA PATTUITA.

La linea seguita dal Giudice, continua a tracciare un solco nella direzione della maggiorazione degli addendi per il calcolo del TAEG, cosi come previsto dalla Sentenza Suprema Corte di Cassazione N.350 e Corte di Appello di Venezia aprile 2013.

La tesi sostenuta in queste sentenze, evidenzia che il sistema creditizio negli ultimi anni, ha sottovalutato la reale applicazione dei tassi a discapito dei mutuatari, è di fatto, sarebbero tantissimi contratti ad avere le medesime condizioni.

Fai una verifica del tuo mutuo, finanziamento, leasing per accertare se sei in superamento del tasso soglia e in tal caso richiedere la restituzione delle somme ai sensi dell’articolo 1815 “interessi non dovuti”. www.managementitalia.it

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(lo staff)

TOLENTINO Ottantottomila euro. A tanto ammonta la cifra che una banca aveva chiesto ad una azienda della provincia di Macerata in più rispetto a quello che in realtà avrebbe dovuto restituire.
Si tratta di «tassi usurai», che avevano fatto impennare la pendenza economica della ditta nei confronti dell’istituto di credito. Sono sempre di più le aziende e i privati che finiscono ingoiati dai debiti nei confronti delle banche, ma da qualche tempo a questa parte si è squarciato il velo che copriva le ragioni di tante situazioni difficili e di tanti casi di indebitamento.

La cosiddetta «usura bancaria» è venuta alla ribalta di recente in conseguenza della sentenza 350 del 9 gennaio 2013 della Corte di Cassazione, che ha previsto in tema di mutui la nullità del contratto laddove ci siano fenomeni di usura. Un avvocato di Tolentino segue da qualche tempo aziende e privati in quello che si sta rivelando un fenomeno molto diffuso. Tra questi casi, c’è appunto quello di un’azienda del Maceratese, che stava per essere realmente messa in difficoltà.

Ad una azienda di Macerata,una banca aveva chiesto di rientrare per 191 mila euro. Il titolare si è rivolto ad un avvocato e subito ha chiesto una perizia tecnico contabile. Ha fatto opposizione al decreto ingiuntivo e al termine di questa causa, davanti al Tribunale di Macerata, il consulente tecnico nominato dal giudice Pietro Merletti ha verificato che ben 88mila euro di questi 191 che la banca pretendeva in restituzione non erano dovuti proprio perché il conto era in usura. Non è infrequente verificare degli sforamenti del tasso soglia anche del cento per cento del tasso di interesse massimo. L’azienda ha dovuto restituire quindi solo 103mila euro.

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L’usura bancaria si verifica laddove i tassi di interesse convenuti, insieme ai tassi di mora, e altre spese che correntemente vengono addebitate al consumatore, le commissione di massimo scoperto le varie spese generiche, comportano uno sforamento del tasso soglia che viene indicato dalla Banca d’Italia ogni tre mesi. Se si verifica questo sforamento ,il contratto è in usura, che a sua volta comporta la nullità del contratto e la restituzione degli interessi pagati indebitamente e quindi percepiti indebitamente dalla banca. Diverse aziende e privati – una trentina circa – si sono rivolti a diversi avvocati per avere chiarimenti sul contratto di mutuo per l’acquisto della prima casa.

Il correntista ,è l’anello debole di tutta questa vicenda. La banca che decidesse di risolvere un rapporto metterebbe in ginocchio sia un’impresa sia un privato. Molti di questi soggetti evitano una qualsiasi azione seppur esplorativa nei confronti della banca per il timore di eventuali ritorsioni.

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(lo staff)

Tribunale di PADOVA Ordinanza Collegiale del 13 Maggio 2014

Molti si attribuiscono il merito di questa epocale sentenza. Ne hanno parlato giornali, radio e televisioni locali; attenzione, il merito di questo provvedimento eclatante va al gruppo D.E.C.I.BA www.deciba.it .

L’associato che ha ottenuto il provvedimento ha avuto la fortuna di rivolgersi a professionisti seri e onesti, Dipartimento Europeo Controllo Illeciti Bancari DECIBA.

In esclusiva per la prima volta in Italia abbiamo intercettato e raggiunto L’avvocato che ha ottenuto questo risultato

AVVOCATO ROSA CHIERICATI

TEL: 0375/781262

EMAIL : rosachiericati@tin.it

Buon giorno Avvocato, come ha raggiunto questo risultato ?

Questo risultato è il frutto di un’approfondimento tecnico giuridico, grazie al quale è stato possibile dimostrare al Tribunale, con i numeri alla mano, che l’usurarietà del mutuo aveva l’effetto di impedire originariamente la venuta ad esistenza di un valido titolo esecutivo. Quando i Giudici si sono accorti che l’asta si fondava sul nulla, l’hanno dovuta fermare.

Avvocato Chiericati perché lei ha raggiunto l’obiettivo e altri no ?

Sarebbe come chiedere ad Einstein come mai solo lui all’epoca ha scoperto la teoria della relatività; ci sono persone persone che hanno intuizioni e predisposizioni per una certa materia, io ce l’ho in questa.

Ci sono società, associazioni, professionisti presenti nel mercato da molto tempo, eppure a questo risultato nemmeno si sono avvicinati, come si spiega tutto ciò ?

Oltre a svolgere la professione, da sempre mi dedico all’approfondimento e alla ricerca. Nell’ultimo anno ho avuto la fortuna di cooperare con un team di professionisti altamente specializzati, che costituiscono il gruppo di ricerca dell’Associazione DECIBA, su ogni aspetto dei contratti bancari. Stiamo raggiungendo piani di eccellenza. Per rispondere alla sua domanda, la differenza tra noi ed altri è quella della competenza ai massimi livelli, acquisita con un lavoro di costante ricerca ed elaborazioni di soluzioni innovative.

Oggi ci sono molte società che propongo il risarcimento del Mutuo in Usura, come possiamo capire a chi rivolgerci?

Io ho visto il lavoro di molti, e il comune denominatore è la non comprensione delle dinamiche tecnico-giuridico dei mutui e Leasing. Difficile orientarsi, per il momento in Italia siamo gli unici ad avere ottenuto un risulto del genere.

Con questa Ordinanza il vostro cliente cosa ha ottenuto in parole semplici

Abbiamo ottenuto la sospensione dell’Asta per tutto il tempo che durerà la causa, al termine della quale la banca nulla dovrà più avere, perché lei si immagini quanti danni andremo adesso a chiedere in forza di questa esecuzione illegittima.

Dove la possiamo trovare ?

Mi potete trovare nella mia sede Svizzera a Lugano o nel mio recapito Italiano al seguente numero 0375/781262 email rosachiericati@tin.it .

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Il gruppo di collaborazione

www.managementeitalia.it

www.deciba.it

Informazioni:

financialsolution@libero.it

telefono : 0375/781262

Questo il video diffuso dal Presidente Deciba

Mutuo in Usura come difendersi

IL VIDEO PIU’ VISTO DEL WEB NEL CAMPO USURA AFFIDATEVI A PROFESSIONISTI SERI

DIFFONDETE

(lo staff)