Stipuliamo mutui,la maggior parte delle volte inconsapevoli di alcune cose,tipo l’ipoteca che cosa è e che cosa comporta,qui di seguito una spiegazione a grandi linee.
In diritto l’ipoteca è un diritto reale di garanzia che riguarda, principalmente, beni immobili o beni mobili registrati. Esso tuttavia non comporta la perdita del possesso, da parte del debitore-proprietario del bene gravato, del bene stesso che è oggetto della garanzia.
La moderna configurazione dell’ipoteca quale garanzia reale su cosa altrui è il punto di equilibrio raggiunto fra le opposte esigenze di tutela del credito e di libertà nella circolazione dei beni. In epoca anteriore alle codificazioni moderne il vincolo ipotecario su un bene ne comportava l’inalienabilità. Il Code Napoléon lo trasformava in vincolo gravante, con diritto di seguito, su un bene liberamente negoziabile. La successiva ricerca di un equilibrio ottimale ha reso assai complessa la regolazione dell’ipoteca.
Nell’ordinamento italiano è regolato dagli articoli 2808 e seguenti del Codice civile italiano. In particolare, secondo il codice, l’ipoteca è un diritto reale di garanzia su una cosa altrui, costituito per fungere da garanzia di un credito.
L’ipoteca si distingue dal pegno anzitutto per l’oggetto (art. 2810), che può essere costituito da:
beni immobili, diritti reali minori sugli immobili, beni mobili iscritti in pubblici registri (autoveicoli, navi, aerei, rendite dello Stato).
Si distingue, in secondo luogo, perché la sua costituzione richiede una speciale formalità, l’iscrizione nei pubblici registri.
Infine, a differenza del pegno, non è necessario lo spossesso del bene, il godimento rimane infatti al proprietario (debitore).
Ipoteca volontaria
Si basa
su un contratto fra il debitore o il terzo datore di ipoteca da una parte e il creditore dall’altra; su un atto unilaterale fra vivi del debitore o del terzo datore di ipoteca.
Il contratto o l’atto unilaterale devono avere la forma scritta a pena di nullità. Non è ammessa la concessione per testamento (art. 2821)
È necessario che la sottoscrizione di chi ha concesso l’ipoteca sia autenticata o accertata giudizialmente (art. 2835).
Nulla vieta che il valore economico dell’ipoteca possa essere maggiore dell’ammontare del debito.
Ipoteca giudiziale
Si basa:
su una sentenza che rechi condanna al pagamento di una somma di danaro o all’adempimento di un’altra obbligazione o al risarcimento del danno da liquidarsi successivamente; su un decreto ingiuntivo reso esecutivo; su altri provvedimenti giudiziali cui la legge abbia attribuito tale effetto (sentenza di separazione personale fra coniugi, decreto di omologazione della separazione consensuale); su lodi arbitrali resi esecutivi;
su sentenze straniere delibate dall’autorità giudiziaria italiana.
Ipoteca legale
Può essere iscritta, anche contro la volontà del debitore, nei casi previsti dalla legge. Hanno diritto a essa:
l’alienante di un bene immobile o di un bene mobile registrato che non sia stato pagato dall’acquirente; ciascun coerede sugli immobili dell’eredità, a garanzia del pagamento del conguaglio in danaro spettantegli;
lo Stato sui beni dell’imputato o della persona civilmente responsabile del reato, a garanzia del pagamento delle pene pecuniarie, del rimborso delle spese processuali e delle spese di mantenimento del condannato in carcere.
Costituzione
Tanto l’ipoteca giudiziale quanto quella legale dello Stato si costituiscono per iniziativa, meramente facoltativa, del creditore. L’ipoteca legale a favore dell’alienante e del coerede è iscritta d’ufficio dal conservatore della conservatoria dei registri immobiliari, a meno che non risulti dal titolo o da separato atto pubblico che vi è stata rinuncia all’ipoteca.
Iscrizione di ipoteca
Il contratto o l’atto unilaterale per l’ipoteca volontaria, la sentenza o altro provvedimento per l’ipoteca giudiziale, l’atto di alienazione del bene per l’ipoteca legale sono semplicemente titolo per ottenere la costituzione dell’ipoteca: questa si costituisce solo con l’iscrizione nei registri immobiliari (art. 2808, 2° comma). È una forma di pubblicità giuridica analoga, per le formalità di esecuzione, alla trascrizione. Da questa differisce, tuttavia, perché è pubblicità costitutiva. Il che non significa però che sia condizione sufficiente per l’esistenza dell’ipoteca: questa si estingue se si estingue l’obbligazione garantita o se viene dichiarato nullo o annullato o reso inefficace il titolo da cui traeva origine.
Su un medesimo bene si possono iscrivere più ipoteche, a garanzia di crediti diversi. Ogni successiva ipoteca è, in ordine di tempo, contrassegnata da un numero, che prende il nome di grado (ipoteca di primo grado, di secondo grado e così via). Se il bene ipotecato verrà sottoposto a vendita forzata, con il ricavato della vendita si soddisferà anzitutto il creditore con ipoteca di primo grado e, se c’è un residuo, quello di secondo grado e così via (artt. 2852 ss.).
Il creditore che ha una ipoteca di grado inferiore può estinguere, con il pagamento, il credito di chi ha un’ipoteca di grado superiore, con l’effetto di surrogarsi nei suoi diritti (surrogazione ipotecaria di pagamento, art. 1203, n. 1)
L’iscrizione conserva il suo effetto per venti anni, trascorsi i quali l’ipoteca si estingue, salvo che con istanza del creditore l’iscrizione non venga rinnovata prima della scadenza (art. 2847 c.c). L’ipoteca prende grado dal momento dell’iscrizione: il grado determina un ordine progressivo tra le varie ipoteche che possono gravare sul medesimo bene. Pertanto, il creditore la cui ipoteca ha grado anteriore, si soddisferà per primo sul bene e il criterio del soddisfacimento proporzionale opera solo tra creditori di pari grado (artt. 2852-2854 c.c.).
È anche possibile lo scambio per grado dei creditori ipotecari, nel senso che il grado dell’ipoteca può essere oggetto di veri e propri atti di disposizione, con efficacia reale e non meramente obbligatoria (si parla di “postergazione” o “permuta” a seconda della contiguità o meno del grado che viene scambiato). Può anche verificarsi l’ipotesi di una surrogazione legale nel grado ipotecario (cosiddetta surrogazione del creditore perdente: art. 2856).
Postergazione e surrogazione costituiscono alcune delle vicende successive all’iscrizione che devono essere annotate in margine all’iscrizione: l’annotazione, come l’iscrizione, ha efficacia costitutiva, nel senso che la trasmissione del credito garantito o il vincolo dell’ipoteca non produce effetti finché la stessa non sia eseguita.
Riduzione
L’ipoteca può essere ridotta se si verifica una sproporzione tra il valore dei beni vincolati e il valore del credito garantito (perché ad esempio sono stati eseguiti pagamenti parziali). La riduzione si opera limitando l’iscrizione a una parte soltanto dei beni o riducendo la somma per la quale è stata presa l’iscrizione (art. 2872), quando vi consente il creditore, che in tal caso rinuncia parzialmente al diritto (riduzione convenzionale) oppure quando interviene una sentenza passata in guidicato pronunciata a seguito di azione di riduzione promossa dagli interessati (debitore, terzo acquirente, terzo datore, creditore successivamente iscritto: cosiddetta riduzione giudiziale). La riduzione deve essere annotata in margine all’iscrizione per avere effetto rispetto ai terzi.
Estinzione
L’ipoteca si estingue con la sua cancellazione dal registro. Anche per la cancellazione occorre un titolo:
l’estinzione dell’obbligazione garantita, la rinuncia espressa e redatta per iscritto del creditore all’ipoteca, la vendita forzata della cosa ipotecata il perimento della cosa (vedi alla voce Diritti reali di garanzia) lo spirare del termine ventennale senza rinnovazione
Il conservatore dei registri non può procedere d’ufficio alla cancellazione.
Circolazione del bene ipotecato
Il bene ipotecato può essere venduto, ma chi lo compera, acquista un bene gravato da ipoteca, esposto all’azione esecutiva del creditore ipotecario. Il bene si trasmette agli eredi, e ciascuno di essi è tenuto “ipotecariamente per l’intero” (art. 754), stante l’indivisibilità dell’ipoteca (e in deroga al principio della parziarietà della responsabilità dei coeredi per i debiti ereditati).
Posizione del terzo
Alla scadenza il creditore del credito non pagato ha diritto di promuovere la vendita forzata del bene anche in confronto del terzo acquirente. Questi, per evitare la vendita forzata, ha tre possibilità (art. 2858):
egli stesso paga i creditori ipotecari, liberando il bene dall’ipoteca, effettua il rilascio del bene ipotecato, ossia rinuncia alla proprietà con una apposita dichiarazione resa presso la cancelleria del tribunale, in modo che l’esecuzione non avvenga contro di lui ma contro l’amministratore nominato dal tribunale, libera il bene dall’ipoteca (purgazione dell’ipoteca): offre ai creditori una somma pari al prezzo di acquisto del bene (pari al valore del bene se l’acquisto è avvenuta a titolo gratuito); se nessun creditore si offre di acquistare per un prezzo superiore di almeno un decimo, il bene è liberato dall’ipoteca contro il pagamento della somma offerta dal terzo acquirente.
Il terzo acquirente, che subisca l’esecuzione forzata o che liberi il bene o che rilasci il bene, ha azione di regresso verso il debitore principale. Per il regresso può avvalersi della surrogazione ipotecaria, ma non in danno dei creditori che abbiano una iscrizione anteriore alla trascrizione del suo titolo di acquisto.
Il terzo datore di ipoteca si trova in posizione analoga: egli non può invocare, nei confronti del creditore precedente, il beneficio della preventiva escussione del debitore, se il beneficio non è stato convenuto (art. 2868). È direttamente esposto all’azione esecutiva. Per evitarla, deve pagare i creditori ipotecari. Anch’egli ha azione di regresso verso il debitore e diritto di surrogazione nell’ipoteca del creditore.
Specialità e indivisibilit
L’ipoteca è, in linea di principio, speciale e indivisibile: grava solo sui beni specificamente indicati e solo per una somma determinata di danaro; e grava, per intero, su tutti i beni ipotecati e su ogni loro parte (art. 2809).[1]
La specialità dell’ipoteca va considerata sotto un duplice aspetto:
con riguardo al credito garantito:
La prelazione sul bene vale solo nei limiti della somma per la quale l’ipoteca è iscritta (ma il credito garantito non deve per questo necessariamente essere un credito pecuniario). La prelazione assiste il credito, anche oltre questo limite, per ciò che attiene ai suoi accessori (spese di costituzione, iscrizione e rinnovazione dell’ipoteca, spese ordinarie dell’intervento nel processo di esecuzione).
con riguardo ai beni ipotecati:
il principio è che l’ipoteca può essere iscritta solo “su beni specialmente indicati”. Tali non sono i beni futuri (potendo l’ipoteca essere iscritta solo quando la cosa è venuta a esistenza; art. 2823), né i beni altrui (l’ipoteca può essere iscritta solo quando la cosa è acquistata del concedente; art. 2822). È invece possibile iscrivere ipoteca su una quota di proprietà indivisa, anche se l’ipoteca produrrà effetto rispetto ai beni che al debitore verranno assegnati in sede di divisione (art. 2825).
L’ipoteca si estende alla pertinenze dell’immobile, i miglioramenti e le accessioni. L’estensione dell’ipoteca alle accessioni dell’immobile ipotecato (come l’edificio costruito sul terreno oggetto di ipoteca) finisce con il tradursi in garanzia ipotecaria, su cose future, non menzionate nell’iscrizione ipotecaria. Può accadere che un mutuo venga erogato per un importo superiore al valore del terreno offerto in ipoteca, quando il mutuo è concesso per finanziare l’edificazione e l’ipoteca è iscritta per una somma che tiene conto del valore dell’edificio da costruire. Il rischio che l’opera non sia portata a compimento incombe sul creditore.
L’ipoteca è, in linea di principio, indivisibile al pari del pegno. Continua a gravare su tutti i beni ipotecati e su ogni loro parte, anche se il credito si sia in parte estinto o se il valore dei beni ipotecati sia successivamente aumentato. Tuttavia, con il consenso del creditore o con sentenza, si può ottenere la riduzione dell’ipoteca. Questa può consistere nella riduzione della somma per la quale l’ipoteca fu iscritta o nella riduzione dell’iscrizione a una parte soltanto dei beni originariamente ipotecati.
(lo staff)
Il tribunale ha ridotto di oltre 600mila euro l’importo richiesto a un azienda sulla soglia usuraia incide la commissione massimo scoperto.
Il tribunale civile di ferrara ha imposto un maxi-sconto di oltre 670mila euro alla richiesta contenuta in un decreto ingiuntivo di Unicredit nei confronti di un’azienda polesana,e ha trasmesso gli atti alla procura “con riguardo all’applicazione degli interessi usurai”,avendo riconosciuto che parte del debito era derivato da questa pratica.
Si tratta di una sentenza importante,perchè apre uno spiraglio ai risparmiatori nelle stesse condizioni dei suoi clienti.
Il giudice,firmatario della sentenza che risale al 17 aprile,ha richiamato una sentenza della Corte di cassazione,sezioni penali,che ha sancito come la “commissione di massimo scoperto,configurandosi come un costo collegato all’erogazione del credito,è un elemento imprescindibile nell’ottica della determinazione della fattispecie dell’usura”
La vicenda processuale si è radicata a Ferrara,dopo il suo esordio a Rovigo,in quanto parte da conti correnti aperti nelle filiali di Bondeno e Ferrara delle allora Rolo e Credit,poi assorbite da Unicredit.La banca chiedeva il recupero dei circa 1,5 milioni di euro sulla base dei conteggi del saldo debitore in conto corrente,per finanziamento import,per interessi contrattuali e spese vive.
L’azienda ribatteva chiedendo di annullare il decreto ingiuntivo risalente addirittura all’agosto 2010,e,tra l’altro,di dichiarare l’illegittimità della capitalizzazione trimestrale sui conti correnti e ,appunto,il superamento della soglia usuraria;l’azienda chiedeva inoltre un risarcimento di 700mila euro alla banca per la mancata approvazione del piano di rilancio aziendale.
Gran parte delle richieste aziendali sono state rigettate dal giudice,ma per arrivare la maxi sconto in sentenza è stata decisiva,come sempre in questi casi,la perizia di un professionista.In particolare,la perizia ha riscontrato che,nel periodo precedente al 30 giugno 2000,quando la materia venne definita da una delibera Cicr,gli interessi passivi erano stati effettivamente capitalizzati trimestralmente,a differenza di quelli creditori,capitalizzati annualmente: è ANATOCISMO.
Inoltre c’era una piccola quota di interessi usurari,calcolati in 14.909,65 euro su un totale di 644.702,49 euro,che vengono appunto tolti dal monte debiti dell’azienda. Nel complesso,l’azienda dovrà comunque pagare quasi 900mila euro oltre alle spese di giudizio.
Ora bisognerà vedere come la procura deciderà di procedere per interessi usurari.
(lo staff)
L’attuale Governo, con il D.L. n. 91/2014 recanteDisposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l’efficientamento energetico dell’edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea” (c.d. Misure per la crescita economica), pubblicato nella G.U. n.144 del 24 giugno 2014, è intervenuto, con l’art. 31, sul testo dell’art. 120 TUB (Decorrenza delle valute e calcolo degli interessi), generando nuove confusioni, tanto amate da chi solitamente raggira la legge (Salva Banche n. 5 – Governo Renzi).
Già la legge di stabilità 2014 (L. n. 147/2013), pubblicata in Gazzetta Ufficiale G.U. 27.12.2013 ed entrata in vigore il 1° gennaio 2014, con il comma 629 era intervenuta a modificare sensibilmente la disciplina dell’anatocismo bancario introdotto dall’art. 25, co. 2, d.lgs. 4 agosto 1999, n. 342 (c.d. Salva Banche n. 1 – Governo D’Alema), a parziale deroga di quanto previsto dall’art. 1283 del codice civile.
L’impianto dell’art. 31 del D.L. n. 91 del 24 giugno 2014 non modifica assolutamente quanto già statuito dalle sentenze delle S.U. della Cassazione in tema di capitalizzazione composta: Cassazione civile, sez. un., 04 novembre 2004, n. 21095 aveva prima sancito la nullità dell’anatocismo trimestrale, mentre Cassazione civile , sez. un., 03 dicembre 2010, n. 24418 era giunta a sancire la nullità dell’anatocismo annuale in favore della banca (in quanto la capitalizzazione annuale è stata dunque esclusa per difetto di qualsiasi base negoziale che l’abbia prevista, e non perché sia stata dichiarata nulla la clausola che la prevedeva) e la legittimità di quello annuale in favore del cliente.
Come si vede la nuova norma consente alla banca di introdurre nei contratti in conto corrente o in conto di pagamento la previsione d una convenzione anatocistica ex ante e,quindi,avente ad oggetto interessi non ancora scaduti,in deroga alla norma di cui all’art 1283 c.c.,purchè riguardi interessi maturati in un periodo mai inferiore all’anno.
LLa banca,dunque,può inserire nei nuovi contratti una clausola di capitalizzazione composta a partire dal 60 esimo giorno della pubblicazione in G.U. ,ovvero dal 19 agosto 2014,mentre per i contratti in corso l’adeguamento dovrà avvenire entro il 24 dicembre 2014.
Per adeguamento significa che il contratto doveva già prevedere una capitalizzazione mai inferiore all’anno,in quanto l’eventuale previsione di una capitalizzazione trimestrale nulla non comporta l’automatico inserimento della capitalizzazione annuale:la capitalizzazione annuale o per periodi di tempo superiori deve avere base negoziale che l’abbia prevista.
Fino all’entrata in vigore di una nuovo delibera CICR,che stabilisca modalità e criteri per la produzione anatocistica di interessi nei contratti regolati in conto corrente on in conto pagamento,continuerà ad applicarsi la delibera dle CICR del 9 febbraio 2000,fermo restando che per i contratti in corso l’adeguamento dovrà,comunque,avvenire entro il 24 dicembre 2014.
Quindi per i contratti conclusi prima dell’entrata in vigore (1° luglio 2000) della delibera CICR del 9 febbraio 2000 ci troviamo di fronte ad un contratto che difetta di qualsiasi base negoziale che abbia previsto la capitalizzazione annuale o superiore all’anno (prevedendo, invece, l’invalido anatocismo trimestrale), con la conseguenza che occorrerà una nuova stipulazione di convenzione anatocistica annuale.
Mentre per i contratti stipulati dopo il 1 luglio 2000,periodo nel quale era ammessa la stipulazione di contratti contenenti la clausola anatocistica trimestrale,la banca dovrà modificare la cadenza delle capitalizzazione trimestrale in periodi mai inferiori all’anno.
I contratti stipulati dopo il 1° gennaio 2014 e fino al 24 giugno 2014, sottoposti alla vigenza del comma 629 della legge di stabilità 2014 (L. n. 147/2013), pubblicata in Gazzetta Ufficiale G.U. 27.12.2013 ed entrata in vigore il 1° gennaio 2014, non possono prevedere alcuna forma di anatocismo, essendo il provvedimento della delibera CICR (mai intervenuto) destinato esclusivamente alla modalità di determinazione del c.d. “monte interessi”, non potendo in alcun modo intervenire sul problema dell’illegittimità di base della clausola anatocistica.
Inutile dire che,molto probabilmente,la Consulta dovrà rioccuparsi della vicenda che nel suo caleidoscopio mutare di indirizzo ha creato una iniqua disparità di trattamento dei diritti soggettivi degli utenti bancari.
Le delibere CICR,come quella della banca d’italia,spesso sono lente ed accorte a non ledere i soli interessi bancari,quindi nessuna meraviglia s eil confusionario impianto normativo verrà ulteriormente rimaneggiato allo scopo di rendere approssimativa l’applicazione,anche da parte della magistratura.
Da ultimo il CICR,per fare danno alle banche,ha indugiato per quasi sei mesi nell’applicazione dell’art.120 TUB,come modificato dalla cd legge stabilità, attendendo la norma salvabanche.
Anche la banca d’italia fece passare più di un anno per l’applicazione della legge 108 del 7 marzo 1996,entra di fatto in vigore il 1 aprile 1997,guadagnandosi dalla Cassazione Penale la definizione di ente che ha aggirato la norma sull’usura.
Ma veniamo al testo della nuova norma:
«1. Il comma 2 dell’articolo 120 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, è sostituito dal seguente:
“2. Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione, con periodicità non inferiore a un anno, di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni disciplinate ai sensi del presente Titolo.
Nei contratti regolati in conto corrente o in conto di pagamento è assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nell’addebito e nell’accredito degli interessi, che sono conteggiati il 31 dicembre di ciascun anno e, comunque, al termine del rapporto per cui sono dovuti interessi; per i contratti conclusi nel corso dell’anno il conteggio degli interessi è comunque effettuato il 31 dicembre”.
2. Fino all’entrata in vigore della delibera del CICR prevista dal comma 2 dell’articolo 120 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, continua ad applicarsi la delibera del CICR del 9 febbraio 2000, recante “Modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi scaduti nelle operazioni poste in essere nell’esercizio dell’attività bancaria e finanziaria (art. 120, comma 2 del Testo Unico Bancario, come modificato dall’art. 25 del cligs. 342/99)”, fermo restando quanto stabilito dal comma 3 del presente articolo.
3. La periodicità di cui al comma 2 dell’articolo 120 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.385, si applica comunque ai contratti conclusi dopo che sono decorsi due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto; i contratti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e quelli conclusi nei due mesi successivi sono adeguati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con l’introduzione di clausole conformi alla predetta periodicità, ai sensi dell’articolo 118 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385».
Dal 1° gennaio 2014 al 23 giugno 2014 il testo dell’art. 120 ha previsto, invece, che:
Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell’esercizio dell’attività bancaria, prevedendo in ogni caso che:
a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori;
b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale».”
La norma che indubbiamente rappresentava un passo in avanti nella disciplina sulla effettiva trasparenza (sistema non amato dal ceto bancario) era oltremodo imprecisa, la nuova formulazione è senza dubbio ancor più criptica.
Nella precedente formulazione dell’art. 120 TUb la banca doveva creare un monte interessi da liquidazione periodica d’interessi che non poteva essere capitalizzato e, dunque, il creditore non poteva esprimere il consenso ad imputare il pagamento al capitale, piuttosto che ad interessi e alle spese. Il pagamento effettuato dal debitore, salvo impossibile diversa volontà della banca, doveva sempre essere imputato prima agli interessi e spese e poi al capitale, essendo venuta meno la possibilità della banca di poter capitalizzare.
Mentre ora si è tornati alla vecchia consuetudine della banca, unica a gestire il rapporto bancario: la banca procede all’imputazione dei pagamenti, secondo la prassi bancaria, imputandoli contestualmente a capitale, interessi e spese, esprimendo di fatto il consenso a derogare a quanto previsto dall’art. 1194 c.c. in tema d’imputazione dei pagamenti.
Certo ci si allontana sempre di più dalla trasparenza bancaria: ancora vengono inventate spese per affidamento, si pagano valute fittizie per operazioni eseguite in tempo reale, ecc., il tutto peggiorato dalla continua ricerca da parte dello Stato di allontanare dal cittadino “la moneta” sostituendola con semplici numeri.
Siamo diretti verso l’economia inesistente dei numeri, dimenticando la realtà: questo è il vero problema, un inesistente mondo di numeri da gonfiare, manipolare, in dispregio di tutto quello che è tangibile ed intellegibile.
(lo staff)
Come annunciato venerdi,di seguito la nota metodologica sulla rivelazione dei tassi di interesse effettivi globali medi ai fini della legge sull’usura.
” La legge 7 marzo 1996,n. 108,volta a contrastare il fenomeno dell’usura,prevede che siano resi noti con cadenza trimestrale i tassi effettivi globali medi,comprensivi di commissioni,spese e remunerazioni a qualsiasi titolo connesse col finanziamento,praticati dalle banche dagli intermediari finanziari.
Il decreto annuale di classificazione delle operazioni emanato dal Ministero dell’Economia e delle Finanza ripartisce le operazioni in categorie omogenee attribuendo alla banca di italia il compito di rilevare i tassi.
La rivelazione dei dati per ciascuna categoria riguarda le medie aritmetiche dei tassi praticati sulle operazioni censite nel trimestre di riferimento.Essa è condotta per classi di importo;non sono incluse nelle rivelazioni alcune fattispecie di operazioni condotte a tassi che non riflettono le condizioni di mercato.
Per le operazioni di credito personale,credito finalizzato,leasing,mutuo,altri finanziamenti e prestiti contro cessione del quinto dello stipendio e della pensione i tassi rilevati si riferiscono ai rapporti di finanziamento accesi nel trimestre;per esse è adottato un indicatore di costo analogo al TAEG definito dalla normativa comunitaria sul credito al consumo.
Per le aperture di credito in conto corrente,gli scoperti senza affidamento,il credito revolving e con utilizzo di carte di credito,gli anticipi su crediti e sconto di portafoglio commerciale e le operazioni di factoring-i cui tassi sono continuamente sottoposti a revisione-vengono rilevati i tassi praticati per tutte le operazioni in essere nel trimestre,computati sulla base dell’effettivo utilizzo.
La rivelazione interessa l’intero sistema bancario e il complesso degli intermediari finanziari già iscritti negli elenchi previsti dagli articoli 106 e 107 del testo unico bancario.
La banca di italia procede ad aggregazioni tra dati omogenei la fine di agevolare la consultazione e l’utilizzo della rivelazione.Le categorie di finanziamento sono definite considerando l’omogeneità delle operazioni evidenziata dalle forme tecniche adottate e dal livello dei tassi di mercato rilevati.
La tabella è composta da 25 tassi che fanno riferimento alle predette categorie di operazioni. Le classi di importo riportate nella tabella sono aggregate sulla base della distribuzione delle operazioni tra le diverse classi presenti nella rivelazione statistica;lo scostamento dei tassi aggregati rispetto al dato segnalato per ciascuna classe di importo è contenuto. A decorrere dal decreto trimestrale del dicembre 2009,la metodologia di calcolo del TEG applica le modifiche introdotte con la revisione delle Istruzioni per la rivelazione emanate dalla banca di italia nell ‘agosto 2009. Le segnalazioni inviate dagli intermediari tengono anche conto dei chiarimenti forniti dalla banca di italia,attraverso il sito internet,in risposta ai quesiti pervenuti.
La rinnovata metodologia di calcolo comporta l’introduzione di alcune modifiche nella griglia dei tassi:viene data separata evidenza agli scoperti senza affidamento-in precedenza compresi tra le aperture di credito in conto corrente-ai crediti personali e agli anticipi e sconti;sono stati unificati i tassi applicati da banche e finanziarie per tutte le categorie di operazioni;sono state distinte tre tipologie di operazioni leasing;sono stati separati i TEG pubblicati per il credito finalizzato e il credito revolving;la categoria residuale altri finanziamenti non prevede la distinzione per soggetto finanziato.
Con riferimento ai prestiti contro cessione del quinto dello stipendio e della pensione,le modalità di assolvimento dell’obbligo della garanzia assicurativa ,secondo quanto previsto dal regolamento ISVAP,non modificano la classificazione di tali operazioni stabilita dal DM emanato ai sensi dell’art 2 comma 2 della L. 108/96.
La disposizione del citato art,nello stabilire che gli istituti autorizzati a concederne prestiti contro cessione del quinto non possono assumere in proprio i rischi di morte o impiego dei cedenti è unicamente volta ad escludere che i soggetti finanziatori possono rilasciare garanzie assicurative,attività riservata alle imprese assicurative autorizzate.
A causa degli importanti scostamenti tra tassi fissi e variabili rilevati nelle operazioni di leasing immobiliare,a partire dal decreto valido per il trimestre aprile-giugno 2011 l’indicazione delle operazioni di leasing immobiliare a tasso fisso e a tasso variabile è data separatamente al fine di evitare in tale comparto fenomeni di razionamento del credito.
Data la metodologia della segnalazione,i tassi di interesse bancari riportati nella tabella da quelli rilevati dalla banca di italia nell’ambito delle statistiche dei tassi armonizzati e di quelle della centrale dei rischi,orientate ai fini dell’analisi economica e dell’esame della congiuntura.
Queste rivelazioni si riferiscono a campioni,tra loro diversi,di banche;i tassi armonizzati non sono comprensivi degli oneri accessori e sono ponderati con l importo delle operazioni;i tassi della centrale dei rischi si riferiscono alle operazioni di finanziamento di importo pari o superiore a 30mila euro.
Secondo quanto previsto dalla legge,i tassi medi rilevati vengono corretti in relazione alla variazione del valore medio del tasso ufficiale di sconto nel periodo successivo al trimestre di riferimento.
A decorrere dal 1 gennaio 2004,si fa riferimento alle variazioni del tasso applicato alle operazioni di rifinanziamento principali dell’eurosistema determinato dal consiglio direttivo della banca centrale europea,la cui misura sostituisce quella della cessata ragione normale dello sconto.
Come prescrive la legge,il limite oltre il quale gli interessi sono da considerarsi usurari si ottiene aumentando i tassi medi di un quarto e aggiungendo un margine di ulteriori 4 punti percentuali.La differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali.
RILEVAZIONE DEGLI INTERESSI DI MORA:
Nell’anno 2002 la banca di italia e l ufficio italiano cambi hanno proceduto a una rilevazione statistica riguardante la misura media degli interessi di mora stabiliti contrattualmente. La rilevazione ha riguardato un campione di banche e di società finanziarie individuato sulla base della distribuzione territoriale e della ripartizione tra le categoria istituzionali.
In relazione ai contratti accesi nel terzo trimestre del 2001 sono state verificate le condizioni previste contrattualmente;per le aperture di credito in conto corrente sono state rilevate le condizioni previste nei casi di revoca del fido per tutte le operazioni in essere.In relazione la complesso delle operazioni,il valore della maggiorazione percentuale media è stato posto a confronto con il tasso medio rilevato.
(lo staff)
Questa mattina vi inoltriamo una circolare di marzo 2014 del Ministero del Tesoro e delle Finanze che è entrata in vigore il primo di aprile di quest anno,riguardante la rivelazione dei tassi di interesse effettivi globali medi,il tutto per un chiarimento istituzionale e per orientarci in maniera più chiara in questo labirinto di cose dette a metà.
“Vista la legge 7 marzo 1996,n.108,recente disposizione in materia di usura e,in particolare,l’articole 2,comma 1,in base al quale “il Ministro del Tesoro,sentiti la Banca d’Italia e l’ufficio italiano cambi,rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio,comprensivo di commissioni,remunerazioni a qualsiasi titolo e spese,escluse quelle per imposte e tasse,riferito ad anno degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi tenuti dall’ufficio italiano dei cambi e dalla banca d’italia ai sensi degli articoli 106 e 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993,n. 385,nel corso del trimestre precedente per operazioni della stessa natura;
Visto il proprio decreto del 23 settembre 2013,recante la classificazione delle operazioni creditizie per categorie omogenee ai fini della rivelazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari;
Visto,da ultimo,il proprio decreto del 19 settembre 2013,pubblicato nella gazzetta ufficiale n. 308 del 28 dicembre 2013,e,in particolare,l’articolo 3,comma 3,che attribuisce alla banca d’italia il compito di procedere per il trimestre 1 ottobre 2013- 31 dicembre 2013 alla rivelazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari;
Avute presenti le istruzioni per la rivelazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull’usura emanate dalla banca d’italia;
Vista la rivelazione dei valori medi dei tassi effettivi globali medi segnalati dalle banche e dagli intermediari finanziari con riferimento al periodo ottobre-dicembre 2013 e tenuto conto della variazione,nel periodo successivo al trimestre di riferimento,del valore medio del tasso applicato alle operazioni di rifinanziamento principali dell’eurosistema determinato dal consiglio direttivo della banca centrale europea,la cui misura sostituisce quella del tassi determinato dalla Banca d’italia ai sensi d.lgs 24 giugno 1998,n 213,in sostituzione del tasso ufficiale di sconto;
Visti il D.L. 29 dicembre 2000,n 394,convertito,con modificazioni,nella legge 28 febbraio 2001,n 24,recente interpretazione autentica della legge 7 marzo 1996,n. 108, e l’indagine statistica effettuata nel 2002 a fini conoscitivi dalla banca d’italia e dall’ufficio italiano dei cambi,condotta su un campione di intermediari secondo le modalità indicate nella nota metodologica,relativamente alla maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardo pagamento (per la nota metodologica si fa riferimento al prossimo articolo);
Vista la direttiva del Ministero in data 12 maggio 1999,concernente l’attuazione del decreto legislativo numero 29/1993 e successive modificazioni e integrazioni,in ordine alla delimitazione dell’ambito di responsabilità del vertice politico e di quello amministrativo;
Atteso che,per effetto di tale direttiva,il provvedimento di rivelazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi dell’art 2 della legge 108/1996,rientra nell’ambito di responsabilità del vertice amministrativo;
Avuto presente l’art 62 del d.lgs 21 novembre 2007,n. 231,pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 290 del 14 dicembre 2007,che ha disposto la soppressione dell’Ufficio italiano cambi e il passaggio di competenze e poteri alla Banca d’Italia;
DECRETA:
ARTICOLO 1:
1. I tassi effettivi globali medi,riferiti ad anno,praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari,determinati ai sensi dell’articolo 2,comma 1,della legge 7 marzo 1996,n. 108,relativamente al trimestre ottobre- dicembre 2013;
ARTICOLO 2:
1 Il presente decreto entra in vigore il 1 aprile 2014.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 2014,ai fini della determinazione degli interessi usurari ai sensi dell’articolo 2,comma 4,delle legge 7 marzo 1996,n 108,come modificato dal D.L. 13 maggio 2011,n.70,convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011,n. 106,i tassi riportati dal presente decreto devono essere aumentati di un quarto,cui si aggiunge un margine di un ulteriore 4 punti percentuali.La differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a otto punto percentuali.
ARTICOLO 3:
1. Le banche e gli intermediari finanziari sono tenuti ad affliggere in ciascuna sede o dipendenza aperta al pubblico in modo visibile la tabella dei tassi effettivi globali medi.
2.Le banche e gli intermediari finanziari,al fine di verificare il rispetto del limite di cui all’articolo 2,comma 4,della legge 7 marzo 1996,n.108,come modificato dal D.L. 13 maggio 2011,n 70,convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011,n. 106,si attengono ai criteri di calcolo delle istruzioni per la rivelazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull’usura emanate dalla banca d’italia.
3. La banca d’italia procede per il trimestre gennaio-marzo 2014 alla rivelazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari con riferimento alle categorie di operazioni indicate nell’apposito decreto Ministero dell’Economie e delle finanza.
4. I tassi effettivi globali medi di cui l’articolo 1,comma 1,del presente decreto non sono comprensivi degli interessi di mora contrattualmente previsti per i casi di ritardo pagamento. L’indagine statistica condotta nel 2002 a fini conoscitivi dalla Banca d’Italia e dall’ufficio italiano di cambi ha rilevato che,con il riferimento al complesso di operazioni facenti capo al campione di intermediari considerato,la maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardo pagamento è mediamente pari a 2.1 punti percentuali.”
Ecco il decreto che ha emanato il ministero,facciamo riferimento al prossimo articolo per la nota metodologica.
(lo staff9
Riccardo Santini ha lavorato nel tessile per oltre mezzo secolo e ora, alla soglia dei 70 anni, titolare della Filatura di Bagnolo in liquidazione, dopo essere stato anche vicepresidente del Prato calcio, è stato costretto a imbarcarsi in una guerra contro le banche. È lui stesso a raccontare quello che gli è successo.
«La mia azienda, prima in via Riva e poi in via Strozzi – spiega Santini – è arrivata ad avere anche più di 50 dipendenti. Dal 2009, in piena crisi, è calato il fatturato e abbiamo rimesso in ordine i conti. Come tutti, compravo pagando a 30/60 giorni e riscuotevo a 120. Come tutti ho sempre fatto ricorso al credito per tenere in equilibrio l’azienda. Nel luglio 2011 ho chiesto un finanziamento a un’importante banca cittadina per 500mila euro, con la garanzia di FidiToscana e un immobile del valore di oltre un milione, ma l’hanno tirata per le lunghe e sono stato costretto a mettere l’azienda in liquidazione»
L’avvocato romano che segue il caso ha citato in giudizio la banca, per conto di Santini, chiedendo danni per un milione e 400mila euro. Nell’esposto si ricorda che gli incaricati della banca si sono fatti vivi solo nel novembre 2011 e poi a parole avrebbero detto che era tutto a posto, ma nei fatti il finanziamento non è stato concesso. Nel frattempo è aumentato il debito verso i fornitori e Riccardo Santini è stato costretto a mettere la filatura in liquidazione (per poi chiedere il concordato nel marzo di quest’anno). L’imprenditore non si lamenta tanto del fatto che la banca non abbia concesso il credito, ma che non abbia parlato chiaro, nonostante le sue ripetute insistenze, facendo passare il tempo e di fatto rendendo impossibile un piano B.
La vicenda si innesta in una più complessiva guerra alle banche di Santini, che tramite l’avvocato di Livorno dice di aver fatto controllare i conti bancari con cinque istituti al momento della chiusura e di aver scoperto che gli erano stati applicati tassi superiori a quello di usura. «Solo negli ultimi 5/6 anni sono stato costretto a versare qualcosa come 200mila euro di interessi e spese non dovute». Santini dice che perizie tecniche d’ufficio lo hanno confermato. Per questo sono partite azioni legali con le banche, due delle quali hanno transato, mentre le altre tre non hanno intenzione di farlo. «Trovo gravissimo – commenta Santini – che invece di correre ai ripari mi si costringa a tornare in Tribunale per recuperare quanto mi è dovuto. Mi è stato detto che la pendenza dell’altra causa per il mancato finanziamento impedirebbe alla banca di restituirmi le somme percepite a titolo di usura».
Un altro imprenditore che si è fatto coraggio,e ha deciso di andare contro queste istituzioni,che sempre di più al giorno d’oggi riducono sul lastrico imprenditori e onesti cittadini.
(lo staff)
Secondo la procura pugliese, i sette dirigenti di via Nazionale e l’alto funzionario del ministero dell’Economia indagati per concorso in usura continuata e aggravata hanno fornito un “contributo morale” premeditato agli istituti coinvolti. Una premeditazione legata anche al fatto che Unicredit, Bnl e Mps “detengono quote consistenti nel capitale della Banca d’Italia”
Un “contributo morale” di fatto premeditato, quello di Banca d’Italia e del ministero dell’Economia. Come se a preparare il cappio, stretto intorno al collo di alcuni imprenditori pugliesi dagli istituti di credito, fossero stati i dirigenti di via Nazionale e via XX Settembre. Ma perché Palazzo Koch avrebbe dovuto favorire Unicredit, Bnl e Monte dei Paschi di Siena? La risposta è nello stesso capo di imputazione della procura di Trani: perché questi istituti sono “detentori di consistenti quote di capitale della Banca d’Italia e di poteri di nomina dei suoi organismi di governance“. È quasi senza appello, considerate le “qualifiche apicali e le corrispondenti competenze tecnico-giuridiche del più elevato profilo”, l’atto di accusa che si legge nelle 44 pagine di chiusura indagine contro vertici attuali e passati delle tre banche e della Popolare di Bari, accusate del reato di usura bancaria continuata e pluriaggravata nell’ambito di un’inchiesta nata da un esposto dell’Adusbef. Il tasso applicato agli imprenditori che si rivolgevano agli istituti per aprire un conto corrente di fatto superava di molti punti percentuali la soglia limite fissata per legge. Questo perché il tasso era applicato non all’importo effettivamente utilizzato ma a quello “accordato”. Questo, scrive il pm Michele Ruggiero, ”nonostante le chiare previsioni in materia di usura introdotte dalla legge 108 del 1996″. Che, all’articolo 1, prevede che nel determinare il tasso di interesse usurario si tenga conto delle “commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito”
Il “disegno criminoso” di Saccomanni e Tarantola: far guadagnare le banche. Nel mirino del pm Ruggiero – salito agli onori delle cronache per la clamorosa inchiesta sulle agenzie di rating ree di aver provocato danni patrimoniali all’Italia e per un’indagine sull’omessa vigilanza di Bankitalia e Consob sui bilanci Mps – sono finiti Giuseppe Maresca, capo della direzione “Prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario per fini illegali” del Dipartimento del Tesoro, e sette tecnici e dirigenti di via Nazionale in attività all’epoca dei fatti contestati, cioè tra il 2005 e il dicembre 2012: Vincenzo Desario, l’ex ministro del governo Letta Fabrizio Saccomanni (che di Bankitalia è stato direttore generale), l’attuale presidente della Rai Anna Maria Tarantola (ex capo della Vigilanza), Francesco Maria Frasca (coinvolto e poi uscito indenne dai processi sulle scalate bancarie), Giovanni Carosio, Stefano Mieli e Luigi Federico Signorini. Tutti insieme, argomenta il pm, “con condotte reiterate, in tempi diversi in esecuzione di un medesimo disegno criminoso (consistente nella previsione e volontà di far conseguire alle banche la maggiore quantità di di moneta), adottavano consapevolmente e deliberatamente … determinazioni amministrative (istruzioni, circolari, note, decreti ministeriali, il ministero del Tesoro), in contrasto/violazione della legge in materia di usura … così consapevolmente fornendo un contributo morale necessario ai fatti-reato di usura materialmente commesse dalle banche”.
In un caso il tasso effettivo è stato oltre il 500%. Di fatto Bankitalia, nella sua funzione di ausilio al Tesoro, prescriveva alle banche, per alcune operazioni tra cui appunto le aperture di credito in conto corrente, l’utilizzo di criteri di calcolo sui tassi secondo un algoritmo “che rapportava l’incidenza degli oneri e delle commissioni al credito accordato piuttosto che a quello effettivamente utilizzato“. E – in violazione delle disposizioni del Codice penale in materia di usura – “disponeva, con Circolari e Note ufficiali dirette alle banche, che anche per la verifica di sussistenza delle condizioni usurarie, ossia per la verifica del superamento del limite/tasso soglia previsto dalla Legge 108/1996 le banche utilizzassero il suddetto medesimo algoritmo anziché un altro che rapportava l’incidenza di oneri, commissioni e spese al credito erogato ed effettivamente utilizzato“. Il risultato delle prescrizioni di Via Nazionale? Come si può leggere nelle tabelle inserite nel documento di chiusura indagine, i tassi applicati ai sei imprenditori che hanno fatto denuncia superavano di molti punti percentuali il tasso soglia. In un caso gli investigatori delle Fiamme Gialle hanno rilevato, su un corto corrente ordinario aperto presso una filiale Bnl di Barletta, un Tasso annuo effettivo globale (Taeg) del 558,528%. Fortuna che è stato applicato solo per un trimestre.
Bankitalia “predeterminava” la distorsione del costo effettivo del credito. In questo modo, di fatto, Palazzo Koch “predeterminava consapevolmente … le condizioni per una distorsione del dato del costo effettivo del credito erogato e una sensibile riduzione dello stesso e per la segnalazione – da parte delle banche – di Teg (tasso effettivo globale, ndr) più bassi (rispetto a quelli ottenuti/ottenibili con la formula matematica prevista per il calcolo del Taeg, ‘tarata’ come per legge sull‘erogato)”, in modo che “gli interessi/remunerazioni applicati dalla banche alla clientela risultassero apparentemente entro i cosiddetti limiti/tassi soglia pur essendo in concreto e sostanzialmente a tali limiti/tassi soglia superiori e, come tali, usurari“. Per la Procura i dirigenti di via Nazionale e di via XX Settembre erano consapevoli di tutto questo e “volontariamente quanto meno con dolo eventuale (ovvero con l’accettazione del rischio che questo potesse accadere, ndr) concorrevano moralmente con i dirigenti degli istituti di credito” a tenere sotto usura gli imprenditori che si erano rivolti a loro ottenere finanziamenti. Tutto questo con l’aggravante che avrebbero dovuto essere proprio loro a vigilare e controllare perché una situazione del genere non si verificasse.
Esplosione del contenzioso dopo la sentenza della Cassazione. Dal gennaio 2013, quando la Corte di Cassazione ha censurato le istruzioni di Bankitalia chiarendo come va calcolato il tasso di interesse da confrontare con il fatidico “valore soglia”, il contenzioso sull’usura bancaria è esploso. E si contano già diversi casi di verdetti di colpevolezza. Il Tribunale di Padova ha condannato in primo grado un istituto, che pretendeva il rientro da uno scoperto di 22.500 euro, a risarcirne ben 90mila all’imprenditore titolare del conto corrente perché il contratto, stipulato 16 anni prima, prevedeva tassi usurari. E per lo stesso motivo la Corte d’appello di Torino, confermando una sentenza del Tribunale di Alba, ha stabilito la responsabilità di Prestitalia (gruppo Ubi) e la conseguente restituzione di commissioni, spese e interessi a un pensionato che aveva sottoscritto un prestito personale legato alla cessione del quinto dell’assegno Inps
(lo staff)
I fatti di cronaca giudiziaria degli ultimi giorni sulle indagini nei confronti di alcuni istituti di credito hanno riportato alla luce il tema dell’usura bancaria. Ecco allora una piccola guida per i consumatori su cosa è l’usura bancaria e quali sono i fattori da considerare nel calcolo dei tassi applicati dalle banche.
Innanzitutto, quando si parla di usura bancaria? Lo stabilisce la legge: “Si ha usura quando il corrispettivo di una prestazione in denaro consistente nella richiesta di interessi, spese e commissioni costituisce un costo totale finanziario estremamente esoso in relazione alla categoria della prestazione, all’entità della prestazione ed alle dinamiche finanziarie del mercato”.
Si tratta perciò di un’ applicazione sui finanziamenti – concessi dagli istituti di credito e dalle società finanziarie ai propri clienti – di tassi di interesse effettivi che, sommando il tasso nominale e tutti gli oneri relativi alla concessione del credito, superano il limite consentito dalla legge sull’usura, ovvero la Legge 108/1996 (e successive modifiche).
Tale legge stabilisce infatti delle soglie (TEGM) oltre le quali gli interessi sono considerati usurari. Attualmente, i tetti stabiliti nel secondo trimestre 2014 da Bankitalia sono i seguenti: si va dal 8,66%dei mutui ipotecari a tasso variabile al 10,46% del tasso soglia per i mutui a tasso fisso. Diminuite anche le soglie – rispetto allo scorso trimestre – dei tassi dei prestiti finalizzati, sia dei finanziamenti con importi fino a 5 mila euro (19,06%), sia dei prestiti con importo oltre i 5 mila euro (16,22%). Non solo: per i tassi soglia relativi alla cessione del quinto c’è il 19,10% sugli importi fino a 5mila euro e il 18,37% per quelli superiori, mentre il tasso previsto per il credito personale è del valore del 18,77%. Ulteriori paletti anche per i conti correnti: il tasso relativo all’apertura di un conto per importi fino a 5 mila euro è al 18,35%, mentre per gli importi superiori è al 16,57%.
L’argomento è molto complesso e tante sono le sentenze emesse negli ultimi anni dalla Corte di Cassazione in materia. Dall’altro lato, le banche per salvaguardarsi hanno introdotto negli anni clausole di salvaguardia nei contratti stipulati con i clienti, determinandone eventuali interessi di mora e maggiorazioni, clausole con le quali le banche limitano il tasso massimo alla soglia stabilita.
Questo porta quindi a non generalizzare e ad esaminare ogni singolo caso, facendo una verifica delle condizioni generali del proprio contratto e analizzando alcuni importanti fattori, come le spese relative alla gestione della pratica, le penali, istruttoria, perizia, incasso rata ed eventuali polizze obbligatorie, fattori che potrebbero far rivelare al contribuente di avere in mano dei finanziamenti che oltrepassavano il tasso soglia già al momento della stipula.
La questione è seguita da anni da varie associazioni,in base ad una recente sentenza della Cassazione – la n. 350/2013 – “quando il tasso di mora, le penali e le varie spese, tutte messe insieme superano il tasso soglia, stabilito dalla legge antiusura 108/96, anche i mutui diventano usurai e possono essere annullati con le relative procedure giudiziali bloccate”.
Altre sentenze della Cassazione hanno dato nuovi spunti al tema dell’usura bancaria, sottolineando come i tassi possano essere dichiarati usurari “anche nel corso di un rapporto di finanziamento (la cosiddetta usura sopravvenuta), non solo nel momento in cui sono pattuiti (usura originaria o preventiva)”. L’ultima decisione è del 10 gennaio 2014 e arriva dal Collegio di Coordinamento dell’Abf (Arbitro bancario finanziario) che, accogliendo le ultime sentenze sull’usura sopravvenuta, trasforma i mutui a tasso fisso in variabile, ma solo al ribasso. Questo vuol dire che – come riportato da Il Sole 24 Ore del 4 febbraio 2014 – “il tasso fisso del 10% previsto per un mutuo a 20 anni stipulato in passato può considerarsi usuraio, visto che nel corso della vita del contratto il tasso soglia di usura è sceso ben al di sotto, con un minimo nel primo trimestre del 2011 al 6,28%. Il tasso può diventare quindi usuraio nel corso della vita del finanziamento semplicemente in funzione delle mutate condizioni di mercato”.
Per tutelarsi, il contribuente deve stare attento in particolare ad un fattore: il tasso di mora, che consiste nell’interesse che la banca richiede quando il cliente non riesce a pagare una rata. Sempre secondo Lannutti, questo fattore è fondamentale per annullare il mutuo: “Nei casi di superamento del tasso soglia il mutuo diventa nullo solo se subentra il tasso di mora e non quando i cittadini pagano regolarmente le rate”. E che ” anche se non applicato, concorre al tasso effettivo globale, che deve essere inferiore al tasso d’usura”. Verificare se esiste un’anomalia è semplice: basta chiedere un estratto conto e i renditoconti delle rate alla propria banca, che è obbligata a fornite tutti i documenti degli ultimi 10 anni, inclusi contratti di mutui e conti correnti (a meno che non c’è la prescrizione). Se il contribuente rientra in questa categoria, può allora chiedere il rimborso integrale degli interessi pagati su mutui, leasing e finanziamenti, avendo inoltre la facoltà di non corrispondere gli interessi relativi alle rate residue.
Altrimenti, le associazioni di consumatori,hanno da tempo messo a disposizione sul proprio sito un modulo per calcolare i propri tassi (inserendo il tipo di tasso, la data di sottoscrizione e il tasso di mora) ed eventualmente richiedere il rimoborso. Inoltre, sul sito della Banca d’Italia è possibile aggiornarsi sugli attuali TEGM del trimestre in corso.
(lo staff)
La sentenza depositata nei giorni scorsi dal Giudice di Pace Carlo Crapanzano rappresenta una importante svolta nel panorama delle giurisprudenza che si sta formando all’indomani della sentenza della Cassazione n.350 del gennaio 2013, seguita da sentenze ed orientamenti discordanti tra loro.
Questa sentenza traccia un percorso molto chiaro e già ampiamente supportato non solo dalla Legge 108/96, dalla Suprema Corte di Cassazione, ma anche dalla Corte di Appello di Venezia sempre del 2013.
Il panorama diventa sempre più chiaro, ed è evidente che con queste caratteristiche, sono tantissimi i contratti stipulati in regime di usura pattuita.
In questa circostanza, si tratta di una banca milanese che è stata condannata a risarcire una coppia di coniugi che avevano contratto un mutuo ipotecario, e lamentavano che nel calcolo degli interessi pattuiti risultasse (aggiungendo il tasso di mora indicato in caso di mancato pagamento della rata) il superamento del tasso soglia fino a considerare l’interesse in superamento del tasso soglia e quindi in usura.
Per questo hanno chiesto la restituzione degli interessi del mese di maggio 2013. I due avevano stipulato il 20 aprile del 2011 un mutuo ipotecario per la somma di 270 mila euro, per la durata di 35 anni, pagabili con 420 rate mensili.
La sentenza ribadisce il principio che nel calcolo degli interessi per un mutuo ipotecario, il tasso di mora nel caso di mancato pagamento di una rata, debba essere sommato al tasso Taeg (tasso annuale effettivo globale), che comprende gli interessi, le spese di apertura della pratica di credito, le spese di incasso delle rate, per le assicurazioni e le varie spese contemplate nel contratto.
Il contratto di mutuo che era stato stipulato tra le parti del processo, aveva un Taeg indicato al 2,247 percento. Secondo la banca, nel calcolo del Taeg non va considerato l’eventuale calcolo dell’interesse di mora in caso di inadempimento del pagamento della rata.
La clausola degli interessi di mora previsti dal contratto erano del 3,50%.
Sommando i due tassi si arriva al 5,747 percento il limite stabilito dalla legge dei tassi massimi consentiti oltre il quale si è in usura ( cd. Tasso soglia) è del 4,185 percento e quindi ci si trova in presenza di USURA PATTUITA.
La linea seguita dal Giudice, continua a tracciare un solco nella direzione della maggiorazione degli addendi per il calcolo del TAEG, cosi come previsto dalla Sentenza Suprema Corte di Cassazione N.350 e Corte di Appello di Venezia aprile 2013.
La tesi sostenuta in queste sentenze, evidenzia che il sistema creditizio negli ultimi anni, ha sottovalutato la reale applicazione dei tassi a discapito dei mutuatari, è di fatto, sarebbero tantissimi contratti ad avere le medesime condizioni.
Fai una verifica del tuo mutuo, finanziamento, leasing per accertare se sei in superamento del tasso soglia e in tal caso richiedere la restituzione delle somme ai sensi dell’articolo 1815 “interessi non dovuti”. www.managementitalia.it
(lo staff)
Grazie al lavoro di D.E.C.IBA www.deciba,it in collaborazione con Managementitalia.it ora è possibile fermare un pignoramento o la messa all’asta per Usura contrattuale .
L’avvocato Rosa Chiericati Vice Presidente di D.e.c.i.ba ha ottenuto un’ordinanza unica in Italia.
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In data 13 Maggio 2014 presso il Tribunale di Padova il Giudice Santinello conclude l’opposizione alla Banca ed Equitalia in questo modo :
ACCOGLIE IL RECLAMO E CONSEGUENTEMENTE REVOCA L’ORDINANZA EMESSA DAL G.E IN DATA 18/02/2014 : SOSPENDE L’ESECUZIONE IMMOBILIARE ISCRITTA
CONDANNA LA BANCA NELLA QUALITA’ DI CUI EPIGRAFE ED EQUITALIA NORD SPA IN SOLIDO TRA LORO ,AL PAGAMENTO DELLE SPESE PROCESSUALI LIQUIDATE IN COMPLESSIVI EURO 3500 . OLTRE ACCESSORI DI LEGGE,ATTRIBUITO AL PROCURATORE DEI RICORRENTI IL DIRITTO DI DISTRAZIONE .
Questa notizia dovrebbe fare il giro dei Media Nazionali,eppure nessuna né parla,una Ordinanza simile può scaraventare le sorti di un’azienda e famiglia,è successo al Sig.Stefano,doveva andare fuori dalla propria casa,oggi la sua situazione cambia completamente,il titolo esecutivo non è valido ,la Banca dovrà anche pagare i danni per il pignoramento illecito .
Sono Milioni di persone che si trovano in questa drastica condizione,vi invitiamo alla diffusione massima di questa notizia,questo fatto potrebbe mettere in condizione una famiglia di rimanere nella propria casa e un’azienda di continuare a lavorare,diffondete .
Precisiamo,l’ottenimento di tale risultato è frutto di alta professionalità gli autori sono
l’avvocato Rosa Chiericati e la società managementiitalia.it
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Diffondete l’informazione